Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 27 marzo 2024, n. 12587

Sicurezza sul lavoro - Obblighi del datore di lavoro (N.d.R.: articolo 64, Dlgs 81/2008) - Garantire la protezione dei posti di lavoro e passaggio dalla caduta di materiali (articolo 63 e Allegato IV, punto 1.8.1, Dlgs 81/2008) - Violazione - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro ex articolo 590, Codice penale - Sussistenza - Norme antinfortunistiche - Operatività - A tutela dei lavoratori e dei terzi che si trovano nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di  un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa - Ammissibilità - Sussistenza

Il datore di lavoro deve garantire a tutela di lavoratori e terzi che i posti di lavoro e di passaggio siano ex Dlgs 81/2008 adeguatamente protetti dalla caduta di materiali.
Così la Corte di Cassazione che con ordinanza 12587/2024 ha confermato la penale responsabilità del committente di alcuni lavori edili per non aver predisposto misure atte a proteggere il cantiere dalla caduta di alcuni materiali presenti nelle adiacenze dello stesso. Cagionando così l'infortunio di un lavoratore della ditta esecutrice dei lavori.
In particolare per aver violato la disposizione di cui all'Allegato IV, punto 1.8.1 del Dlgs 81/2008 dalla quale discende l'onere per il datore di lavoro di garantire che i posti di lavoro e di passaggiosiano "idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa". I materiali presenti nelle adiacenze del cantiere non erano infatti stati ancorati ad alcun mezzo di fissaggio.
La Corte ha confermato inoltre quanto sottolineato dalla sentenza impugnata della Corte d'Appello di Bolzano secondo cui le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che si trovano nell'ambiente di lavoro, "indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa". (IM)

Corte di Cassazione

Ordinanza 27 marzo 2024, n. 12587