Sentenza Consiglio di Stato 16 gennaio 2023, n. 528
Bonifiche – Contaminazione di una falda acquatica – Responsabile della contaminazione - Ordinanza a provvedere della Provincia – Articolo 244, comma 2, Dlgs 152/2006 – Siti di interesse nazionale – Articolo 252, Dlgs 152/2006 – Competenza del MinAmbiente riservata al contenuto della bonifica – Sussistenza – Competenza provinciale alla messa in sicurezza d'emergenza (Mise) – Sussistenza – Obbligo di messa in sicurezza – Ipotesi applicativa della norma generale dell'articolo 2043 Codice civile – Sussistenza – Principio eurounitario "chi inquina paga" – Scoperta del danno a distanza di anni – Irrilevanza – Accertamento del nesso eziologico – Applicazione del principio civilistico del "più probabile che non" – Sussistenza
Se l'inquinamento nell'area esterna a un sito contaminato continua a peggiorare nonostante le misure adottate dal soggetto responsabile, la Provincia può intimare nuove misure di messa in sicurezza d'emergenza (Mise).
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato (sentenza 16 gennaio 2023, n. 528) che, ribaltando il giudizio espresso dal Tar della Lombardia in primo grado ("frutto di un errore di base, o, comunque, di un fraintendimento di ciò che può e deve intendersi come causa dell'inquinamento"), ha confermato la legittimità del provvedimento con il quale una Provincia lombarda aveva diffidato il responsabile della contaminazione con cromo di una falda acquifera, a provvedere ai sensi dell'articolo 244 del Dlgs 152/2006.
Il CdS non ha condiviso neanche il secondo motivo di ricorso del ricorrente, secondo il quale le misure di emungimento e depurazione delle acque, imposte nel caso specifico, non sarebbero state misure di messa in sicurezza in emergenza ai sensi del Dlgs 152/2006 bensì vere e proprie operazioni di bonifica le quali, riguardando un sito di interesse nazionale (Sin), rientrano nella competenza del MinAmbiente (non della Provincia).
Gli interventi di messa in sicurezza già effettuati dal soggetto in questione a seguito di una precedente diffida della stessa Provincia, secondo quanto acquisito agli atti del caso, pur essendo risultati idonei ad evitare il peggioramento dell'inquinamento all'interno del sito, non erano stati sufficienti per ottenere il medesimo effetto riducente nell'area esterna allo stesso. (AG)
Consiglio di Stato
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