Acque
Normativa Vigente

Delibera Arera 22 luglio 2025, n. 347/2025/R/idr

Schema tipo di bando di gara per l'affidamento del Servizio idrico integrato (Sii) - Approvazione

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Deliberazione 22 luglio 2025, n. 347/2025/R/idr

(Pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità il 24 luglio 2025)

Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del Servizio idrico integrato

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

Nella 1349a riunione del 22 luglio 2025

Visti:

• la risoluzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015, recante "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile";

• la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

• la direttiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

• la direttiva 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/Ce;

• la direttiva 2020/2184/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

• la direttiva 2024/3019/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che rifonde la precedente direttiva 91/271/Cee, del 21 maggio 1991;

• il regolamento (Ue) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;

• la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante "I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo";

• la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità";

• la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2012)673, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";

• la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2014)177, relativa all'iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce";

• il "Piano nazionale di ripresa e resilienza", trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;

• la proposta della Commissione europea di decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2021, Com (2021) 344 final, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, approvata dal Consiglio in data 13 luglio 2021;

• la decisione (Ue) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030;

• il regolamento (Ue) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;

• il Progetto di Relazione sulla strategia europea sulla resilienza idrica (2024/2104 (INI)) della Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo del 29 gennaio 2025;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: Dlgs 152/06) e, in particolare, la Parte terza;

• il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/11);

• il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

• il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (cd. decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

• il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

• il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", attualmente in fase di revisione (di seguito: anche Dlgs 36/23);

• la delibera dell'Autorità nazionale Anticorruzione, n. 318 del 28 marzo 2018 — Linee guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato";

• la delibera dell'Autorità nazionale Anticorruzione, n. 309 del 27 giugno 2023 — Bando tipo n. 1 — 2023 "Schema di disciplinare di gara. Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" (di seguito anche: bando tipo Anac n. 1/2023);

• il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

• la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";

• il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali";

• il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: Dlgs 201/22);

• il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

• il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche";

• il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 151 recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico" convertito nella legge 13 dicembre 2024 n. 191;

• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente (di seguito: Autorità), 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità (…)";

• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/Idr (di seguito: deliberazione 655/2015/R/Idr) e il relativo allegato A recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSii)", come successivamente modificato e integrato;

• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/Idr (di seguito: deliberazione 656/2015/R/Idr) e il relativo allegato A recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato", come successivamente modificato e integrato;

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/Idr (di seguito: deliberazione 917/2017/R/Idr), e il relativo allegato A recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)", come successivamente modificato e integrato;

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/Idr (di seguito: deliberazione 580/2019/R/Idr) e il relativo allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori", come successivamente modificato e integrato;

• il parere dell'Autorità 29 novembre 2022, 647/2022/I/Com, sullo "schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118";

• la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2023, 51/2023/R/Idr, recante "Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Dlgs 201/22";

• la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/Idr (di seguito: deliberazione 637/2023/R/Idr) e il relativo allegato A recante "Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/Idr e all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/Idr (RQSii)";

• la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/Idr (di seguito: deliberazione 639/2023/R/Idr) e il relativo allegato A (di seguito: MTI4), recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)";

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 596/2024/R/Rif, recante "Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";

• il documento per la consultazione dell'Autorità 18 giugno 2024, 245/2024/R/Idr recante "Orientamenti per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato" (di seguito: documento per la consultazione 245/2024/R/Idr);

• il documento per la consultazione dell'Autorità 25 marzo 2025, 123/2025/R/Idr recante "Orientamenti finali per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato" (di seguito: documento per la consultazione 123/2025/R/Idr);

• le relazioni semestrali di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 6 febbraio 2024, 38/2024/I/Idr, 30 luglio 2024, 348/2024/I/Idr 4 febbraio 2025, 32/2025/I/Idr, nonché la relazione semestrale di monitoraggio 22 luglio 2025, 348/2025/I/Idr;

• la memoria dell'Autorità 20 marzo 2023, 106/2023/I/Idr, in merito "agli atti della Commissione europea com(2022) 540 (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e com(2022) 541 (trattamento delle acque reflue urbane)";

• la memoria dell'Autorità 18 marzo 2025, 105/2025/I/Idr, in merito alle proposte di legge recanti "Modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato" (AC 1056) e "Modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato" (AC 1133);

• la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/Idr e 637/2023/R/Idr e 639/2023/R/Idr" e allegato 1;

• il "Protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol", sottoscritto il 24 febbraio 2023 tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano;

• la delibera 18 giugno 2025 n. 250, dell'Autorità nazionale Anticorruzione (di seguito anche Anac), avente ad oggetto "Richiesta di osservazioni in relazione allo schema di Atto di regolazione recante Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato — Disposizioni sui contenuti minimi — Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente".

