Rifiuti
Normativa Vigente

Delibera Arera 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/Rif

Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (Mtr-3) - Approvazione

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Deliberazione 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/Rif

(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 6 agosto 2025)

Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1351a riunione del 5 agosto 2025

Visti:

• la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

• la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/Ue), che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;

• la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/Ue), che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

• il regolamento (Ue) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (Ue) 2019/1020 e la direttiva (Ue) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/Ce;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" (di seguito: decreto legislativo 267/00);

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/06);

• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

• il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto— legge 138/11), recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;

• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

• la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

• il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);

• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (di seguito: decreto legislativo 116/20);

• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";

• il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento il 25 aprile 2021 e inviato alla Commissione europea il 30 aprile 2021 (di seguito: Piano nazionale di ripresa e resilienza);

• il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;

• il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15. luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 43, comma 11;

• il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, recante "Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti" (di seguito: decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257);

• la legge 5 agosto 2022 n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (di seguito: legge 118/22);

• il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: decreto legislativo 201/22);

• il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13. dicembre 2024, n. 191, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico";

• la legge 16 dicembre 2024, n. 193, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023";

• la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito Dpr 158/99), recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: Dpr 445/00), recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", e, in particolare, l'allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";

• la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

• la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

• la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/Rif, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/Rif);

• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif) e il relativo Allegato A (di seguito: Mtr-2), come successivamente modificato e integrato;

• la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: deliberazione 2/2022/A), recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente";

• la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/Rif, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A (Tqrif);

• la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente";

• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/Rif, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra Enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/Rif, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/Rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 387/2023/R/Rif) e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/Rif);

• la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/Rif, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/Rif, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";

• la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/Rif, recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/Rif, e ulteriori disposizioni attuative" (di seguito: deliberazione 7/2024/R Rif);

• la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 72/2024/R/Rif, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/Rif, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti";

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 596/2024/R/Rif, recante "Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di geMtr-stione integrata dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 596/2024/R/Rif);

• la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2025, 43/2025/R/Rif, recante "Chiusura dell'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell'Autorità 41/2024/R/Rif, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani";

• la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 57/2025/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3)" (di seguito: deliberazione 57/2025/R/Rif);

• il documento per la consultazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 180/2025/R/Rif, recante "Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3) — Primi orientamenti" (di seguito: documento per la consultazione 180/2025/R/Rif);

• il documento per la consultazione dell'Autorità 10 giugno 2025, 249/2025/R/Rif, recante "Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3) — Orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 249/2025/R/Rif);

• la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 373/2025/R/Rif);

• la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 374/2025/R/Rif, recante "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti (Rqtr) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/Rif" (di seguito: deliberazione 374/2025/R/Rif);

• la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 396/2025/R/Rif, recante "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (Ticser), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti" (di seguito: deliberazione 396/2025/R/Rif) e il relativo allegato A (Ticser);

• la determina 6 novembre 2023, 1/Dtac/2023, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif";

• la determina 16 aprile 2024, 2/Dtac/2024, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/Rif, 7/2024/R/Rif e 72/2024/R/Rif" .

Considerato che:

• la direttiva 1999/31/Ce definisce requisiti tecnici e operativi volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, nonché i rischi per la salute umana, risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica, prevedendo espressamente, all'articolo 10, che debbano essere adottate "misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, (…) e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti";

• la direttiva 2008/98/Ce stabilisce un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'Ue, finalizzato alla protezione dell'ambiente e della salute umana, e in particolare:

— all'articolo 14 stabilisce che, secondo il principio "chi inquina paga", "i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti";

— agli articoli 3, 8 e 8-bis introduce il concetto di responsabilità estesa del produttore, volto "ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto", comprese le attività post-consumo di ritiro, riciclo e smaltimento finale;

