Sentenza Tar Umbria 16 gennaio 2024, n. 12
Sostanze pericolose – Manufatti in amianto – Valutazione dell’indice di degrado – Indice pessimo – Ordinanza comunale contingibile e urgente che ordina la rimozione – Articolo 50, comma 5, Dlgs 267/2000 – Rilevanza della circostanza che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile – Insussistenza – Rilevanza della necessità e urgenza di intervenire – Sussistenza – Competenza della Regione a disporre la rimozione dei materiali in via ordinaria – Articolo 12, comma 3, legge 257/1992 – Insussistenza
Anche quando il pericolo è correlato a una situazione risalente nel tempo, se necessario per tutelare la salute pubblica, il Sindaco può ordinare in via contingibile e urgente la bonifica di un fabbricato contenente amianto.
Secondo il Tar dell’Umbria (sentenza 16 gennaio 2024, n. 12), in altre parole, al fine di verificare il presupposto di situazione eccezionale e imprevedibile stabilito dall'articolo 50 del Tu "Enti locali" per l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Sindaco, la circostanza che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile non rileva, in quanto ciò che conta è la sussistenza – o meno - della necessità e urgenza attuali di intervenire a difesa della salute pubblica.
Se anche è decorso del tempo dall'insorgenza della situazione di pericolo, argomenta poi il Giudice, ciò non esclude l'attualità della stessa e l'urgenza di provvedere. D'altra parte, precisa la sentenza richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, la sorveglianza sui manufatti in amianto "va svolta di continuo, non potendosi mai escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento potevano definirsi sicuri".
Il Giudice ha così deciso di respingere il ricorso presentato contro due ordinanze con le quali un Comune umbro, ai sensi del "T.u. Enti locali" (Dlgs 267/2000), ha intimato al titolare di un allevamento di bonificare le coperture di alcuni fabbricati contenenti amianto (permettendo la reintroduzione degli animali solo al termine di tali operazioni). (AG)
Tar Umbria
Sentenza 16 gennaio 2024, n. 12
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