Considerato che:

• l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";

• l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

• l'articolo 3, comma 1, del Dpcm 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa, tra l'altro, che la medesima Autorità:

— "definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali (…)" (lettera a);

— "predispone, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori" (lettera b);

— "definisce le componenti di costo — inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione — per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato (...)" (lettera c);

— "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d).

Considerato che:

• in materia di affidamento del servizio idrico integrato, il Dlgs 152/06 prevede:

— all'articolo 149-bis, che "l'Ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito (…) e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, deliber[i] la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica", con la precisazione che "il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale" e che "al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa (…), le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio";

— all'articolo 147, comma 2-bis, talune deroghe alla costituzione del gestore unico d'ambito, disponendo che, "qualora l'Ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in Ambiti territoriali, comunque, non inferiori agli Ambiti territoriali corrispondenti alle Province o alle Città metropolitane", anche prevedendo che siano fatte salve:

"a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei Comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (…); utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico";

• più di recente, il legislatore ha varato alcune misure per il "rafforza[mento] del processo di industrializzazione del settore ([al fine di favorire] la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno", previsto tra le "Riforme" del Pnrr. Il riferimento, in particolare, è:

— alla previsione di cui all'articolo 22, comma 1-quinquies, del decreto-legge 152/21, che ha fissato un termine ultimo (1° luglio 2022) entro il quale l'Ente di governo dell'ambito era tenuto ad esprimersi sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui al citato comma 2-bis, lettera b), dell'articolo 147 del Dlgs 152/06, nonché un termine (30 settembre 2022 entro il quale il richiamato Ente era tenuto a provvedere ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del richiamato comma 2— bis;

— alle disposizioni di "rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato" introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 115/22, con l'obiettivo di superare le perduranti situazioni inerziali con riferimento alle procedure di affidamento del servizio idrico integrato.

Considerato che:

• in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il Dlgs 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:

— restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di "Tariffe" (articolo 26), che siano altresì fatte salve "le disposizioni contenute nelle norme di settore" e che — alla luce di tali presupposti — gli Enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi "in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia";

— "le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi", che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);

— sono, altresì, fatte salve le discipline settoriali in materia di determinazione del valore di subentro, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata (articolo 19, comma 2);

— sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'Anac sono, tra l'altro, resi accessibili gli atti e gli indicatori di cui al menzionato articolo 7 (articolo 31, comma 4);

• inoltre, le disposizioni in ordine all'organizzazione dei servizi pubblici locali recate dall'articolo 5 del menzionato Dlgs 201/22 – volte ad incentivare la razionalizzazione degli assetti locali e le aggregazioni – rappresentano un opportuno completamento delle misure per il "rafforza[mento del] processo di industrializzazione del settore ([al fine di favorire] la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno" (previsto tra le "Riforme" del Pnrr).

Considerato, inoltre, che:

• con riguardo alle attribuzioni assegnate all'Autorità con il menzionato Dlgs 201/22, la gran parte può essere ricondotta a competenze già esercitate dalla stessa Autorità nel settore del servizio idrico integrato, attraverso la definizione:

— della regolazione della qualità contrattuale e della qualità tecnica, di cui alle deliberazioni 655/2015/R/Idr e 917/2017/R/Idr e ss..mm.ii, con le quali sono stati disciplinati i livelli minimi di servizio e gli standard di qualità e individuati obiettivi differenziati in ragione del livello di partenza delle singole gestioni, anche introducendo specifici obblighi di registrazione dei dati e di comunicazione dei medesimi all'Autorità e agli Enti territorialmente competenti;

— del metodo tariffario – di cui, da ultimo, alla deliberazione, 639/2023/R/Idr – per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento (coerenti con gli interventi necessari al perseguimento degli obiettivi fissati);

— dei contenuti minimi essenziali dello schema di convenzione tipo, la cui individuazione (avvenuta con deliberazione 656/2015/R/Idr) ha rappresentato un elemento di completamento e raccordo dell'impianto regolatorio: infatti, la disciplina dell'aggiornamento degli atti di programmazione, degli strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, delle procedure di cessazione e di subentro e di quantificazione del valore residuo da corrispondere al gestore uscente secondo modalità prestabilite e tempi certi, nonché degli ulteriori obblighi delle parti, rappresenta un elemento essenziale per la chiara ripartizione di responsabilità tra Enti affidanti e soggetti gestori, contribuendo a rafforzare la stabilità, la chiarezza e la coerenza del quadro di regole di riferimento, anche a garanzia dei soggetti finanziatori.

