Sentenza Corte di Cassazione 2 ottobre 2023, n. 39697
Sicurezza sul lavoro - Instaurazione di prassi distorte durante l'attività lavorativa - Consenso del preposto (articolo 2, comma 1, lettera e), Dlgs 81/2008) - Omessa vigilanza del datore di lavoro sull'attività del preposto - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Coinvolgimento di più imprese nell'attività lavorativa - Documento di valutazione dei rischi da interferenze - cd. Duvri (N.d.R.: articolo 26, comma 3, Dlgs 81/2008) - Contenuti - Indicazione anche delle misure di prevenzione da rischi remoti - Necessità - Sussistenza
Il datore di lavoro risponde dell'infortunio del dipendente avvenuto a causa di prassi lavorative contra legem anche se c'era il consenso del preposto.
Lo precisa la Corte di Cassazione con sentenza 39697/2023 confermando la penale responsabilità degli imputati per l'omicidio di un lavoratore avvenuto in una raffineria durante alcuni lavori di manutenzione degli impianti. In particolare perché, in cooperazione tra loro in qualità di amministratore delegato e dirigente di società, autorizzavano l'esecuzione dei lavori senza adottare le cautele necessarie atte a prevenire la fuoriuscita di vapore dalle valvole di sicurezza.
La Corte ricorda che il datore di lavoro ha l'obbligo di prevedere e prevenire le prassi contra legem, foriere di pericoli per i lavoratori (come nella specie quelle formatesi per l'esecuzione di interventi sulle valvole di sicurezza), anche nel caso in cui le stesse si siano instaurate con il consenso del preposto, essendo onere del datore controllare che tale soggetto si attenga alle disposizioni di legge e alle direttive impartitegli. In tali ipotesi, precisa dunque la Corte, nel caso di infortunio del dipendente "la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno al dovere di formazione e informazione e che abbia omesso l'opportuna sorveglianza integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche" (articolo 589, Codice penale). (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 2 ottobre 2023, n. 39697
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