Sentenza Consiglio di Stato 8 febbraio 2023, n. 1397
Bonifiche – Continuità normativa tra articolo 2043 Codice civile, Dlgs 22/1997 e Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs 152/2006 – Articolo 242, comma 11, Dlgs 152/2006 – Obbligo esclusivo del "soggetto interessato" di attivarsi – Insussistenza – Doveri di bonifica a carico dei soggetti responsabili – Sussistenza – Eventi/fattori causali precedenti l'introduzione nell'ordinamento degli obblighi di bonifica – Irrilevanza – Avvenuta abrogazione dell'articolo 303, lettera i), Dlgs 152/2006 – Estensione dell'intera disciplina sul danno ambientale, prescrizione trentennale inclusa, alle operazioni di bonifica – Insussistenza – Sovrapponibilità dei due istituti – Insussistenza Ordinanze a provvedere – Articolo 244, Dlgs 152/2006 – Legittimità – Sussistenza
La norma che esclude l'applicazione della disciplina del danno ambientale (Parte VI, Dlgs 152/2006) qualora siano trascorsi più di trent'anni dell'evento che lo ha causato non si applica alla bonifica dei siti contaminati (Parte IV).
Il Consiglio di Stato (sentenza 8 febbraio 2023, n. 1397) ha così respinto il motivo di ricorso, presentato contro una sentenza del Tar Toscana, centrato sull'avvenuta abrogazione (nel 2013) della disposizione del "Codice ambientale" (articolo 303, lettera i) che escludeva l'applicazione della disciplina sul danno ambientale alle situazioni di inquinamento.
La lettura del ricorrente, secondo la quale tale abrogazione avrebbe comportato l'estensione dell’intera disciplina del danno ambientale, prescrizione trentennale inclusa, anche alle operazioni di bonifica, per il Giudice amministrativo di secondo grado "si fonda sull'erroneo presupposto che il danno ambientale di cui agli articoli 298 e seguenti e contaminazione di cui agli articoli 239 e seguenti siano concetti sovrapponibili".
La nozione estesa di deterioramento riferibile al danno ambientale, sottolinea la sentenza, "comprende ma non si esaurisce" in quella di evento potenzialmente in grado di contaminare il sito. La soppressione della lettera i) in questione, d'altra parte, può essere letta come definitiva presa d'atto, da parte del Legislatore, che danno ambientale e contaminazione del sito sono due nozioni distinte. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 8 febbraio 2023, n. 1397
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