Acque
Normativa Vigente

Delibera Arera 28 giugno 2023, n. 303/2023/R/Idr

Approvazione della nota metodologica per l'avvio del procedimento di aggiornamento della qualità del Servizio idrico integrato

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 28 giugno 2023, n. 303/2023/R/Idr

(Pubblicata sul sito dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente il 4 ottobre 2023)

Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell'ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del Servizio idrico integrato (Rqti) per il secondo biennio di valutazione 2020-2021, avviato con deliberazione 107/2022/R/Idr

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1257a riunione del 28 giugno 2023

Visti:

— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante "I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo";

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2012)673 final del 14 novembre 2012, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2014) 177 del 19 marzo 2014, relativa all'iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce";

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Com(2015)120 final del 9 marzo 2015, recante "Direttiva quadro acque e direttiva Alluvioni: azioni a favore del "buono stato" delle acque unionali e della riduzione del rischio di alluvioni";

— la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/1995);

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: Dlgs 152/06) e, in particolare, la Parte terza;

— il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/2011) e, in particolare, l'articolo 21;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

— il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (cd. decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

il "Piano nazionale di ripresa e resilienza" (di seguito anche Pnrr), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;

— la proposta della Commissione europea, del 22 giugno 2021, Com (2021) 344 final, di decisione di esecuzione del Consiglio, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, approvata dal Consiglio in data 13 luglio 2021;

— la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente (di seguito: Autorità) 5 maggio 2016, 218/2016/R/Idr, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" e il relativo allegato A, recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSii)";

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/Idr (di seguito: deliberazione 917/2017/R/Idr) e il relativo allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Rqti)" (di seguito: Rqti);

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/Idr (di seguito: deliberazione 580/2019/R/Idr) e il relativo allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2020-2023 Mti-3. Schemi regolatori" (di seguito: Mti-3), come successivamente modificato e integrato;

— la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/Idr, "Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/Idr (Rqti)" (di seguito: deliberazione 46/2020/R/Idr);

— la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/Idr, recante "Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da Covid-19 (di seguito: deliberazione 235/2020/R/Idr);

— la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/Idr, recante "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSii)";

— la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/Idr, recante "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 639/2021/R/Idr);

— la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2022, 98/2022/R/Idr recante "Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell'ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Rqti) avviato con deliberazione dell'Autorità 46/2020/R/Idr" (di seguito: deliberazione 98/2022/R/Idr);

— la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2022, 107/2022/R/Idr recante "Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/Idr (Rqti)" (di seguito: deliberazione 107/2022/R/Idr);

— la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2022, 183/2022/R/Idr recante "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Rqti) per le annualità 2018-2019. Risultati finali" (di seguito: deliberazione 183/2022/R/Idr);

— la determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/Idr, 580/2019/R/Idr e 235/2020/R/Idr" (di seguito: determina 1/2020-DSID);

— la determina 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/Idr, 580/2019/R/Idr e 639/2021/R/Idr";

— il Comunicato dell'Autorità 16 giugno 2020, recante "raccolta dati qualità tecnica (Rqti) – monitoraggio (Rqti 2020)";

— il Comunicato dell'Autorità 5 aprile 2022, recante "raccolta dati qualità tecnica (Rqti) – monitoraggio (Rqti 2022)" (di seguito: Comunicato 5 aprile 2022);

— i dati, gli atti e i documenti, trasmessi da Enti di governo dell'ambito e gestori nell'ambito delle raccolte dati dei provvedimenti sopra citati o in risposta alle richieste di informazioni aggiuntive.

Considerato che:

— con la deliberazione 917/2017/R/Idr, a seguito di un ampio processo partecipativo, l'Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato (applicabile dal 1 gennaio 2018), adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l'identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell'implementazione;

— in particolare, con la menzionata deliberazione 917/2017/R/Idr, l'Autorità ha individuato indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:

• standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;

• standard generali, ripartiti in macro-indicatori (segnatamente: M1 — "Perdite idriche", M2 — "Interruzioni del servizio", M3 — "qualità dell'acqua erogata", M4 — "Adeguatezza del sistema fognario", M5 — "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 — "qualità dell'acqua depurata") e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;

• prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;

— al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l'Autorità, nell'ambito della Rqti, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle performance dei gestori, individuando:

