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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 dicembre 2017, n. 58023

Disastro ambientale - Articolo 452-quater, Codice penale - Rapporti col reato di disastro cosiddetto "innominato" - Articolo 434, Codice penale - Abrogazione - Esclusione - Trattamento penale modificativo - Continuità normativa - Sussistenza - Fatti commessi prima del vigore del nuovo illecito penale - Applicabilità del disastro "innominato" ex articolo 434, C.p. - Legittimità

L'introduzione del delitto di disastro ambientale ex articolo 452-quater del Codice penale non ha determinato l'abrogazione del cosiddetto "disastro innominato" ex articolo 434, C.p.
In una lunga e articolata sentenza la Sezione prima della Corte di Cassazione (sentenza 29 dicembre 2017, n. 58023) ha ricostruito i rapporti tra le due fattispecie delittuose (disastro "innominato" e nuovo "disastro ambientale) in riferimento alla condanna per "disastro" ex articolo 434, comma 2, Codice penale dei titolari di aziende della Campania che avevano smaltito in terreni agricoli diverse tonnellate di rifiuti pericolosi incidendo irreparabilmente sulle matrici ambientali. La clausola di riserva contenuta nell'articolo 452-quater che ha introdotto il nuovo delitto di disastro ambientale ("fuori dai casi previsti dall'articolo 434") fa ritenere che non ci troviamo di fronte a una nuova incriminazione con conseguente abrogazione del vecchio delitto, ma di un trattamento penale modificativo, in cui il fatto lesivo permane nel suo nucleo essenziale e centrale di disvalore che il Legislatore ha rinnovato con l'aggiunta di elementi ulteriori, con funzione e connotati specializzanti.
Il Legislatore ha inteso espressamente salvare i procedimenti in corso, ai quali si applica la disciplina vigente all'epoca, cioè il disastro "innominato" ex articolo 434, C.p..

Corte di Cassazione

Sentenza 29 dicembre 2017, n. 58023