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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 8 febbraio 2018, n. 826

Danno ambientale e bonifiche - Sito inquinato - Provvedimenti urgenti del Comune di messa in sicurezza e bonifica - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Vizio formale del provvedimento - Annullamento giurisdizionale - Effetti - Risarcimento del danno - Limiti - Valutazione del comportamento della P.A. in ossequio al principio di precauzione - Necessità

Anche se l'ordinanza urgente di messa in sicurezza e bonifica emessa da un Comune viene annullata per vizi di forma, il contesto di pericolo in cui è emanata può precludere il risarcimento danni ad impresa.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 8 febbraio 2018, n. 826 a conclusione di una complessa vicenda in cui un Comune della Campania aveva emanato nei confronti di un'impresa alcune ordinanze urgenti ex articolo 192, Dlgs 152/2006 di messa in sicurezza di un invaso inquinato. Tali ordinanze erano state annullate dal Tar per difetto di istruttoria. L'impresa aveva chiesto il risarcimento danni derivanti dall'attività della P.A. e il Tar aveva accolto la richiesta. Il Comune aveva impugnato la sentenza e il Consiglio di Stato nella pronuncia in parola ha accolto le doglianze del Comune.
Secondo i Giudici il mero annullamento per vizio formale delle ordinanze del Comune non prova l'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa dell'Amministrazione ai fini risarcitori. Il Tar nel decidere sulla domanda di risarcimento in conseguenza dell'annullamento delle ordinanze sindacali avrebbe dovuto tenere conto del contesto di grave danno all'ambiente e alla salute in cui ha agito il Comune e dell'osservanza del principio di precauzione che impone all'Amministrazione di agire quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio sull'esistenza di rischi per la salute delle persone senza attendere che sia dimostrata l'effettiva esistenza e gravità dei rischi.

Consiglio di Stato

Sentenza 8 febbraio 2018, n. 826