— all'articolo 4 stabilisce una gerarchia dei rifiuti, che rappresenta l'ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti sulla base del quale occorre prioritariamente perseguire l'obiettivo della prevenzione dei rifiuti e, successivamente, quelli della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e, da ultimo, quello dello smaltimento dei rifiuti;

— all'articolo 16, al fine di perseguire i principi di autosufficienza e di prossimità, impegna gli Stati membri ad adottare "le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, (…)", allo scopo di consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti;

• la direttiva 2018/851/Ue, che ha modificato la direttiva 2008/98/Ce, ha previsto l'implementazione di un modello di economia circolare, e, in particolare:

— ha stabilito che gli Stati membri ricorrano "a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti" quali i regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw), definiti dall'allegato IV-bis come regimi che "gravano sui produttori di rifiuti sulla base dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati" (articolo 1, commi 4 e 10); all'articolo1, ha introdotto una nuova definizione di rifiuti urbani, come "a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici";

— in relazione alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti, ha introdotto nella direttiva 2008/98/Ce, l'articolo 8-bis, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, "coprano i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nello Stato membro interessato:

-— costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, e i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;

-— costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;

-— costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, lettera c)".

Considerato, anche, che:

• l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità

e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";

• l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

• inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

— "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina pagà" (lett. f);

— "fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento" (lett. g);

— "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);

— "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);

• più di recente, l'articolo 14 della legge 118/22, al comma 2, ha integrato il testo dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06 al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che attribuiscono all'Autorità i seguenti compiti:

— definizione "di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti" (comma 1— bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);

— acquisizione dagli "operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale" (comma 1— ter dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);

• inoltre, in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il decreto legislativo 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:

— restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di "Tariffe" (articolo 26), che siano altresì fatte salve "le disposizioni contenute nelle norme di settore" e che — alla luce di tali presupposti — gli Enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi "in misura tale da assicurare l'equilibrio economico— finanziario dell'investimento e della gestione, nonchè il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia";

— "le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico— finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi", che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);

— "negli ambiti di competenza, le Autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo" (articolo 7, comma 2);

— sono, altresì, fatte salve le discipline settoriali in materia di determinazione del valore di subentro, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata (articolo 19, comma 2);

— "sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'Anac siano anche resi accessibili […] gli atti e gli indicatori" di cui al menzionato articolo 7. (articolo 31, comma 4).

Considerato, poi, che:

• l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;

• il comma 1-bis del medesimo articolo 3-bis attribuisce agli Enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (…)";

• il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;

• con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la Tari, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

• in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro, l'articolo 1 della legge 147/13:

— al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il Dpr 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", "può

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti". Il comma in parola, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità in materia tariffaria, prevede poi che "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità (…), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

— al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

— al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

— al comma 683 dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (…)";

• l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

• l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

• ai sensi del successivo articolo 174 del decreto legislativo 267/00, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale può proporre emendamenti allo schema di bilancio già presentato al Consiglio comunale e in corso di approvazione, motivati da variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute;

• l'articolo 193 del citato decreto legislativo 267/00 attribuisce, inoltre, agli enti locali la possibilità di modificare le tariffe nel corso dell'esercizio finanziario, in caso di esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

• l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Considerato, inoltre, che:

• tra le novità normative che sono state introdotte dal decreto legislativo 116/20, di particolare interesse in questa sede risultano:

— la modifica dell'articolo 222 "raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione" del decreto legislativo 152/06, esplicitando che "la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'allegato C del [medesimo] decreto legislativo [116/20], nonché (…) la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'Ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni (…) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità

(…)", disponendo contestualmente che "i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento";

— la prevista adozione (ad opera dell'inserimento dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 152/06) del "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti" (di seguito anche: Pngr) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, chiamato a fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;

