Sentenza Corte di Cassazione 22 maggio 2023, n. 21704
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Impresa dedita al riciclo del vetro - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro, delegato alla sicurezza, medico competente - Omessa adozione di misure per il controllo delle situazioni a rischio in caso di emergenza - Violazione articolo 18, comma 1, lettera h), Dlgs 81/2008 - Omesso allestimento di un impianto di decantazione conforme ai requisiti di sicurezza essenziali - Violazione della cd. Direttiva macchine (N.d.R.: direttiva 2006/42/Ce, recepita in Italia con Dlgs 107/2010) - Reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Illecito amministrativo dell'impresa (articolo 25-septies, Dlgs 81/2008) - Configurabilità - Presupposti - Interesse/Vantaggio per l'impresa (articolo 5, Dlgs 231/2001) - Colpa di organizzazione - Necessità - Sussistenza - Omessa adozione/inidoneità del modello organizzativo ex articolo 6, Dlgs 231/2001 - Sufficienza - Esclusione
Sussiste la responsabilità "231" dell'impresa, nella specie dedita al riciclo del vetro, se si prova l'omessa adozione colposa di accorgimenti antinfortunistici idonei a prevenire i cd. "reati presupposto".
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con sentenza 21704/2023 chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da una società a responsabilità limitata condannata per l'illecito amministrativo ex Dlgs 231/2001 dipendente dal reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589, Codice penale. Reato commesso, ai danni di un dipendente, dal datore di lavoro, dal delegato della sicurezza e dal medico competente con violazione della normativa antinfortunistica (in particolare per la mancata predisposizione di misure atte a controllare il rischio in caso di emergenza).
La Corte, con riferimento alla ritenuta inidoneità del modello organizzativo adottato nella specie dall'impresa, ricorda che ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli Enti non sono sufficienti la mancanza o l'inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, ma occorre la prova di una colpa di organizzazione dell'Ente e quindi l'omessa predisposizione di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello verificatosi.
Nella specie, precisa il Collegio, deve ritenersi provata la scelta aziendale di non provvedere, con relativo risparmio di spesa, all'approntamento delle misure atte a gestire eventuali emergenze anche alla luce della presenza nell'ambiente di lavoro di sostanze pericolose. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 22 maggio 2023, n. 21704
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