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Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Ordinanza Consiglio di Stato 5 novembre 2024, n. 8814

Elettrosmog – Infrastrutture comunicazione elettronica – Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria preordinate a garantire alla collettività un servizio qualificato come universale – Articolo 43, Dlgs 259/2003 (ex articolo 86) – Procedura autorizzativa – Articolo 44, Dlgs 259/2003 (ex articolo 87) – Principi fondamentali – Celerità del procedimento – Sussistenza – Divieto di imporre oneri non previsti dalla norma statale al soggetto che presenta una domanda di autorizzazione – Articolo 54, Dlgs 259/2003 (ex articolo 93) e articolo 12, Dlgs 33/2016 di interpretazione autentica –  Finalità – Tutela concorrenza – Sussistenza – Natura di principio fondamentale della materia – Sussistenza – Applicabilità sia in fase di procedura autorizzativa, sia in fase di procedura di attivazione dell’impianto – Sussistenza – Articolo 3, lettere d) ed e), Lr Molise 20/2006 – Richiesta di specifica garanzia per le eventuali attività future di dismissione dell’impianto – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza – Trasmissione alla Corte Costituzionale

All'esame del Giudice delle leggi le norme regionali che subordinano il rilascio di autorizzazioni per infrastrutture di comunicazione elettronica a garanzie finanziarie per la gestione, anche ambientale, post utilizzo.
Il Consiglio di Stato (ordinanza 5 novembre 2024, n. 8814) ha infatti deciso di inviare alla Corte Costituzionale, al fine di valutarne la legittimità, la legge della Regione Molise 20/2006, recante norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi.
Ad essere sotto accusa, più nel dettaglio, è il passaggio della norma che impone di allegare, in sede di domanda di autorizzazione per l'installazione di un'infrastruttura di comunicazione elettronica, un "atto di impegno" e un "certificato fidejussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale".
Secondo il CdS, la disposizione in questione potrebbe porsi in contrasto con il "divieto di introdurre nuovi oneri" da parte del Legislatore regionale, sancito dal Dlgs 259/2003 (cd. "Codice delle comunicazione elettroniche"). Tale divieto, che costituisce un principio fondamentale della materia, deve essere rispettato non solo durante la fase di autorizzazione dell'infrastruttura, ma anche durante la fase di attivazione della stessa. (AG)

Consiglio di Stato