Considerato, inoltre, che:

• con la deliberazione 51/2023/R/Idr, l'Autorità ha avviato un procedimento per la predisposizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato, prospettando l'introduzione di contenuti minimi omogenei volti a garantire maggiore uniformità degli atti che disciplinano le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio;

• con il documento per la consultazione 245/2024/R/Idr, l'Autorità ha presentato gli elementi di inquadramento generale e i primi orientamenti per la predisposizione dello schema tipo prospettando un intervento volto a promuovere maggiore uniformità dei criteri e delle modalità impiegabili nelle procedure a evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, sostenendo la tempestiva individuazione di gestori del servizio idrico integrato anche nelle aree in cui, ancora oggi, non si è proceduto ai nuovi affidamenti previsti dalla disciplina di settore;

• nell'ambito del suddetto documento per la consultazione, l'Autorità ha illustrato la struttura generale dello schema tipo di bando di gara, focalizzandosi sugli elementi che possono essere utilmente raccordati con i profili caratteristici della regolazione;

• in risposta al richiamato documento per la consultazione sono pervenuti all'Autorità 18 contributi da parte di gestori del servizio e loro associazioni rappresentative, Enti locali e loro associazioni;

• i contributi ricevuti hanno espresso un generale apprezzamento rispetto all'impostazione prospettata dall'Autorità, pur evidenziando l'opportunità di alcuni ulteriori approfondimenti.

Considerato, anche, che:

• con il successivo documento per la consultazione 123/2025/R/Idr, l'Autorità ha illustrato gli orientamenti finali per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato, sottoponendo a consultazione uno schema tipo recante contenuti minimi regolatori con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

— Ambito di applicazione, definito sulla base delle procedure ad evidenza pubblica oggetto del provvedimento;

— Documentazione di gara, esplicitando il rinvio agli atti disciplinati nell'alveo della regolazione del servizio e alla normativa di settore;

— Durata, richiamando i criteri posti dalla regolazione del servizio e dalla normativa di settore;

— Condizioni di partecipazione, citando i parametri normativi sottesi all'applicazione dei requisiti di partecipazione alla gara e introducendo la possibilità per l'Ega di richiedere l'evidenza del passato svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento;

— Oggetto e valore dell'affidamento, declinando l'oggetto in modo coerente con la perimetrazione del servizio come definito dalla regolazione e dalla normativa di settore e specificando, con riferimento al valore dell'affidamento, che lo stesso è elaborato dall'Ega a partire dall'ultimo Pef del gestore uscente, sulla base delle indicazioni metodologiche per lo sviluppo del Pef fino al termine dell'affidamento fornite nel contesto della regolazione tariffaria;

— Criterio di aggiudicazione e disciplina dell'offerta, esplicitando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il migliore rapporto qualità/prezzo – fissando un tetto massimo al punteggio attribuibile all'offerta economica pari al 30%;

— Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, prospettando l'organizzazione di detti criteri in più categorie per tenere conto dei diversi aspetti che attengono ai profili tecnici, qualitativi, ambientali e innovativi delle offerte, così articolate:

o una prima categoria relativa alla programmazione posta a base di gara, in cui trovano collocazione i criteri volti a valutare i miglioramenti rispetto alle classi di partenza di ciascun macro-indicatore di qualità tecnica e contrattuale di cui alle deliberazioni 917/2017/R/Idr e 655/2015/R/Idr e ss.mm.ii. (Categoria A);

o una seconda categoria avente ad oggetto la progettazione e la struttura tecnico-gestionale oggetto di offerta (Categoria B);

o una terza categoria riguardante gli ulteriori miglioramenti relativi ai profili tecnici inerenti specifiche pianificazioni o iniziative innovative (Categoria C);

o una quarta categoria relativa alla possibilità di considerare punteggi premianti per i partecipanti che presentino un track record regolatorio e ambientale positivo nelle gestioni preesistenti (Categoria D);

— Criteri di valutazione dell'offerta economica, indicando le grandezze da considerare fra quelle stabilmente inserite nel calcolo tariffario, soggette a quantificazione ex ante e non ammissibili nell'ambito del sistema dei conguagli;

— Misure specifiche per il partenariato pubblico-privato istituzionale, introducendo elementi specifici per l'aggiudicazione e valorizzazione delle offerte tecniche ed economiche;

— Disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità dei requisiti informativi minimi, prospettando per i contesti territoriali caratterizzati da risalenti criticità nelle attività demandate al livello locale e in cui persistono carenze informative in merito all'aggiornamento degli atti di pianificazione, programmazione e organizzazione nella gestione del servizio, specifiche misure nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica.

