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Imballaggi
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 18 aprile 2023, n. 6732

Imballaggi - Shopper biodegradabili e compostabili ultraleggeri per l'imballo di alimenti sfusi ex articolo 226-ter, Dlgs 152/2006 - Possibilità per il consumatore di introdurre nell'esercizio commerciale sacchetti ultraleggeri per l'imballo di tali prodotti alimentari - Parere del Consiglio di Stato 29 marzo 2018, n. 859 e circolare Ministero della salute 27 aprile 2018, n. 17669 - Sussistenza - Rispetto dei requisiti di igiene previsti per tale tipologia di imballaggi - Obbligatorietà - Sussistenza

Se si rispettano i requisiti di idoneità di legge, non si può negare al consumatore di utilizzare sacchetti ultraleggeri portati da casa per l'imballo di alimenti sfusi.
Un principio affermato dal Tar Lazio nella sentenza 18 aprile 2023, n. 6732. Secondo l'associazione ricorrente l'orientamento dei Ministeri competenti sulla normativa (articolo 226-ter, Dlgs 152/2006) era nel senso di vietare l'introduzione negli esercizi commerciali di sacchetti ultraleggeri bio portati dal consumatore e usati per contenere prodotti sfusi venduti nel negozio al posto di utilizzare quelli venduti dall'esercizo.
I Giudici laziali hanno dapprima ricordato il parere del Consiglio di Stato 29 marzo 2018, n. 859 nel quale si affermava come i sacchetti biodegradabili e compostabili ultraleggeri per gli alimenti sfusi, essendo a pagamento e venduti a parte come evidenziato dagli scontrini di vendita, sono vere e proprie "merci" che devono sopportare la concorrenza dei sacchetti bio reperiti dal consumatore all'esterno del negozio e usati dallo stesso per contenere i prodotti sfusi al posto del sacchetto venduto dal supermercato.
E sulla base di questo parere il Ministero della salute con circolare del 27 aprile 2018, n. 17669 ha sottolineato come l'esercizio commerciale sarà tenuto "alla verifica dell'idoneità e della conformità a legge dei predetti sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell'esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore". Questi ultimi quindi, se in linea coi requisiti di legge sono ammessi, conciliandosi così il diritto del consumatore con la tutela dell'igiene pubblica. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 18 aprile 2023, n. 6732