Sentenza Tar Puglia 1 marzo 2019, n. 351
Rifiuti - Abbandono su strada - Responsabilità - Articolo 14, Dlgs 285/1992 - Obbligo del proprietario/concessionario della strada di provvedere a manutenzione, gestione e pulizia - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Abbandono di rifiuti da parte di terzi - Obbligo di rimozione del proprietario dell'area se violazione imputabile a titolo di dolo o colpa - Complementarità delle due norme - Ordinanza sindacale che impone la rimozione dei rifiuti abbandonati al concessionario stradale - Legittimità
Per il Tar della Puglia è legittima l'ordinanza del Sindaco, emessa ai sensi del "Codice ambientale", che intima al concessionario della strada di rimuovere i rifiuti abbandonati ai bordi della stessa da terzi.
La fattispecie in questione, ricorda il Giudice amministrativo pugliese nella sentenza 1 marzo 2019, n. 351, ricade nel campo di applicazione di due norme: l'articolo 14 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada), che impone al concessionario di provvedere alla "manutenzione, gestione e pulizia" delle strade e delle loro pertinenze, e l'articolo 192 del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale), che obbliga il soggetto che ha diritti di godimento su un'area a rimuovere i rifiuti nella stessa abbandonati da terzi, se ha concorso alla violazione per dolo o colpa (consentendo al Sindaco di ordinare tale adempimento).
Il rapporto tra le due norme, secondo il Tar, è di complementarità in quanto la violazione degli obblighi stabiliti dal Codice della strada integra l'elemento della colpa prescritto dal Codice dell’ambiente.
In tal modo si realizza la tutela dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ambiente, garantendo al contempo l’imputabilità a titolo di colpa, dello stato di degrado e incuria dei luoghi interessati.
Tar Puglia
Sentenza 1 marzo 2019, n. 351
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