• un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio — base, avanzata e di eccellenza — di incentivi agli operatori appartenenti ex ante (per almeno un macro— indicatore) alle classi a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (indicata come "Classe A");

• un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell'efficienza e che preveda una attribuzione multistadio – base e avanzata — di incentivi agli operatori non appartenenti ex ante alle fasce a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza;

— i premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo di cui al punto precedente sono quantificati, a partire dal 2020, sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni precedenti, individuando il metodo Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) quale metodologia per l'attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, idonea a valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, per gli stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle performance, per il solo stadio avanzato;

— le modalità con cui è disciplinato il meccanismo di incentivazione – classificazione delle performance, articolazione delle graduatorie, attribuzione dei punteggi per l'applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione, determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono declinate, ai sensi del Titolo 7 della Rqti, rispetto a cinque Stadi di valutazione, di seguito riportati:

• Stadio I, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento ex post della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore;

• Stadio II, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione) in ragione di un posizionamento ex post della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all'obiettivo di miglioramento definito dall'Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore;

• Stadio III, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) agli operatori che risultino, ex post, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello status di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell'incremento di performance (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello status all'interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore;

• Stadio IV, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) ai tre operatori che risultino aver conseguito, ex post, i miglioramenti più ampi (le performance peggiori) rispetto agli obiettivi fissati;

• Stadio V, caratterizzato da un livello di eccellenza di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A;

— l'erogazione del premio o l'applicazione della penalità per i livelli "avanzato" e di "eccellenza" (di cui agli Stadi III, IV e V), è subordinata all'elaborazione, da parte dell'Autorità, di una graduatoria per ciascuno dei suddetti stadi, attribuendo a tutti i gestori ritenuti ammissibili al meccanismo di incentivazione, un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'articolo 27 della richiamata Rqti;

— nell'alveo delle misure previste dalla deliberazione 235/2020/R/Idr per mitigare gli effetti dello stato di emergenza da Covid-19 sulle performance delle gestioni, l'Autorità ha adottato elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità tecnica e contrattuale, prevedendo, per quanto rileva in questa sede, che gli obiettivi di qualità, riferiti al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'allegato A alla deliberazione 917/2017/R/Idr).

Considerato, inoltre, che:

— anche al fine di definire le misure regolatorie più idonee a permettere un'efficace applicazione degli strumenti di supporto del Next Generation Eu, l'articolo 10 della deliberazione 639/2021/R/Idr ha modificato le modalità di calcolo dell'indicatore M1a — "Perdite idriche lineari", a partire dai valori rilevati nel 2019 – che costituisce l'anno base del biennio di valutazione in oggetto – ottemperando alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 2672/2021 e introducendo una modalità parametrica di calcolo della lunghezza degli allacci, da utilizzare in assenza di completa geolocalizzazione degli stessi, aggiornando contestualmente la tavola 2 riportata al comma 6.3 della Rqti che definisce le classi di appartenenza del macro-indicatore M1;

— nella richiamata deliberazione l'Autorità ha poi esteso anche al biennio 2022-2023 gli elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale e tecnica introdotti dalla richiamata deliberazione 235/2020/R/Idr, prevedendo che gli obiettivi di qualità tecnica, riferiti al 2022 e al 2023, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'allegato A alla deliberazione 917/2017/R/Idr).

Considerato, altresì, che:

— nel corso del 2022 l'Autorità ha completato le attività istruttorie propedeutiche alle valutazioni quantitative per gli anni 2018 e 2019 previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 46/2020/R/Idr;

— sulla base della nota metodologica approvata con la deliberazione 98/2022/R/Idr, nonchè degli ulteriori elementi acquisiti in esito alla comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti interessati, con la deliberazione 183/2022/R/Idr l'Autorità ha provveduto alla prima applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019, nell'ambito della quale ha proceduto, in particolare:

• all'individuazione dei gestori del servizio idrico integrato, o dei singoli servizi che lo compongono, che ricadono nelle casistiche di esclusione/mancata applicazione – totale o parziale – dal meccanismo incentivante in parola;

• alla determinazione delle gestioni ammissibili al livello di valutazione base del meccanismo incentivante, con l'attribuzione per ciascuna gestione di premi e/o penalità in funzione o meno del raggiungimento dell'obiettivo;

• alla definizione — applicando il metodo Topsis (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) ai sensi del comma 27.3 della Rqti – delle graduatorie delle gestioni ammesse al livello di valutazione avanzato e di eccellenza, determinando i premi (per le tre migliori performance) e le penalità (per le tre peggiori performance).