Considerato, anche, che:

• le proposte illustrate nel citato documento per la consultazione, tramite la declinazione di contenuti regolatori minimi all'interno di un unico schema tipo, sono state sviluppate al fine di promuovere l'uniformità delle procedure di affidamento seguendo un approccio volto a sostenere una competizione incentrata su obiettivi di potenziamento dei profili qualitativi del servizio e a selezionare, pertanto, operatori dotati di adeguate capacità gestionali, indispensabili per l'ammodernamento infrastrutturale del settore;

• in risposta al richiamato documento per la consultazione, sono pervenuti all'Autorità 11 contributi (da parte di un'associazione di Enti di governo d'ambito, gestori del servizio e loro associazioni rappresentative); ha fornito il proprio contributo anche l'Autorità nazionale Anticorruzione.

Considerato, altresì, che:

• in coerenza con le attività sviluppate nell'ambito del bando tipo per il settore dei rifiuti urbani, nell'ottica di favorire il coordinamento fra le disposizioni dello schema tipo di bando di gara e — ove applicabili — quelle del Dlgs 36/23 e dei pertinenti atti tipo adottati dall'Autorità nazionale Anticorruzione, l'Autorità ha instaurato un'interlocuzione con la medesima Anac;

• Anac, a seguito della trasmissione da parte dell'Autorità del documento di consultazione 123/2025/R/Idr, con delibera 18 giugno 2025 n. 250 ha espresso, con riferimento al citato schema di atto di regolazione trasmesso, alcune considerazioni, di seguito riportate per i profili di maggiore rilevanza;

• in particolare, Anac ha:

— richiamato le disposizioni della normativa ambientale in materia di durata massima degli affidamenti del servizio idrico integrato e la disciplina del Codice dei contratti pubblici sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, con particolare riferimento ai profili inerenti all'istituto della proroga, suggerendo, in particolare, di evidenziare che "la durata dell'affidamento sia comunque rapportata a tutta una serie di parametri, evidenziati caso per caso da parte degli Ega, anche in considerazione di specifiche circostanze che inducano a ritenerla maggiormente efficiente, rinviando all'occorrenza all'inserimento negli atti di gara del richiamo alla disposizione prevista dall'articolo 189 del Dlgs36/2023 in tema di modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia";

— suggerito, in ordine alla documentazione di gara, di indicare le misure regolatorie già adottate per identificare l'impatto, anche in termini di rischiosità, associato alle diverse attività di cui si compone il servizio idrico integrato, evidenziando l'opportunità di "esplicitare un richiamo a quanto espressamente indicato da Anac nelle proprie linee guida n. 9 — Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato, predisposte in vigenza del precedente Codice, ma ancora attuale, almeno per quanto concerne gli elementi che devono essere necessariamente presenti nella documentazione di gara al fine di consentire una corretta allocazione del rischio" .

Considerato, ancora, che:

• gli altri contributi ricevuti hanno evidenziato una condivisione dell'impostazione generale, pur proponendo spunti di approfondimento relativamente, in particolare, ai profili di seguito rappresentati;

• con riferimento all'ambito di applicazione, alla documentazione e alla durata:

— più rispondenti hanno chiesto di dare esplicito rilievo all'applicazione della normativa ambientale e, in particolare, agli elementi di raccordo fra programmazione d'ambito e documentazione di gara sviluppata in coerenza con la disciplina regolatoria pro tempore vigente;

— alcuni soggetti, con riferimento alla durata, hanno auspicato un intervento normativo volto a considerare, fra le condizioni che ne consentono l'estensione, anche l'eventuale finalizzazione o messa in esercizio degli interventi più rilevanti e strategici per il territorio;

• per quanto attiene all'oggetto e al valore dell'affidamento:

— un soggetto fa presente che, le variazioni programmate del servizio da affidare — illustrate nell'oggetto dell'affidamento in termini di tempistiche implementative e relativi impatti sul perimetro — potrebbero essere non puntualmente determinabili in fase di pianificazione;

— diversi soggetti suggeriscono, poi, di prevedere l'esplicitazione — nell'ambito dell'oggetto – anche di ulteriori categorie di attività, quali:

o la gestione di acquedotti per usi esclusivamente non potabili;

o la gestione di sistemi dedicati al drenaggio urbano, ulteriori alle fognature di tipo misto;

o la gestione di reti di distribuzione di acque reflue depurate finalizzate al loro recupero;

— più rispondenti suggeriscono di esplicitare, nel caso in cui il bando di gara abbia ad oggetto anche l'accorpamento di gestioni preesistenti per le quali non siano note le componenti di costo, i criteri con cui costruire il valore dell'affidamento;

— in ultimo, alcuni soggetti, con riferimento al valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente, rappresentano che nei contesti territoriali caratterizzati da elevati livelli di morosità, potrebbe essere opportuno ricomprendere anche i crediti non incassati dalla precedente gestione che non hanno trovato copertura nella specifica componente COmor del metodo tariffario;

