Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 26 febbraio 2024, n. 8282

Sicurezza sul lavoro - Impresa già costituita - Nuovo datore di lavoro - Obblighi - Analisi personale dei rischi - Necessità - Sussistenza - Corollari - Obbligo di colmare il documento di valutazione dei rischi (Dvr) originario incompleto - Operatività - Solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 29, comma 3, Dlgs 81/2008 - Esclusione - Obbligo generale a seguito dell'assunzione della posizione di garanzia - Necessità -  Sussistenza - Violazione - Sottoscrizione del Dvr già presente in azienda - Dvr incompleto per omessa valutazione del rischio da interferenza tra personale a piedi e mezzi semoventi - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del nuovo datore di lavoro ex articolo 590, Codice penale - Sussistenza

Il nuovo datore di lavoro che valida il documento di valutazione dei rischi redatto dal predecessore senza rinnovare l'analisi dei pericoli aziendali è inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008.
Questo il principio evincibile dalla sentenza 8282/2024 della Corte di Cassazione che si è pronunciata in relazione all'obbligo primario, e non delegabile, che il T.u. Sicurezza pone in capo al datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi ed individuare gli strumenti cautelari atti a governarli e quindi di redigere il documento di valutazione dei rischi (Dvr).
Sul punto la Corte precisa che nel caso di avvicendamento della posizione di garanzia in un'impresa già costituita, il nuovo datore di lavoro, nell'assolvere l'obbligo di gestione dei rischi, "deve muovere dalla personale analisi di tali rischi in vista della individuazione delle misure di prevenzione e protezione, potendo, all'esito di essa, anche solo fare proprie quelle già realizzate".
La Corte respinge così la tesi difensiva secondo cui l'obbligo di rielaborazione del Dvr scatta solo nelle specifiche situazioni ex articolo 29, comma 3 del Dlgs 81/2008, come in occasione di modifiche del processo produttivo. Tale norma, precisa infatti il Collegio, è dettata per la diversa ipotesi in cui non c'è alcun avvicendamento della posizione di garanzia.
La Corte conferma nella specie la responsabilità dell'imputato per l'infortunio di un lavoratore perché, una volta subentrato come nuovo datore di lavoro dell'impresa, si era limitato a sottoscrivere il Dvr già presente in azienda "per presa di conoscenza", facendo così propria una valutazione dei rischi che, come poi accertato, era risultata gravemente carente. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 26 febbraio 2024, n. 8282