• successivamente, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è stato espressamente individuato tra le riforme ("Riforma 1.2") da adottare nell'ambito della Misura M2C1 del Pnrr, contestualmente rilevando come "a fronte delle evidenze emerse dalla Commissione europea sull'assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti attribuibile all'insufficiente capacità di pianificazione delle Regioni e, in generale, alla debolezza della governance, risulta necessario sviluppare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il programma, oltre ad evitare procedure di infrazione sui rifiuti, consentirà di colmare le lacune impiantistiche e gestionali. Inoltre, il programma permetterà di migliorare significativamente i dati medi nazionali e di raggiungere gli obiettivi previsti dalla nuova normativa europea e nazionale (percentuale di rifiuti raccolta in differenziata e percentuale di rifiuti in discarica, riutilizzo, recupero, ecc.)";

• con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, è stato quindi approvato "il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (…) con valenza per gli anni dal 2022 al 2028", il quale, nel disciplinare "Criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali", ha specificato:

— che i Piani regionali di gestione dei rifiuti debbono essere articolati in macrosezioni riconducibili ai contenuti previsti dall'articolo 199 del decreto legislativo 152/06, recando, in particolare: i) una sezione "Governance/organizzazione territoriale", in cui riportare il "complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli Ambiti territoriali ottimali, (…)", ii) una sezione denominata "Analisi/evoluzione flussi/Fabbisogno impiantistico", in cui riportare, tra l'altro, la "valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità e, se necessario, degli investimenti correlati";

— per quanto concerne "La pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento", che:

o "gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" sono individuati (in base alle risultanze del monitoraggio svolto dalle Regioni e dalle Province autonome in merito all'organizzazione territoriale, all'analisi e all'evoluzione prevista dei flussi, nonché a valutazioni sull'efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione) qualora risultino operare, offrendo la propria capacità di trattamento, in un mercato caratterizzato da rigidità strutturali, nella misura di un ampio e stabile eccesso di domanda a fronte di un limitato numero di operatori presenti, avendo eventualmente capacità di trattamento già impegnata da flussi garantiti dagli strumenti di programmazione, o da altri atti amministrativi, o, comunque, essendo individuati come tali in sede di programmazione";

o "l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" richiede da parte delle Regioni e Province autonome la contestuale indicazione:

a.dei flussi che si prevede vengano trattati per impianto (...);

b.dell'eventuale distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che la Regione o Provincia autonoma ritengano utile specificare;

c.dell'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti (quali per esempio gestori della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani o gestori di impianti di trattamento intermedio)";

o "alla luce del precedente punto c., è altresì richiesto che siano esplicitati gli eventuali impianti "intermedi" da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", integrando tale elenco con le medesime informazioni di cui ai precedenti punti a.

(flussi previsti) e c. (soggetti conferitori)";

o "la qualifica di impianto "minimo" ha durata minima per un periodo almeno biennale (…) e può essere anche parziale, qualora l'impianto conservi una capacità residua di trattamento non impegnata dalla programmazione regionale".

Considerato che:

• nell'allegato A alla deliberazione 2/2022/A, tra gli obiettivi strategici per il quadriennio 2022-2025, l'Autorità ha indicato la definizione di:

— una disciplina tariffariache contribuisca a "creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi target eurounitari e nazionali", proponendosi, tra le linee di intervento, la "determinazione e [l']aggiornamento dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, impostando su corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della "Extended Producer Responsibility (Epr), per una configurazione delle filiere più efficace" (OS 19);

— "strumenti per supportare il riordino degli assetti del settore" (OS 20), con specifico riguardo alla"promozione di una compliance alla regolazione sull'intero territorio nazionale, individuando soluzioni per agevolare le attività di approvazione dei piani economico-finanziari e per indurre una progressiva razionalizzazione e semplificazione delle procedure necessarie(anche favorendone la digitalizzazione) e degli atti richiesti (prevedendo, ai fini delle verifiche istruttorie in ordine alla relativa coerenza, più agili modalità di coinvolgimento degli Enti territorialmente competenti, ovvero — nelle realtà in cui questi siano individuabili in soggetti diversi dagli Enti di governo dell'ambito, costituiti ed operativi — dei loro referenti stabilmente identificati)" .

