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Sostanze chimiche / pericolose
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 5 giugno 2018, n. 788

Sostanze pericolose - Amianto - Rimozione - Ordinanza sindacale contingibile e urgente - Articolo 50, comma 5, Dlgs 267/2000 - Legittimità - Presupposti - Pericolo per i privati e la pubblica incolumità - Sussistenza

Stante il pericolo per i privati e la pubblica incolumità che l'amianto può comportare, è sempre legittima l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco diretta alla rimozione.
Così si è espresso il Tar Toscana nella sentenza 5 giugno 2018, n. 788 confermando la legittimità dell'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di un Comune in Provincia di Arezzo che ordinava a una azienda di rimuovere la copertura eternit su un magazzino di sua proprietà. L'ordinanza è stata emanata dal Sindaco su segnalazione della Asl ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del Dlgs 267/2000.
Tale norma, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, legittima l'emanazione di un provvedimento contingibile e urgente del Sindaco poiché l'amianto può comportare un pericolo per i privati e la pubblica incolumità. E non è in contraddizione con l'urgenza l'indicazione del termine di un anno per provvedere contenuto nell'ordinanza, poiché tiene conto dei tempi necessari previsti dalla normativa toscana per il completamento delle operazioni pur avviate tempestivamente (procedura "Amleto" di monitoraggio amianto di cui alla Dcr 14 febbraio 2017 n. 7).

Tar Toscana

Sentenza 5 giugno 2018, n. 788