Ordinanza Corte di Cassazione 8 settembre 2020, n. 25361
Aria - Rifiuti - Esercizio di attività di recupero rifiuti - Rottami ferrosi - Taglio tecnico, frantumazione e pressatura - Emissioni in atmosfera - Autorizzazione - Articolo 269, Dlgs 152/2006 - Presentazione istanza incompleta e senza allegazione di documenti - Effetti - Mancato rilascio - Assenza del titolo autorizzatorio - Responsabilità penale - Articolo 279, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Presentare una domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera senza corredarla di documentazione ne impedisce il perfezionamento e il rilascio con conseguente responsabilità per attività esercitata in assenza.
La Cassazione ha confermato con ordinanza 8 settembre 2020, n. 25361 la condanna dei titolari di una azienda che esercitava nel Lazio attività di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni e trasformazioni e riduzioni volumetrica di rottami ferrosi. Gli imputati esercitavano un'attività di taglio tecnico, frantumazione, pressatura dei materiali nonché carico e scarico di materiali e rifiuti polverulenti, con emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione alle emissioni ex articolo 269, Dlgs 152/2006.
L'autorizzazione alle emissioni era evidentemente necessaria, come dimostra il fatto che gli imputati l'avevano presentata, peraltro senza che essa facesse riferimento (anche) ai mezzi logistici per la movimentazione dei materiali, ossia le autogru con gancio, che emettevano in atmosfera i fumi derivanti dalla combustione, ma soprattutto senza corredare la domanda di alcuna documentazione, cosicché l'iter non era proseguito e dunque l'autorizzazione non risultava rilasciata al momento del controllo ispettivo. Di qui la responsabilità penale ex articolo 279, Dlgs 152/2006 per la mancanza di autorizzazione alle emissioni da ottenersi prima dell'avvio dell'attività. (FP)
Corte di Cassazione
Ordinanza 8 settembre 2020, n. 25361
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