Sentenza Tar Veneto 2 gennaio 2024, n. 3
Rifiuti – Natante in stato di abbandono in spazio acqueo dato in concessione – Elenco europeo dei rifiuti (Eer) – Allegato D, Dlgs 152/2006 – Non figura – Assimilabilità ai veicoli fuori uso – Insussistenza – Applicabilità della definizione di rifiuto – Articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Rilievo della destinazione oggettiva dell’imbarcazione – Sussistenza – Ordinanza che intima la rimozione del natante abbandonato – Articolo 192, Dlgs 152/2006 – Legittimità – Sussistenza – Responsabilità del concessionario dell'area demaniale – Natura oggettiva – Insussistenza – Necessità di indagare l'effettivo contributo causale dello stesso all'illecito – Sussistenza
Secondo il Giudice amministrativo di primo grado, le imbarcazioni abbandonate non possono essere assimilate ai veicoli fuori uso ai fini dell'attribuzione del corretto codice dell'Elenco dei rifiuti (Eer).
La Giurisprudenza amministrativa, ricorda il Tar del Veneto nella sentenza 2 gennaio 2024, n. 3, ha chiarito che nonostante i natanti abbandonati non figurino nell'Elenco europeo dei rifiuti (Eer) di cui all'allegato D del Dlgs 152/2006, dove invece trovano spazio i codici Eer "associati ai veicoli fuori uso cui le imbarcazioni non sono assimilabili", la qualifica degli stessi come rifiuto ai sensi dell'articolo 183 dello stesso "Codice ambientale" non può comunque essere messa in dubbio.
L'interprete, sottolinea la sentenza, deve sempre focalizzare la propria attenzione sulla destinazione oggettiva dell'imbarcazione, qualificandola come rifiuto ogni qual volta il proprietario intenda inequivocabilmente disfarsene.
Il Giudice di primo grado ha così deciso di respingere il motivo di ricorso presentato contro alcune ordinanze con le quali un Comune del Veneto, ai sensi dell'articolo 192 del Dlgs 152/2006, ha ordinato la rimozione di un vaporetto abbandonato in corrispondenza di uno spazio acqueo dato in concessione. (AG)
Tar Veneto
Sentenza 2 gennaio 2024, n. 3
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