Sentenza Consiglio di Stato 23 giugno 2023, n. 6202
Bonifica di siti contaminati – Articolo 242, Dlgs 152/2006 – Articolo 38, Lp Bolzano 4/2006 – Totale eliminazione delle sostanze inquinati o riconduzione sotto i limiti di legge – Regime ordinario – Riconduzione delle sostanze inquinanti a livelli, pur superiori ai limiti di legge, governabili con l'applicazione di misure di sicurezza – Articoli 2 e 5, Dgp Bolzano 1072/2005 (N.d.R.: ora articoli 2 e 5, Dgp Bolzano 102/2021) – Regime eccezione – Condizione – Raggiungimento dei limiti di legge impossibile in base alle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili – Obbligo di ampia ricognizione tecnologica allo stato dell'arte – Sussistenza
La bonifica "non integrale" dell'area contaminata è ammissibile a condizione che, previa ampia ricognizione tecnologica, venga dimostrata l'impossibilità di ricondurre i valori degli inquinanti nei limiti ex lege.
Ai sensi del Dlgs 152/2006 (e della Lp Bolzano 4/2006), ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 23 giugno 2023, n. 6202, la bonifica deve, di regola, tendere alla totale eliminazione delle sostanze inquinanti ovvero alla loro riconduzione sotto i massimi di legge, mentre la bonifica "non integrale" del sito - ovvero realizzata attraverso una riduzione delle matrici inquinanti sino a livelli che, pur superiori alle soglie di concentrazione limite, presentano rischi per ambiente e salute che sono ritenuti governabili con l'adozione di appositi accorgimenti, le cd. "misure di sicurezza" - è ammessa solo, eccezionalmente, quando il proponente dimostri l'impossibilità di ricondurre i valori sotto i massimi di legge.
Tale impossibilità, relativa al parametro delle "migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili", va puntualmente motivata e non può che muovere, a monte, da una esaustiva ricognizione di tutte le possibili soluzioni tecnologiche astrattamente praticabili e dalla verifica della loro concreta sostenibilità sulla scorta di un'analisi comparata costi-benefici (che tenga conto, "anche e in via non esclusiva", delle capacità finanziarie del proponente).
Così non è avvenuto nel caso giunto all'esame del CdS, in relazione al quale la Provincia autonoma di Bolzano, nel certificare una avvenuta bonifica con misure di sicurezza eseguita da un privato, si è "limitata prendere atto" dei risultati delle operazioni compiute e del raggiungimento del massimo risultato ottenibile a mezzo della tecnologia prescelta. (AG)
Consiglio di Stato
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