Sentenza Corte di Cassazione 14 settembre 2023, n. 37479
Sicurezza sul lavoro - Cantieri (N.d.R.: articolo 88, Dlgs 81/2008) - Coinvolgimento di più imprese - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Articolo 92, Dlgs 81/2008 - Adeguamento del Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente - Sussistenza - Violazione - Infortunio del lavoratore - Responsabilità per il reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale - Sussistenza
In caso di opere che coinvolgono più imprese grava sul coordinatore dei lavori l'obbligo di adeguare il Piano di sicurezza all'evoluzione delle lavorazioni e di sospenderle in caso di pericolo grave e imminente.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza 37479/2023 rigettando il ricorso presentato dal coordinatore per la sicurezza dei lavori in un cantiere condannato dal Tribunale di Torino per il reato di lesioni personali colpose commesso ai danni di un lavoratore con violazione della normativa antinfortunistica. In particolare, con violazione dell'articolo 92 del Dlgs 81/2008 perché ometteva di adeguare correttamente il Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e di verificare l'applicazione da parte delle diverse imprese coinvolte nei lavori delle disposizioni contenute nel Piano.
La Corte, nel ricordare che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza sullo svolgimento generale delle lavorazioni, senza obblighi di puntuale controllo delle singole attività, precisa che grava su tale soggetto l'obbligo di adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente "direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile" fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese coinvolte. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 14 settembre 2023, n. 37479
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