Dm Finanze 11 agosto 1975
Emissione delle fatture Iva relative a cessioni di imballaggi e recipienti "a rendere" non restituiti secondo le pattuizioni contrattuali - Modalità e termini
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto 11 agosto 1975
(Gu 22 agosto 1975 n. 223)
Il Ministro per le finanze
Visto il Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, col quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;
Visto l' articolo 1 del Dpr 23 dicembre 1974, n. 687 recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il primo comma, lettera b), dell' articolo 73 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, tra l'altro, la facoltà di determinare le modalità ed i termini per l'emissione di fatture relative a cessioni d'imballaggi e recipienti di cui all'articolo 15, n. 4, del citato Dpr n. 633 non restituiti in conformità delle pattuizioni contrattuali;
Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;
Decreta:
Articolo 1
Per gli imballaggi ed i recipienti di cui all'articolo 15, n. 4), non restituiti può essere emessa, entro il 31 gennaio, una sola fattura globale per tutte le consegne effettuate nell'anno precedente con l'osservanza dei seguenti adempimenti:
1) le consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l'imballaggio e i recipienti stessi afferiscono devono essere annotate dal cedente, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota d'imposta, in apposito registro tenuto a norma dell' articolo 39 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633;
2) il quantitativo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all'imposta è determinato per differenza, sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso, giusta le annotazioni effettuate nel registro di cui al punto 1);
3) la base imponibile è calcolata in relazione all'ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi e recipienti di cui al punto 2);
4) la fattura, in luogo dell'indicazione dei cessionari, deve recare apposita annotazione di riferimento al presente decreto.
Articolo 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.