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Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 28 aprile 2025, n. 3562

Rumore - Inquinamento acustico - Emissioni rumorose - Ordinanze urgenti per il contenimento o l'abbattimento delle immissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività per tempo determinato ai sensi dell'articolo 9 della legge 447/1995 - Attribuzione del potere esclusivamente al Sindaco ai sensi dell'articolo 54 del Dlgs 267/2000 - Sussistenza - Atto emesso dal dirigente comunale ai sensi dell'articolo 107 del Dlgs 267/2000 - Illegittimità - Sussistenza - Provvedimento emesso in difetto di competenza - Sussistenza

L'accertamento da parte degli organi competenti di un fenomeno di inquinamento acustico legittima il Sindaco del Comune a intervenire con una ordinanza urgente per limitare o vietare le emissioni rumorose.
Ad affermarlo il Tar Sicilia nella sentenza 15 maggio 2025, n. 1587. Per rendere legittima l'azione urgente del Sindaco – come previsto dall'articolo 9 della legge 447/1995 - è sufficiente che il personale dell'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente (Arpa) abbia rilevato, tramite accertamenti tecnici la presenza di frastuoni che possano mettere in pericolo la salute e l'ambiente. Inoltre, la tutela della salute pubblica dall'eccessivo chiasso – chiosano i Giudici siciliani - non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo riguardi l'intera collettività, ben potendo richiedersi la tutela alla P.a. anche qualora sia in discussione la salute di una singola famiglia o anche solo di un individuo.< br />Quanto alla competenza ad emettere il provvedimento urgente, il Consiglio di Stato (sentenza 28 aprile 2025, n. 3562) ha confermato che l'attribuzione è solo del Sindaco. Essa rientra tra i poteri extra ordinem, cioè le azioni esercitabili in assenza o al di fuori della possibilità di operare secondo le regole ordinarie. Una facoltà sostanzialmente analoga a quella attribuita al primo cittadino dagli articoli 50 e 54 del Dlgs 267/2000 (atti diretti a prevenire pericoli per incolumità e sicurezza). Come tale va messa in atto direttamente dal Sindaco "con esclusione della competenza dei dirigenti, a cui spetta invece l'adozione di tutti gli atti di gestione del Comune". (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 28 aprile 2025, n. 3562