Considerato, inoltre, che:

• con la deliberazione 363/2021/R/Rif, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2), con il quale ha previsto, in sostanziale continuità con quanto avvenuto con il precedente Metodo Tariffario rifiuti (Mtr), una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2022-2025) tesi tra l'altro a:

— esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi — in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale — assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

— promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;

— migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei costi riconosciuti;

— valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario, individuando criteri e modalità di redazione dei piani economico— finanziari sulla base di un orizzonte quadriennale, prevedendo un aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, nonché una eventuale revisione infra periodo delle stesse, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie;

— definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della Comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;

— incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;

— fissare i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, prevedendo modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;

— favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;

• con la deliberazione 389/2023/R/Rif sono state definite – integrando le previsioni di cui alla deliberazione 363/2021/R/Rif e al Mtr-2 – specifiche regole per procedere all'aggiornamento biennale 2024-2025, in particolare prevedendo:

— l'introduzione di un coefficiente (denominato CRIα), nell'ambito della determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, teso a intercettare tempestivamente gli effetti dell'incremento della dinamica inflattiva, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico— finanziario delle gestioni e della continuità nell'erogazione del servizio;

— la possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie alle annualità successive al periodo regolatorio 2022-2025;

— la determinazione del fattore di sharing dei proventi secondo nuove modalità tese a rafforzarne la coerenza con le valutazioni di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nello specifico impiegando il macro— indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore", di cui all'articolo 6 dell'allegato A alla deliberazione 387/2023/R/Rif;

— regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, definito dall'indicatore Hα, associando obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento sulla base dei valori di partenza assunti dal medesimo.

Considerato, inoltre, che:

• con la deliberazione 57/2025/R/Rif l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, prospettando l'adozione di misure volte, in particolare, a:

— mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto, all'uopo prevedendo gli opportuni aggiornamenti della metodologia tariffaria;

— promuovere una maggiore qualità e un ricorso ampio all'innovazione al fine di migliorare il possibile impiego del materiale recuperato nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti, in linea con le misure prioritarie — da adottare nel breve periodo per la "Circolarità: creare un vero mercato unico dei rifiuti e del riciclaggio in Europa" — enucleate nella recente pubblicazione del Rapporto sul futuro della competitività europea;

— favorire il percorso di avvicinamento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata (Hα) al livello previsto dalla normativa vigente;

— rafforzare la disciplina dei profili tariffari dell'accesso agli impianti di trattamento, tenendo conto dell'intervenuta adozione — con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257 — del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (recante, tra l'altro, l'indicazione dei criteri per la qualificazione degli impianti come "minimi"), allo scopo di perseguire le finalità procompetitive e di promozione dell'efficienza dei servizi, nonché di tutela degli utenti finali, favorendo condizioni non discriminatorie;

— tener conto, alla luce della recente definizione dello schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, delle condizioni alle quali l'operatore si sia aggiudicato l'affidamento del servizio in esito alla procedura ad evidenza pubblica (con particolare riferimento ai parametri che incidono sul limite annuale di crescita delle entrate tariffarie e ai costi operativi incentivanti per il perseguimento di specifici target individuati – in sede di gara – a condizioni note), nonché assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina appena richiamata e le norme del Mtr-3;

— rafforzare la compliance regolatoria, prevedendo che eventuali inadempimenti siano necessariamente seguiti da segnali di disincentivo efficaci, in un'ottica di tutela degli utenti finali;

— consolidare la programmazione di carattere economico-finanziario, individuando (come da stabile impostazione) criteri e modalità di redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, anche elaborando – in un'ottica di semplificazione e standardizzazione degli atti impiegabili anche in sede di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio – uno schema tipo di piano economico-finanziario, con indicazioni metodologiche per la relativa elaborazione.

