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Sostanze chimiche / pericolose
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 3 febbraio 2022, n. 767

Sostanze pericolose - Amianto - Rimozione e tutela dell'ambiente - Articolo 12, legge 257/1992 - Valutazione del rischio e procedure di rimozione - Allegato al Dm 6 settembre 1994 - Obblighi di controllo e manutenzione a carico del detentore o utilizzatore del bene - Sussistenza - Obblighi di intervento e bonifica gravanti sul proprietario - Sussistenza - Vizio strutturale che inficia il bene - Costo della rimozione gravante sul soggetto titolare di diritto reale - Sussistenza - Costituzione di un diritto di superficie sull’area all'interno della quale sorge il manufatto - Irrilevanza - Sussistenza

Il deterioramento della copertura in amianto di un fabbricato, in quanto "vizio strutturale", comporta l'obbligo del titolare di diritto reale sullo stesso - e non del semplice detentore - a provvedere alla rimozione.
Il principio è stato chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza 3 febbraio 2022, n. 767.
La regola posta dall'articolo 12, comma 3, della legge 257/1992, secondo cui, per le strutture in amianto degli edifici, "il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili", è riferita ai proprietari - chiarisce il CdS - non in quanto detentori degli immobili, bensì in quanto titolari del corrispondente diritto reale su beni inficiati da vizio strutturale, "trattandosi di norma che individua il destinatario finale della spesa".
Ha quindi ben agito il Comune calabrese che ha ordinato al proprietario di un manufatto di rimuovere l'amianto degradato dallo stesso, ritenendo del tutto indifferente la circostanza, dedotta in giudizio, che lo stesso avesse costituito, in favore di un terzo soggetto, il diritto di superficie sull'area all'interno della quale sorge il manufatto (senza per altro trasferire la proprietà superficiaria in capo a detta società). (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 3 febbraio 2022, n. 767