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Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Sentenza Tar Veneto 22 luglio 2024, n. 1940

Inquinamento (altre forme di) - Impianti di telecomunicazione di tipo sperimentale - Ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco ai sensi degli articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000 - Divieto di sperimentazione o attivazione su tutto il territorio comunale di impianti di telefonia di ultima generazione (5G) - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni - Mancanza dei presupposti per l'emissione del provvedimento - Assenza di situazione di effettivo pericolo grave e attuale per l'incolumità pubblica e mancanza di una data finale di validità dell'ordinanza - Sussistenza - Divieto per i Comuni di introdurre blocchi generalizzati su tutto il territorio degli impianti di telecomunicazioni e di incidere sui limiti di esposizione riservati alla competenza statale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, legge 36/2001 come modificato dall'articolo 38 del Dl 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 - Sussistenza

Il Sindaco non può usare l'ordinanza contingibile e urgente per bloccare sull'intero territorio la sperimentazione o l'attivazione di impianti di telefonia di ultima generazione.
Afferma il Tar Veneto nella sentenza 22 luglio 2024, n. 1940 che lo strumento dell'ordinanza del Sindaco emessa ai sensi degli articoli 50 e 54 del Dlgs 267/2000, è concesso al primo cittadino per fare fronte, fuori dagli ordinari strumenti a sua disposizione previsti dell'ordinamento, a situazioni di effettivo pericolo grave e attuale per l'incolumità pubblica. Una situazione eccezionale e imprevedibile non fronteggiabile in modo ordinario. Essendo un potere atipico, i suoi limiti sono ben circoscritti. Vietare l'installazione su tutto il territorio comunale di impianti di telefonia, anche se di tipo sperimentale e innovativo come quelli del caso di specie, non è consentito al Sindaco di un Comune.
Il provvedimento, affermano i Giudici veneti, da un lato è stato emesso in base ad una valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici che non compete al Sindaco ma all'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente (Arpa) che rilascia il parere prima dell'autorizzazione all'installazione degli impianti e monitora il rispetto dei limiti di esposizione. Dall'altro non contiene un limite temporale prevedendo solo il blocco "fintanto che non saranno date idonee garanzie circa la tutela della salute da parte degli Enti competenti". L'ordinanza del Sindaco non può essere senza tempo.
Infine, a conferma dell'orientamento della Giurisprudenza, il Tar ricorda che in periodo successivo alla vicenda in questione è entrato in vigore il Dl 76/2020 che modificando la legge 36/2001 sull'elettrosmog ha stabilito che i Comuni non possono introdurre divieti generalizzati in tutto il territorio agli impianti di telefonia o "incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato". (FP)

Tar Veneto

Sentenza 22 luglio 2024, n. 1940