Considerato, poi, che:

• nel documento per la consultazione 180/2025/R/Rif, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il terzo periodo regolatorio;

• nel citato documento, l'Autorità ha configurato la metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 che, tra l'altro, prevede:

— la conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Mtr-2, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

— un efficace coordinamento con la disciplina introdotta con deliberazione 596/2024/R/Rif recante la definizione dello schema tipo di bando di gara, al fine di garantire, per l'intera durata dell'affidamento, il rispetto delle condizioni di aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica, per quanto attiene ai coefficienti che determinano il limite di crescita e alle componenti di costo sulle quali esercitare pressione concorrenziale; il riferimento è in particolare:

o alla separata indicazione del valore del coefficiente ?? che scaturisce dall'applicazione del metodo tariffario dal valore del medesimo coefficiente aggiudicato in esito alla procedura di gara, alla coerenza tra i coefficienti che rispecchiano gli obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche del servizio (QLα) e di potenziamento del perimetro gestionale (PGα), posti alla base del/i Pef redatto/i ai sensi del metodo tariffario, e i medesimi coefficienti determinati in esito alla procedura concorsuale e inseriti nei piani economico-finanziari di affidamento (di seguito anche: Pefa);

o alla separata indicazione e giustificazione degli obiettivi di miglioramento della qualità e di potenziamento del perimetro gestionale in capo ai gestori diversi dall'affidatario rispetto a quelle oggetto di affidamento, nei casi in cui operino più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, nonché degli eventuali obiettivi, in capo al gestore affidatario, ulteriori a quelli oggetto di affidamento, in conseguenza di circostanze non prevedibili al momento della gara per l'affidamento del servizio;

o alla valorizzazione di componenti di costo che permettano di intercettare i miglioramenti dei profili tecnici posti a base di gara, nonché all'indicazione dei criteri di ripartizione degli stessi tra gli ambiti tariffari, in presenza di affidamento sovracomunale e di ambiti tariffari comunali;

— la conferma del coefficiente CRIα (introdotto in sede di aggiornamento biennale del Mtr-2), al fine di catturare gli eventuali incrementi nei costi dei fattori della produzione, nonché di favorire il recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita oggetto di rimodulazione dal secondo al terzo periodo regolatorio, ancorando la valutazione sottesa alla quantificazione del richiamato coefficiente alle performance di qualità ambientale ed efficienza della gestione e, più specificamente, ai valori assunti dall'indicatore Hα;

— la conferma dei principali elementi caratterizzanti la vigente regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, con particolare riguardo ai criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento "integrati" e "minimi" (individuati dai soggetti competenti a livello locale, secondo quanto previsto dal Pngr), nonché il rafforzamento delle previsioni vigenti in materia di trasparenza delle condizioni economiche di conferimento agli impianti intermedi o di chiusura del ciclo qualificati come "aggiuntivi";

— l'introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili all'opportunità di:

o rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e di energia, superando l'attuale differenziazione dei fattori di sharing bα e bα(1 + ωα) e valorizzando la natura incentivante dello strumento, anche mediante l'ampliamento dell'intervallo di riferimento entro cui valorizzare il fattore di sharing bα;

o introdurre una componente, di natura previsionale, per la valorizzazione di costi di natura sistematica, in esito a valutazioni sulla base di dati oggettivi e verificabili, non soggetta all'applicazione delle attuali previsioni di cui al comma 7.3 del Mtr-2 e, al contempo, confermare le disposizioni regolatorie vigenti per i costi operativi incentivanti, da valorizzare in caso di sostenimento di costi non ricorrenti;

o introdurre una componente di costo, di natura previsionale, a copertura dei costi di trattamento e smaltimento, in deroga rispetto all'impiego dei costi effettivi sostenuti nell'anno (α-2), per i casi di documentata e significativa variazione di tali costi, tale da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario dell'operatore, prevedendo contestualmente la presentazione di una relazione che evidenzi le circostanze eccezionali occorse e le azioni già poste e da porre in essere volte alla riduzione dei conferimenti in impianti di smaltimento;

