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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 21 gennaio 2025, causa C-188/23

Rifiuti – Nozione di "rifiuto" - Direttiva 2008/98/Ce, articolo 1  – Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento – Articolo 1, paragrafo 4 – Spedizioni di rifiuti – Regolamento 1013/2006/Ce – Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione europea – Regime di deroga per i rifiuti prodotti a bordo delle navi – Articolo 1, paragrafo 3, lettera b), regolamento 1013/2006/Ce – Validità – Interpretazione conforme alla Convenzione di Basilea – Rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria in alto mare – Applicabilità del regime di deroga – Sussistenza - Sbarco parziale dei rifiuti in un porto sicuro – Applicabilità del regime di deroga alla restante parte dei rifiuti rimasta a bordo della nave – Insussistenza

La nave che ha scaricato nel primo porto utile solo parte dei rifiuti causati da un incendio a bordo può proseguire il viaggio solo se viene autorizzata in quanto spedizione di rifiuti.

È questa la nuova interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (sentenza 21 gennaio 2025, causa C-188/23) sull'applicabilità del regime di esenzione dalle regole stabilite per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, previsto a favore dei rifiuti "prodotti a bordo delle navi" (articolo 1, regolamento 1013/2006/Ce).

 

Nel 2019 (causa C-689/17), la stessa Cge aveva già affermato la piena applicabilità del regime di deroga, che si applica fino al momento dello scarico a terra, ai rifiuti prodotti a seguito di avarie in mare.

 

Con la nuova sentenza, il Giudice precisa ora che lo scarico anche parziale dei rifiuti nel primo porto utile interrompe il regime di deroga. Al momento in cui la nave attracca in un porto sicuro per sbarcarvi parte dei rifiuti (nel caso specifico, le acque e i fanghi di spegnimento dell'incendio), argomenta la Cge, si può infatti ragionevolmente ritenere che il responsabile della nave disponga delle informazioni necessarie per una corretta applicazione delle regole applicabili alle spedizioni di rifiuti.

 

Il trasporto verso un successivo porto – insieme alla nave – della restante parte dei rifiuti (nel caso specifico, rottami metallici e residui del carico), quindi, è sottoposto agli obblighi di notifica o autorizzazione preventiva stabiliti dal regolamento 1013/2006/Ce. (AG)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 21 gennaio 2025, causa C-188/23

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizione di rifiuti – Direttiva 2006/12/Ce – Direttiva 2008/98/Ce – Nozione di "rifiuti" – Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento – Articolo 1, paragrafo 4 – regolamento (Ce) n. 1013/2006 – Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione europea – Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) – Validità – Interpretazione conforme alla Convenzione di Basilea – Rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria in alto mare – Nozione di "sbarco dei rifiuti" – Sbarco parziale dei rifiuti in un porto sicuro