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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 1 ottobre 2018, n. 5604

Danno ambientale e bonifiche - Attività di bonifica di un sito inquinato - Articolo 242, Dlgs 152/2006 - Responsabilità - In capo al proprietario incolpevole - Esclusione - Atto della P.A. che impone al proprietario incolpevole la redazione del piano di caratterizzazione - Illegittimità - Sussistenza

Al proprietario di un sito inquinato da bonificare che non è responsabile dell'inquinamento non può essere imposta dalla P.A. la redazione del piano di caratterizzazione ex articolo 242, Dlgs 152/2006.
Il Consiglio di Stato (sentenza 1 ottobre 2018, n. 5604) ha riformato la sentenza del Tar che confermava la disposizione della Provincia la quale imponeva a un Consorzio friulano proprietario di un terreno inquinato di presentare il piano di caratterizzazione ai sensi della disciplina bonifiche (articoli 242, ss. Dlgs 152/2006). Per il Consiglio di Stato invece la disciplina delle bonifiche dei siti inquinati stabilisce che gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla P.A. solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento.
Viceversa la messa in sicurezza del sito è misura di prevenzione che compete al proprietario o detentore del sito. Peraltro i fatti di causa hanno confermato che il Consorzio destinatario del provvedimento provinciale pur proprietario del terreno non solo non era responsabile dell'inquinamento ma non era nemmeno in possesso dello stesso (il responsabile dell'inquinamento era stato individuato nel locatario del terreno).

Consiglio di Stato

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 5604