Sentenza Consiglio di Stato 21 gennaio 2025, n. 404
Rifiuti - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ex articolo 260, Dlgs 152/2006 (ora articolo 452-quaterdecies del Codice penale) - Condanna penale - Effetti - Applicazione della sanzione c costituita dal divieto di ottenere contributi pubblici ai sensi del combinato disposto dell'articolo 67 del Dlgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e dell'articolo 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale - Legittimità - Sussistenza - Natura punitiva della sanzione - Esclusione - Natura preventiva e cautelare della sanzione in relazione alla prevenzione di infiltrazioni di tipo mafioso - Sussistenza - Condanna penale intervenuta prima che il reato di cui all'articolo 260, Dlgs 152/2006 (ora articolo 452-quaterdecies del Codice penale) fosse inserito tra quelli richiamati dall'articolo 51, comma 3-bis, Codice di procedura penale quale "reato spia" dell'infiltrazione di tipo mafioso - Irrilevanza
Chi è stato condannato per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non può ottenere contributi o incentivi pubblici e se gli sono stati concessi è legittimo il provvedimento che li chiede indietro.
Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 21 gennaio 2025, n. 404. Legittimo, secondo i Giudici, il provvedimento emesso da un Ente regionale che aveva revocato i contributi erogati a una impresa il cui titolare era stato condannato per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, reato previsto in passato dall'articolo 260 del Dlgs 152/2006 e ora dall'articolo 452-quaterdecies del Codice penale.
La normativa antimafia fa discendere come conseguenza della condanna per tale reato quella di non potere accedere a "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee." (articolo 67 del Dlgs 159/2011).
Non si tratta di una norma punitiva o sanzionatoria ma di una misura preventiva. Il reato di traffico illecito di rifiuti è considerato "spia" di una possibile, anche se non certa, infiltrazione mafiosa. Il trattamento dei rifiuti, difatti, è annoverato tra le "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" (articolo 1, comma 53, della legge 190/2012). Seppure sia severa come misura, essa non è irragionevole, secondo i Giudici amministrativi, perché ha lo scopo di prevenire l'ingresso delle "mafie" nelle sovvenzioni pubbliche. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 21 gennaio 2025, n. 404
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