Sentenza Tar Campania 2 marzo 2021, n. 537
Rifiuti - Veicoli fuori uso (N.d.R.: articolo 227, Dlgs 152/2006; articolo 3, comma 1, Dlgs 209/2003) - Veicoli sottoposti a sequestro giudiziario e affidati a custode - Vincolo di indisponibilità che può essere sciolto solo a seguito delle definitive determinazioni dell'Autorità giudiziaria - Sussistenza - Facoltà o obbligo del custode di disfarsi degli stessi - Insussistenza - Qualifica di rifiuto - Articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 - Insussistenza - Nozione di rifiuto basata sul dato funzionale - Sussistenza - Articolo 247, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione dell'autorità giudiziaria ad accedere a sito inquinato sequestrato ai fini dell'esecuzione della bonifica - Irrilevanza - Distinzione tra sequestro dell'area e sequestro dei veicoli ivi depositati - Sussistenza
I veicoli sottoposti a sequestro giudiziari, in quanto pertinenti ad indagini penali, non possono essere qualificati sic et simpliciter come rifiuti anche qualora versino in pessimo stato di conservazione.
Ad affermare il principio è il Tar della Campania che, nella sentenza 537/2021, sottolinea come - ben potendo i veicoli in questione essere necessari ai fini della prova di reati, anche a distanza di anni dal sequestro - il vincolo di indisponibilità discendente dal sequestro si presti ad essere sciolto solo all'esito delle definitive determinazioni dell’Autorità giudiziaria.
Non essendo stata effettuata tale verifica nel caso giunto in giudizio, il Tar ha quindi accolto il ricorso contro l'ordinanza con la quale un Comune campano, nel 2019, aveva sequestrato un'area di 8mila metri quadri dove erano stati accatastati, nel periodo 2000-2004, circa 600 veicoli sequestrati dalla Polizia, qualificando questi ultimi come rifiuti – in quanto effettivamente inservibili - e ordinando al custode dell'area il ripristino dello stato dei luoghi.
Secondo il Tar, invece, il custode non avrebbe potuto in alcun caso violare il vincolo di indisponibilità dei veicoli derivante dal sequestro giudiziario. A niente è valso il richiamo dell’ordinanza annullata all’articolo 247 del Dlgs 152/2006, secondo il quale, nel caso di sequestro di un sito inquinato, il Giudice può comunque autorizzare l'accesso all'area per l'esecuzione della bonifica: una cosa è infatti il sequestro dell'area dove i veicoli erano depositati, altra cosa sono invece i veicoli stessi, ivi abbandonati e sottoposti a vincolo reale in forza di provvedimenti giudiziari. (AG)
Tar Campania
Sentenza 2 marzo 2021, n. 537
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