Sentenza Corte di Cassazione 23 luglio 2024, n. 30062
Aria - Emissioni in atmosfera senza autorizzazione - Attività commerciali - Responsabilità del titolare ex articolo 279, Dlgs 152/2006 - Esonero - Ignoranza inevitabile della legge (N.d.R.: articolo 5, Codice penale) - Presupposti - Adempimento dell'obbligo rigoroso di acquisire informazioni sulla specifica normativa di settore - Convincimento della liceità del comportamento tenuto tratto da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un pacifico orientamento giurisprudenziale - Dimostrazione di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare le disposizioni violate - Necessità - Sussistenza - Differenza con il comune cittadino - Obbligo di compiere ogni accertamento utile per conoscere la legislazione vigente in materia - Sussistenza - Rifiuti - Deposito temporaneo prima della raccolta (articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006) - Autorizzazione - Necessità - Esclusione - Presupposti - Osservanza di tutte le condizioni previste dall'articolo 185-bis, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Rifiuto - Qualifica (articolo 183, Dlgs 152/2006) - Deducibilità da dati obiettivi (eterogeneità dei materiali, condizioni di detenzione, modalità con cui l'originario produttore se ne era disfatto) - Necessità - Sussistenza - Cedibilità del bene a titolo oneroso - Rilevanza ai fini della qualifica di rifiuto - Esclusione
L'imprenditore che produce emissioni inquinanti deve avere una conoscenza delle norme ambientali da rispettare per l'esercizio dell'attività pari a quella di un esperto del settore.
Lo si evince dalla sentenza 30062/2024 con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla disposizione del Codice penale secondo cui "Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale" al fine di non essere punito per un reato. A meno che tale ignoranza sia inevitabile.
Nella vicenda in esame la Corte ha affermato che l'imputato, esercitando un'attività commerciale da diversi anni, aveva l'obbligo di conoscere la normativa sulle autorizzazioni ambientali. Corretta dunque la sua condanna da parte del Tribunale di Novara per il reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione previsto dall'articolo 279 del Codice ambientale.
La Corte, sul punto, ha infatti sottolineato la differenza tra colui che esercita un'attività professionale e il comune cittadino: il primo non ha un semplice dovere di informarsi, ma deve acquisire dati sulla specifica normativa applicabile a quel settore, anche mediante l'utilizzo di esperti.
Tale soggetto non è punibile solo se ha tratto il convincimento della liceità del proprio comportamento "da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale" e se dimostra "di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata". (IM)
N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 23 luglio 2024, n. 30062
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