Considerato, ancora, che:

— con la deliberazione 107/2022/R/Idr, l'Autorità ha, poi, avviato il procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal citato meccanismo incentivante di regolazione della qualità tecnica;

— in tale sede l'Autorità, confermando l'impostazione adottata per il primo biennio di valutazione, ha previsto una procedura articolata in due fasi:

• l'identificazione del set di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie per gli Stadi III, IV e V di cui all'articolo 26 della Rqti, nonché dell'attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli Stadi, per il biennio 2020— 2021;

• l'attribuzione delle penalità associate agli Stadi I, II, III e IV per tutte le gestioni che non abbiano inviato, entro il termine previsto, i dati e la documentazione necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica sottesi ai macro-indicatori ammessi al meccanismo di incentivazione;

— per i gestori che non avessero inviato i dati necessari, la medesima deliberazione ha previsto espressamente le modalità di calcolo delle penalità applicabili, di fatto attribuendo loro le penalità massime previste dalla Rqti nei diversi Stadi di valutazione;

— con il menzionato provvedimento, l'Autorità ha poi esplicitato le casistiche di esclusione dal meccanismo incentivante nel suo complesso e/o dalle sole premialità degli Stadi di valutazione, di fatto confermando le fattispecie individuate – per il precedente biennio 2018-2019 – con la richiamata nota metodologica di cui alla delibera 98/2022/R/Idr;

— il termine perentorio per la conclusione della raccolta dei dati di qualità tecnica è stato fissato, nella medesima deliberazione 107/2022/R/Idr, in data 30 aprile 2022.

Considerato, inoltre, che:

— i dati per l'applicazione del meccanismo incentivante sono stati richiesti:

• con la raccolta dei dati tecnici e tariffari per le predisposizioni tariffarie per il periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/Idr, 580/2019/R/Idr e 235/2020/R/Idr, secondo le modalità stabilite con la determina 1/2020-DSID, che ha raccolto i dati di base relativi all'annualità 2019;

• con la "raccolta dati qualità tecnica (Rqti) – monitoraggio (Rqti 2022)", di cui al Comunicato dell'Autorità 5 aprile 2022, con la quale sono stati richiesti i dati relativi alle annualità 2020 e 2021.

Considerato, infine, che:

— nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 107/2022/R/Idr, l'attività istruttoria sulle informazioni sopra richiamate ha riguardato:

• la completezza dei dati e della documentazione inviata;

• la coerenza delle modalità di calcolo dei macro-indicatori, anche attraverso l'analisi delle relazioni di accompagnamento;

• la coerenza interna dei dati inviati;

• la corrispondenza tra i dati forniti e quelli risultanti dai registri tenuti dai gestori;

• la valutazione delle eventuali istanze sottoposte;

— nell'ambito delle istruttorie svolte sono emersi profili di carenze documentali, di incompletezza o di incongruenze nei dati, nonché la presenza di situazioni specifiche previste dalla regolazione; in taluni casi sono emersi profili di incoerenza tra le rilevazioni dell'anno base e quelle degli anni di valutazione, anche a causa di esclusioni di cui era stato oggetto il gestore valutato nel precedente periodo di applicazione del meccanismo incentivante;

— le risultanze delle attività istruttorie sopra richiamate saranno oggetto di successive comunicazioni volte a rendere edotte le gestioni degli esiti delle verifiche svolte, nei casi in cui siano state evidenziate criticità, al fine di consentire i necessari approfondimenti.

Ritenuto che:

— sia necessario adottare la nota metodologica di cui all'Allegato A del presente provvedimento, volta ad evidenziare le prime risultanze istruttorie emerse nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 107/2022/R/Idr per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Rqti) per il biennio 2020-2021

Delibera

1. di approvare la nota metodologica di cui all'Allegato A del presente provvedimento, volta a evidenziare le prime risultanze istruttorie emerse nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 107/2022/R/Idr per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Rqti) per il biennio 2020-2021;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 giugno 2023

Allegato A

Nota metodologica e risultanze istruttorie preliminari sulle attività svolte nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del Servizio idrico integrato (Rqti), per il secondo biennio di valutazione 2020-2021, avviato con deliberazione 107/2022/R/Idr

Allegato A

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