• con riguardo ai requisiti di partecipazione, la maggioranza dei rispondenti ha apprezzato l'orientamento dell'Autorità di considerare come facoltativa la valorizzazione del passato svolgimento di servizi analoghi rispetto a quelli oggetto di affidamento, anche in termini di compliance alla regolazione; a tal proposito, un soggetto ha richiesto di chiarire i profili da considerare per la valutazione del track record regolatorioai fini dell'ammissionerispetto a quelli da utilizzare per la valorizzazione della Categoria D dell'offerta tecnica;

• relativamente ai profili inerenti ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

— in relazione alla categoria relativa alla progettazione e alla struttura tecnico— gestionale (Categoria B), alcuni soggetti ritengono già esaustiva l'illustrazione degli interventi negli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, evidenziando che la predisposizione di apposite relazioni e/o progetti di fattibilità, da allegare a tali atti, potrebbe risultare particolarmente complessa, considerata l'ampiezza del periodo di affidamento e il livello di dettaglio richiesto;

— con riguardo alla medesima categoria, un rispondente evidenzia la necessità — al fine di supportare l'attività della commissione di gara e ridurre la discrezionalità delle relative valutazioni – che siano identificati specifici criteri che consentano una comparazione oggettiva e misurabile delle offerte;

— con riferimento alle specifiche pianificazioni o iniziative innovative (Categoria C) due associazioni di gestori evidenziano l'opportunità di esplicitare anche gli obiettivi fissati dalla direttiva europea 2024/3019/Ue sul trattamento delle acque reflue urbane;

— in relazione alla categoria che consente di assegnare un punteggio ulteriore agli operatori che presentino un track record soddisfacente (Categoria D), si è registrato un accoglimento favorevole da parte della maggioranza dei rispondenti che ha suggerito di valorizzare anche le performance dei partecipanti che nelle precedenti gestioni, pur non avendo conseguito i target regolatori, abbiano comunque dimostrato di aver realizzato percorsi di miglioramento; nell'ambito della medesima categoria, con riferimento alla valorizzazione delle performance gestionali dei partecipanti, alcuni soggetti richiedono di valorizzare anche la capacità dei partecipanti di attivare interventi anche attraverso eventuali finanziamenti pubblici;

• quanto ai parametri da valorizzare nell'ambito dell'offerta economica:

— la maggioranza dei rispondenti evidenzia la necessità di esplicitare il rapporto fra i parametri del Pef aggiudicato in sede di gara e metodologia tariffaria, con riferimento alla distinzione fra:

o parametri quantificati in sede di gara (con particolare riferimento al vincolo di crescita del moltiplicatore tariffario) e dinamica dei medesimi nel corso dell'affidamento;

o ribassi determinati in sede di gara e componenti per le quali si è proceduto ad eventuali rinunce;

o parametri quantificati in sede di gara e necessità di una loro diversa valorizzazione in esito a modifiche del contesto di riferimento (per esempio a seguito di provvedimenti di legge o regolatori) non prevedibili al momento della gara medesima;

o ribassi effettuati in sede di gara e meccanismi di efficientamento già previsti nell'ambito degli Opexend;

— alcuni rispondenti segnalano, inoltre, l'opportunità di non considerare, fra i parametri che possono essere oggetto di ribasso, la percentuale applicata al fatturato per la valorizzazione del costo massimo di morosità ammesso a riconoscimento, COmor, e il BenchmarkEE impiegato nel computo della componente ????, in quanto caratterizzate da rilevanti profili di incertezza;

— infine, alcuni rispondenti, con riguardo alla valutazione di eventuali offerte anomale, oltre alla verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario, hanno proposto di valutare l'opportunità di introdurre un tetto massimo ai ribassi o di assegnare punteggi decrescenti nel tempo al di sopra di una certa soglia di sconto;

• riguardo alle misure specifiche per il partenariato pubblico-privato istituzionale la quasi totalità dei rispondenti suggerisce di evidenziare maggiormente il ruolo operativo, gestionale e decisionale del socio privato; in particolare, alcuni auspicano che la valorizzazione dell'offerta tecnica assuma un peso pari al 70% come per le gare ordinarie e che nell'ambito dell'offerta tecnica, sia data la possibilità di attribuire un peso maggiore ai criteri di cui alla categoria A (rispetto a quello previsti dalla gara ordinaria).

