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Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 7 giugno 2024, n. 5104

Elettrosmog – Infrastrutture di radiocomunicazione – Codice delle comunicazioni elettroniche – Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria – Articolo 86, Dlgs 259/2003 (N.d.R.: ora articolo 43, Dlgs 259/2003) – Sussistenza – Autorizzazioni – Articolo 87, Dlgs 259/2003 (N.d.R.: ora articolo 44, Dlgs 259/2003) – Elettrosmog – Competenze – Articoli 4 e 8, legge 36/2001 – Limiti alla localizzazione introdotti da Regioni e Comuni che consistono in criteri distanziali generici ed eterogenei – Illegittimità – Sussistenza – Regolamento comunale che limita la localizzazione di impianti in aree generalizzate del territorio – Illegittimità – Sussistenza

I regolamenti comunali possono prevedere anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti di comunicazione, a condizione che la copertura di rete del territorio nazionale risulti comunque assicurata.
A tal fine, precisa il Consiglio di Stato nella sentenza 7 giugno 2024, n. 5104, i regolamenti comunali devono dunque garantire la possibilità di una localizzazione alternativa degli impianti, che risulti comunque idonea ad assicurare la copertura di rete.
L'assimilazione normativa delle infrastrutture per gli impianti di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ricorda preliminarmente la sentenza, comporta la loro compatibilità in generale con ogni destinazione urbanistica, in ossequio al principio della necessaria capillarità della distribuzione di tali impianti.
Il Giudice ha così deciso di accogliere il ricorso presentato contro un regolamento di un Comune pugliese che vietava l’installazione di stazioni radio base fuori dalle aree specificatamente individuate dal Comune stesso, il quale, limitando la localizzazione "in aree generalizzate" del territorio comunale, non consentiva la capillare distribuzione del servizio di radiocomunicazione. (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 7 giugno 2024, n. 5104