o introdurre una componente di costo, di natura previsionale, volta a intercettare gli effetti della modifica al regime Iva applicabile ai conferimenti in discarica e ad impianti di incenerimento senza recupero di energia, disposta dall'articolo 1, comma 49, della legge n. 207/2024;

o modificare le regole di riconoscimento dell'accantonamento per crediti nei casi di regimi tributario, riducendo la misura massima dei costi riconoscibili per accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (di seguito anche: Fcde), con l'obiettivo di rafforzare il segnale di incentivo alla riduzione della morosità;

• con particolare riferimento all'indicatore Hα, l'Autorità ha prospettato di adottare una misura di riclassificazione della componente CRDα in una specifica componente di costo, valorizzata in funzione della distanza tra il grado di copertura dei costi della raccolta differenziata raggiunto nell'ambito tariffario e il target annuale, quota parte della quale potrà non essere soggetta a riconoscimento tariffario qualora, in sede di aggiornamento biennale del Mtr-3, si riscontri il mancato raggiungimento dei richiamati target, proponendo altresì che tale mancato riconoscimento non abbia luogo per le gestioni che registrino performance virtuose in base ai valori di raccolta differenziata e del macro— indicatore R1;

• nell'ambito del richiamato documento, sono state altresì poste in consultazione talune modalità di semplificazione e di precisazione dei meccanismi procedurali attualmente previsti, con particolare riferimento all'opportunità di:

— incentivare le aggregazioni della pianificazione economico-finanziaria, riconoscendo la facoltà, in capo all'Ente territorialmente competente che affidi il servizio in modo congiunto per una pluralità di territori comunali, ciascuno avente differente struttura dei corrispettivi all'utenza, ad un gestore (inteso anche come raggruppamento di imprese) che divenga responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato (ivi inclusa la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti), di predisporre un Pef unitario a livello di affidamento, che rappresenti i costi del gestore medesimo con riferimento all'intero territorio di affidamento;

— prevedere l'esemplificazione di casistiche per cui non ricorrono i presupposti per la formulazione di revisioni infra periodo della predisposizione tariffaria;

— prevedere che, nei casi di inerzia del gestore rispetto alle attività da porre in essere per la predisposizione del Pef, siano esclusi incrementi del totale delle entrate ammesse a riconoscimento tariffario per il singolo gestore inerte nonché l'adeguamento degli stessi all'inflazione.

Considerato, altresì, che:

• in risposta al documento per la consultazione 180/2025/R/Rif sono pervenuti 25 contributi da parte principalmente di taluni gestori e loro rispettive associazioni di categoria, nonché di associazioni regionali in rappresentanza delle aziende dei servizi pubblici locali, dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, degli Enti di governo dell'ambito e loro associazione e un'associazione di consumatori;

• dai contributi è emersa una generale condivisione dell'impostazione dell'Autorità, pur evidenziando taluni profili di potenziale criticità e proponendo spunti di approfondimento, tra i quali:

— l'opportunità di chiarire la corretta modalità di gestione dello scostamento tra i dati economici e patrimoniali computati nei Pef sulla base dei dati di preconsuntivo e le risultanze contabili disponibili ex post, anche mediante eventuali meccanismi di conguaglio, nonché di valorizzare il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra costi riconosciuti per le annualità per le quali viene assunto un tasso di inflazione nullo e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione aggiornato;

— la necessità di fornire indirizzi applicativi in merito al riconoscimento (e relativo orizzonte temporale) del recupero degli importi eccedenti il totale delle entrate tariffarie e oggetto di rimodulazione dal secondo al terzo periodo regolatorio;