Considerato, infine, che:

• nelle più recenti attività di monitoraggio degli assetti locali del servizio idrico integrato condotte dall'Autorità, i cui esiti sono stati illustrati da ultimo nella Relazione 22 luglio 2025 348/2025/I/Idr, sono stati confermati i profili di criticità connessi alla necessità di completamento dei processi di affidamento al gestore unico da parte dei soggetti territorialmente competenti, nel rispetto della normativa vigente, nonché al superamento di affidamenti salvaguardati non prorogabili in base alla medesima normativa vigente, anche se dotati di apprezzabili caratteristiche operative e gestionali, e degli affidamenti assegnati a operatori unici di ambito nel rispetto della normativa vigente ma che sono prossimi alla scadenza.

Ritenuto opportuno:

• definire un nucleo di regole comuni e uniformi a livello nazionale volte a favorire il coordinamento di tutti i profili rilevanti e agevolare una più efficacie espressione delle dinamiche competitive, nonché a promuovere pratiche innovative per la gestione delle risorse idriche, anche in linea con il Progetto di Relazione sulla strategia europea sulla resilienza idrica della Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo;

• mettere a disposizione del settore uno schema tipo di bando di gara (elaborato in coerenza con gli strumenti di regolazione in materia tariffaria e di qualità del servizio vigenti) che possa contribuire, almeno in parte, al contenimento delle criticità connesse all'affidamento del servizio precedentemente illustrate, prevedendo al suo interno anche specifiche misure da adottare in quei contesti in cui tali criticità derivano da una strutturale carenza dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di gara;

• precisare, nell'ambito di un processo di coordinamento generale, che ulteriori elementi potranno essere disciplinati nell'ambito dell'aggiornamento biennale della metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio, anche al fine di favorire il rispetto degli esiti delle procedure di gara nell'ambito della dinamica dei processi regolatori.

Ritenuto, inoltre, opportuno:

• anche alla luce del contributo pervenuto da Anac, in un quadro di trasparenza e leale collaborazione, anticipare rispetto a taluni punti specifici trattati successivamente, alcuni elementi;

• in particolare, esplicitare che la durata dell'affidamento sia fissata in coerenza con la disciplina ambientale di settore e con i principi eurounitari e nazionali, commisurando la medesima all'entità degli investimenti previsti;

• quanto alla possibilità di estendere il termine di scadenza degli affidamenti, in ossequio alla normativa di riferimento, evidenziare che tale opzione è attualmente ammessa come misura straordinaria e che a garanzia dell'effettiva sussistenza dei presupposti e delle condizioni sottostanti la richiesta di estensione ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ripristino delle condizioni di equilibrio economico— finanziario, nell'ambito della convenzione di gestione, di cui alla deliberazione 656/2015/R/Idr e relativo allegato A, trova applicazione una specifica procedura per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio, di cui agli articoli 9, 10 e 11 dell'allegato A, come integrato dal comma 2.3 dell'allegato A alla deliberazione 580/2019/R/Idr;

• far presente che, al fine di esplicitare gli elementi di raccordo tra gli adempimenti previsti dalla regolazione dell'Autorità ed eventuali modifiche sopravvenute rispetto all'affidamento originario, la convenzione di gestione – che rientra nella documentazione posta a base di gara – viene aggiornata almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'Autorità per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi dell'articolo 21 dell'allegato A alla deliberazione 656/2015/R/Idr;

• sottolineare che, con la finalità di far emergere in maniera trasparente e coerente l'allocazione puntuale delle responsabilità specifiche in relazione agli obiettivi da perseguire nei diversi territori, l'Autorità, nell'ambito della regolazione tariffaria per schemi regolatori, ha consolidato un'impostazione basata sulla previsione ex ante degli effetti delle possibili scelte di programmazione adottate dagli Ega, calibrando, in ragione di una predefinita matrice dei rischi, le componenti di costo rispetto alle quali il gestore può adottare comportamenti tesi ad ottimizzare le proprie performance — assumendosi tutti i rischi connessi al rispetto dei valori limite definiti — da quelle per le quali, nel periodo temporale considerato, si ritiene che il gestore non possa operare un processo di efficientamento;

• in tal senso, evidenziare che, sulla base della matrice di schemi regolatori individuata dall'Autorità, gli Ega (in ragione del fabbisogno di investimenti pianificati per il pertinente territorio, di eventuali variazione del perimetro delle attività gestite, nonché del livello dei costi ammessi a riconoscimento tariffario rispetto alla media di settore), sono tenuti a selezionare il tipo di schema regolatorio (e lo specifico set di regole connesse), contemperando l'esigenza di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione con l'obiettivo di sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza;

• ribadire che l'Autorità ha introdotto specifiche modalità per procedere alla omogeneizzazione della rappresentazione dei costi ammissibili ai fini tariffari, anche fornendo ai soggetti competenti schemi tipo per la predisposizione degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio;

• dare evidenza, infine, che nella convenzione di gestione, al fine di assicurare la condivisione delle informazioni inerenti alla gestione del servizio in relazione alle finalità che ci si prefigge di raggiungere, è stabilito che siano esplicitati gli obblighi che ciascuna delle parti si impegna a garantire per tutta la durata dell'affidamento, di cui agli articoli 2, 14, 15 e 16 dello schema di convenzione di cui all'allegato A.

