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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 14 aprile 2022, n. 12208

Rifiuti – Trasporto – Articolo 193, Dlgs 152/2006 – Formulario di identificazione dei rifiuti – Modello – Allegato B, Dm 145/1998 – Principio della piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti – Articolo 178, comma 3, Dlgs 152/2006 – Omessa firma del produttore – Violazione degli obblighi in materia di formulario – Articolo 258, comma 5, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Applicabilità del cumulo giuridico tra sanzioni nella ipotesi di concorso materiale – Articoli 8 e 8-bis, legge 689/1981 – Insussistenza - Natura sostanzialmente penale della sanzione di cui all’articolo 258, comma 5, Dlgs 152/2006 – Insussistenza – Articolo 258, commi 9 e 13 del Dlgs 152/2006 (introdotti dal Dlgs 116/2020) – Applicazione retroattiva – Insussistenza – Elemento soggettivo ai fini dell'irrogazione della sanzione – Articolo 3, legge 689/1991 – Mancanza di una base normativa definita – Ignoranza inevitabile – Insussistenza – Soggetti che gestiscono rifiuti speciali - Obblighi specifici di informazione maggiori rispetto agli obblighi generali gravanti sui cittadini – Sussistenza

In un settore regolato da particolari prescrizioni di legge, come quello dei rifiuti speciali, gravano obblighi specifici di informazione sicuramente maggiori dell'obbligo generico gravante sulla generalità dei cittadini.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza 12208/2022, ha affermato - al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 258 del Dlgs 152/2006 - la "colpa" del soggetto il quale, in violazione dell'articolo 193 del Dlgs 152/2006, utilizza formulari per il trasporto dei rifiuti che nel campo (9) presentano, invece della firma del produttore, quella di un dipendente della società destinataria dei rifiuti.
Al fine di perorare l'ignoranza inevitabile delle norme che prevedono sanzioni amministrative come l’articolo 193 del Dlgs 152/2006, precisa ulteriormente la Suprema Corte, occorre che i soggetti siano stati indotti da elementi positivi esterni o da informazioni ed atti provenienti da "soggetti qualificati".
Il Giudice ha inoltre negato l'applicazione del "cumulo giuridico" delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 8 della legge 689/1991, nel caso di pluralità di violazioni in materia di rifiuti commessa con più azioni o omissioni, così come ha escluso qualsiasi rilevanza, nel caso specifico, alle norme speciali sopravvenute (nuovi commi 9 e 13 dell'articolo 258) a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 116/2020 di recepimento del "Pacchetto economia circolare" dell'Ue, che non possono avere applicazione retroattiva. (AG)

Corte di Cassazione

Ordinanza 14 aprile 2022, n. 12208