— con riferimento al limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, l'opportunità di non subordinare la quantificazione del parametro CRIα all'indicatore Hα, suggerendo al riguardo il ricorso ad altri indicatori di qualità tecnica adottati dall'Autorità, nonché di chiarire i margini di discrezionalità per l'Etc rispetto al riconoscimento del menzionato coefficiente CRIα;

— in merito ai profili di coordinamento tra le disposizioni in materia di schema tipo di bando di gara e la pianificazione economico-finanziaria da redigersi ai sensi della regolazione tariffaria pro tempore vigente, la necessità di:

o mantenere la coerenza tra gli esiti delle procedure competitive e i parametri del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e i costi riconosciuti nei Pef e, al contempo, di adeguatamente considerare le eventuali modifiche dei servizi in corso di affidamento, nonché l'opportunità di chiarire quale base contabile adottare nelle prime due annualità in caso di avvicendamento gestionale;

o esplicitare la relazione tra le componenti previsionali previste nei Pefa e il loro riconoscimento nei Pef, anche con riguardo alle modalità di rendicontazione e verifica degli obiettivi sottostanti;

— la richiesta di valutare anche per la componente CTRα una deroga rispetto al criterio di riconoscimento dei costi in linea con quanto risultante dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (α-2), già prospettata dall'Autorità in merito alla componente CTSα, in ragione sia di potenziali picchi di prezzo sia di possibili variazioni significative nei flussi trattati dagli impianti tra le diverse annualità;

— con riferimento alla prospettata unificazione del fattore di sharing dei ricavi e all'ampliamento del relativo intervallo, la necessità di preservare la natura incentivante dello strumento, garantendo una valorizzazione da parte dell'Etc che sia aderente all'effettiva performance del gestore, comunque mantenendo una distinzione nella contabilizzazione tra ricavi da libero mercato e ricavi da sistemi collettivi di compliance;

— le problematiche, evidenziate in particolare da un rispondente, derivanti dalla prospettata riduzione del riconoscimento tariffario per l'accantonamento per crediti per gli ambiti tariffari in regime Tari, anche alla luce del limitato set di strumenti a disposizione dei gestori della tariffa e dei rapporti con gli utenti per la riduzione del fenomeno della morosità

in considerazione delle peculiarità del settore dei rifiuti, nonché la richiesta, avanzata da taluni operatori, di prevedere un riconoscimento parametrico degli oneri legati alla morosità da applicare negli ambiti in regime tariffario corrispettivo (Tcp), sulla base dei tassi di crediti non riscossi differenziati per area territoriale;

— con specifico riguardo alle opzioni prospettate per la regolazione degli impianti di trattamento e per la definizione delle relative tariffe di accesso:

o la richiesta di taluni rispondenti di confermare il meccanismo di perequazione volto a incentivare il conferimento in impianti di destino finale ambientalmente più virtuosi e collocati in alto nell'ambito della gerarchia di gestione dei rifiuti;

o l'estensione superiore al biennio della durata di individuazione degli impianti minimi ritenuta non congrua rispetto agli investimenti programmati;

o la necessità di fornire a livello nazionale tempistiche certe in merito all'individuazione degli impianti minimi da parte dei soggetti competenti e alla conseguente approvazione delle tariffe regolate;

o l'introduzione di meccanismi che tengano conto degli scostamenti significativi tra i flussi di rifiuti programmati e i flussi effettivamente gestiti dagli impianti soggetti a regolazione ai fini della determinazione del fattore tariffario ?? e della sua eventuale differenziazione in funzione dei criteri di prossimità adottati;