Ritenuto, altresì, opportuno:

• confermare l'impianto generale dello schema di bando tipo posto in consultazione, accogliendo le proposte di modifica che consentono di meglio chiarire alcuni specifici aspetti connessi alla nuova disciplina declinata nell'allegato A al presente provvedimento, favorendone un ordinato recepimento;

• ribadire che gli obiettivi fissati dalla programmazione d'ambito trovano concreta attuazione, anche attraverso il loro aggiornamento secondo i criteri definiti dalla regolazione di settore, negli atti che costituiscono lo specifico schema regolatorio;

• con riferimento alle condizioni di partecipazione, confermare la facoltà per gli Ega di considerare il track record relativo a tutti i profili di compliance regolatoria;

• per quanto attiene all'oggetto e al valore dell'affidamento, prevedere che:

— l'Ega elabori il valore dell'affidamento a partire dall'ultimo piano economico finanziario del gestore uscente, sulla base della metodologia tariffaria pro tempore vigente, in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione per tutta la durata dell'affidamento;

— la programmazione a base di gara rifletta le scelte effettuate in ordine al perimetro oggetto di affidamento, anche con riferimento alle eventuali "altre attività" come definite ai sensi della regolazione pro tempore vigente, precisando che sia compito dell'Ega aggiornare la programmazione originaria, anche rivedendo periodicamente (secondo i termini previsti dalla regolazione) la programmazione degli interventi da effettuare;

— nell'ottica di introdurre misure tese alla razionalizzazione della governance di settore, in presenza di una significativa carenza di informazioni e di perduranti criticità nell'avvio delle attività di programmazione e di organizzazione della gestione, possa essere fatto ricorso a misure specifiche; d'altra parte, nei casi in cui l'affidamento riguardi anche l'accorpamento – in misura residuale — di gestioni per le quali non sono disponibili le componenti di costo, il valore dell'affidamento potrà essere ricostruito dall'Ega a partire dai dati disponibili, eventualmente riparametrati per l'intero territorio da affidare.

Ritenuto, inoltre, opportuno:

• confermare in linea generale i criteri di valutazione illustrati nell'ambito della consultazione, nonché la rilevanza relativa delle diverse categorie in quella sede individuate;

• con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

— evidenziare che la valutazione condotta nell'ambito della Categoria B è finalizzata a verificare il grado di maturità progettuale delle singole realizzazioni, pertanto, la documentazione richiesta ai partecipanti, funzionale a soddisfare tale esigenza, dovrà comprendere progetti di fattibilità organizzati almeno in macrocategorie di intervento e per gli interventi ritenuti maggiormente strategici per il territorio da affidare;

— confermare, sempre con riferimento alla medesima Categoria B, che sia rimessa all'Ega la scelta dei metodi di valutazione e comparazione delle offerte, trattandosi di profili strettamente connessi all'oggetto dell'affidamento e, in generale, agli obiettivi che il medesimo soggetto competente prevede di raggiungere nello specifico territorio;

— esplicitare che, nell'ambito della Categoria D, l'Egaattribuisce punteggi premiali alle gestioni che nel tempo abbiano stabilmente garantito standard qualitativi particolarmente elevati nei precedenti affidamenti, facendo in particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di mantenimento e miglioramento dei macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, secondo le risultanze dei provvedimenti di applicazione dei meccanismi incentivanti adottati dall'Autorità;

— non considerare tra i parametri su cui valutare l'offerta economica l'eventuale rinuncia ad una quota della percentuale applicata al fatturato per la valorizzazione del costo massimo di morosità ammesso a riconoscimento tariffario, ?????, e l'eventuale riduzione del ????ℎ?????? impiegato nel computo della componente ???? in quanto, anche alla luce delle evidenze emerse in talune realtà, caratterizzati da rilevanti profili di incertezza e potenzialmente soggetti a riparametrazione nei periodi regolatori successivi;

— confermare, pertanto, con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta economica che gli elementi previsti dalla metodologia tariffaria pro tempore vigente da considerare siano nello specifico:

— le grandezze direttamente afferenti alla determinazione dei costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario, con possibilità di proporre un'eventuale riduzione dei costi operativi endogeni (Opexend), dei costi ambientali e della risorsa associati a specifiche finalità (ERCtel) e/o, nell'ambito dei costi operativi associati a specifiche finalità (Opextel), degli eventuali costi operativi per adeguamenti agli standard di qualità contrattuale e tecnica (OpexQC e OpexQT, nonché di quelli relativi alle eventuali variazioni di perimetro della gestione (Opnew), rispetto ai valori indicati nello schema regolatorio posto a base di gara, per tutta la durata del periodo di affidamento;

