Sentenza Tar Lombardia 2 gennaio 2024, n. 9
Appalti pubblici - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti con procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Dlgs 50/2016 (N.d.R.: articolo 15, Dlgs 201/2022 e articolo 71, Dlgs 36/2023) - Oggetto dell'appalto di gestione integrata dei rifiuti - Lex specialis di gara - Previsione che il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani sarà effettuato da soggetto autorizzato individuato tramite accordi commerciali di diritto privato direttamente dall’operatore economico aggiudicatario dell'appalto - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni - Scelta del soggetto effettuata al di fuori di qualsiasi confronto concorrenziale e senza l’osservanza delle procedure previste per gli affidamenti pubblici quali il ricorso all'avvalimento o al subappalto
È illegittimo il bando per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti che lascia al vincitore fare accordi privati con soggetti terzi per affidargli parti del servizio come il recupero della Forsu.
Ad affermarlo il Tar Lombardia nella sentenza 2 gennaio 2024, n. 9 che ha annullato un bando di gara a procedura aperta ex articolo 60 del Dlgs 50/2016 (in continuità normativa ora articolo 71 del Dlgs 36/2023, nuovo Codice appalti) per l'affidamento della gestione del servizio di igiene urbana in un unico lotto. Tra le prestazioni oggetto dell'affidamento c'era anche il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (cd. "Forsu") che, in base alla disciplina di gara, avrebbe dovuto essere effettuata da un soggetto autorizzato individuato direttamente dal vincitore della gara tramite accordi commerciali di diritto privato.
Un bando di gara strutturato in questo modo, a parere dei Giudici lombardi è illegittimo, perché sottrae al mercato e alla concorrenza tra gli operatori un "pezzo" del servizio di gestione integrata dei rifiuti – quello del recupero della Forsu - lasciando scegliere al vincitore dell'appalto e non a una gara l'operatore terzo da utilizzare, estraneo totalmente alla procedura. Il servizio di recupero della Forsu andava scorporato come lotto singolo da mettere a gara, considerato il favor della disciplina degli appalti pubblici per la suddivisione in lotti di servizi complessi, e giusta l'assenza di motivazioni legittime da parte della stazione appaltante sulla mancata suddivisione in lotti del servizio di gestione integrata dei rifiuti. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 2 gennaio 2024, n. 9
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