— le grandezze relative al vincolo di crescita del moltiplicatore tariffario, con possibilità di proporre un'eventuale riduzione del limite di prezzo K e un possibile incremento del valore di ripartizione o di sharing X (anche oltre il valore massimo previsto e, in ogni caso, non comprimibile per l'intera durata dell'affidamento), rispetto ai valori indicati nello schema regolatorio posto a base di gara, per tutta la durata del periodo di affidamento;

— una possibile riduzione dello sharing dei margini relativi alle altre attività idriche.

• prevedere che l'impiego delle grandezze e dei parametri menzionati al precedente alinea avvenga secondo un predefinito ordine di priorità che ne rifletta la rilevanza, introducendo una disciplina che favorisca una valutazione dei relativi effetti in termini di evoluzione del Pef, al fine di assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche in relazione agli investimenti programmati;

• con riferimento alle misure adottate per il partenariato pubblico-privato istituzionale, confermare, ferma restando l'adozione di specifici elementi per la selezione del socio privato nell'ambito dell'affidamento a società mista, i medesimi contenuti minimi del bando di gara previsti nei casi ordinari di affidamento, dove la valorizzazione delle competenze tecniche del soggetto gestore – riconducibile ai criteri di offerta tecnica – mantiene un ruolo significativo nella valutazione dell'offerta complessiva;

• confermare che, nei contesti territoriali caratterizzati da carenza di informazioni, conseguente a risalenti criticità nelle attività demandate al livello locale in merito all'aggiornamento degli atti di pianificazione, programmazione e organizzazione nella gestione del servizio, possono essere adottate specifiche misure con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica;

• prevedere che sia cura dell'Ega, in sede di approvazione degli atti di propria competenza, ai sensi della regolazione pro tempore vigente, il coordinamento tra gli esiti della procedura di gara e i valori computati nelle pertinenti predisposizioni, affinché sia garantito il rispetto delle condizioni di aggiudicazione.

Ritenuto, infine, che:

• sia opportuno fissare i contenuti regolatori minimi in ordine allo schema tipo di bando di gara, potendo fare riferimento, per i profili di applicabilità, ai principi e alle disposizioni generali contenute nella disciplina sui contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36) e, ove applicabili, ai pertinenti atti tipo adottati dall'Autorità nazionale Anticorruzione, oltre che ai principi e alle disposizioni eurounitarie e nazionali dettate dalla normativa ambientale e dei servizi pubblici locali;

• con riferimento all'entrata in vigore del presente provvedimento, confermando l'orientamento espresso nel documento per la consultazione 123/2025/R/Idr, sia opportuno prevedere che lo schema tipo di bando di gara si applichi alle procedure di selezione avviate, ai sensi degli articoli 12 e 13 dell'allegato A alla delibera 656/2015/R/Idr, a far data dal 1° gennaio 2026, fermo restando che per le procedure avviate antecedentemente al citato termine, gli Ega siano tenuti alla predisposizione di bandi di gara coerenti con il quadro regolatorio pro tempore vigente;

• con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 123/2025/R/Idr, sia opportuno rimandare alle motivazioni generali e specifiche illustrate nel richiamato documento per la consultazione

 

Delibera

1. di approvare — ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Dlgs 201/22 – lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale atto che ne fissa i contenuti minimi regolatori;

2. di prevedere che lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato di cui al presente provvedimento si applichi alle procedure a evidenza pubblica avviate dal 1° gennaio 2026;

3. di prevedere che, alla luce della necessità di garantire un efficace coordinamento tra regolazione tariffaria pro tempore vigente e lo schema tipo del bando di gara, la disciplina dei documenti di gara trovi compimento in vigenza della metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio e dei successivi aggiornamenti adottati dall'Autorità;

4. di trasmettere, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4 lettera c) del Dlgs 201/22, il presente provvedimento all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac);

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'Associazione nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'idrico e i rifiuti (Anea);

6. di trasmettere alla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità della presente deliberazione con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, in coerenza con la procedura disciplinata all'articolo 2 del "Protocollo d'intesa [tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol", all'uopo fissando un termine di:

i.50 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, durante il quale l'efficacia del medesimo resta sospesa nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;

ii.40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, entro il quale la Provincia autonoma può esprimere le proprie osservazioni relative ai citati profili di compatibilità.

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

Allegato

Schema tipo di bando di gara

Disposizioni sui contenuti regolatori minimi

Formato: .pdf - Dimensioni: 551 KB