o l'estensione alla regolazione delle tariffe di accesso agli impianti per taluni strumenti previsti per la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio di gestione di rifiuti urbani, quali: il superamento del limite alla crescita, anche ai fini di evitare che eventuali rimodulazioni alle annualità successive delle eccedenze derivanti dal superamento del limite di crescita tariffaria possano gravare su conferitori differenti; il meccanismo di efficientamento attraverso l'applicazione di un coefficiente di recupero della produttività; il fattore di sharing da applicare ai ricavi da vendita di energia e di materia conseguiti dagli impianti in esito al recupero e/o smaltimento dei rifiuti; limitatamente agli impianti intermedi, la possibilità di valorizzare una componente previsionale a copertura dei maggiori oneri legati allo smaltimento analoga a quella prospettata per la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato e le eventuali componenti di conguaglio connesse ai costi di smaltimento e recupero dei rifiuti conferiti presso impianti soggetti a regolazione tariffaria;

o la previsione di una componente finalizzata al recupero dei costi legati alla morosità;

— in merito al prospettato rafforzamento delle vigenti previsioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche di conferimento per gli impianti "aggiuntivi", talune criticità avanzate in particolare da un gruppo di operatori, a giudizio dei quali un obbligo di trasmissione e di pubblicazione sul proprio sito internet dei prezzi di conferimento risulterebbe di complessa attuazione e non pienamente rappresentativo in quanto gli stessi sono determinati in funzione di diverse variabili; ciò a fronte del giudizio largamente positivo espresso da altri rispondenti (associazioni dei consumatori, Enti territorialmente competenti e anche taluni operatori), che esprimono apprezzamento per l'orientamento in quanto la disposizione de qua favorirebbe la trasparenza e avrebbe efficacia preventiva in ordine a eventuali pratiche di price discrimination;

— la richiesta – espressa trasversalmente dai rispondenti – di tenere adeguatamente conto delle problematiche che in concreto circoscrivono, quantomeno nel breve termine, le aspettative di miglioramento del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata espresso dall'indicatore Hα, principalmente riconducibili al mancato aggiornamento dei ricavi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance, ai limitati margini di comprimibilità dei costi di raccolta (in quanto strettamente correlati alle modalità di erogazione del servizio stabilite dal soggetto affidante) e, non da ultimo, alle implicazioni contabili derivanti dalle modalità di conseguimento dei ricavi sottolineando come le misure regolatorie non debbano comunque generare effetti indesiderati, quali la riduzione della qualità del servizio;

— l'opportunità di approfondire, nel successivo documento di consultazione, le valutazioni inerenti le semplificazioni procedurali prospettate in materia di aggregazione della pianificazione economico-finanziaria e la limitazione del ricorso allo strumento della revisione infra periodo, stante comunque un giudizio largamente positivo su entrambi gli orientamenti.

Considerato, inoltre, che:

• con il successivo documento per la consultazione 249/2025/R/Rif l'Autorità, nel presentare i propri orientamenti finali in ordine alla definizione del nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2026-2029, ha confermato l'impostazione generale già illustrata nel precedente documento di consultazione 180/2025/R/Rif, tenendo conto dei contributi forniti dai rispondenti e prospettando alcuni meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell'efficienza e dell'efficacia delle gestioni, unitamente ad ulteriori aspetti attinenti in particolare al coordinamento con le disposizioni di cui allo schema tipo di bando di gara, alle regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario e all'individuazione di parametri macroeconomici di riferimento;

• in particolare, l'Autorità ha prospettato:

— la determinazione di un intervallo di valori per la quantificazione del fattore di sharing, da applicare sia ai ricavi dalla vendita di materiale ed energia, nonché dalla fornitura di servizi diversi dal servizio integrato dei rifiuti ma erogati attraverso asset del servizio integrato medesimo (ARα), sia ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ARsc,a), in funzione delle performance di qualità ambientale delle gestioni;

— l'introduzione, nell'ambito del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di un nuovo coefficiente di potenziamento del servizio, denominato Kα, in luogo dei precedenti coefficienti QLα e PGα, differenziato in ragione del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il benchmark di riferimento, nonché degli obiettivi di miglioramento, ovvero di mantenimento fissati dalla normativa o dalla pianificazione d'ambito, in termini di qualità e di efficacia del servizio, misurabili tramiti opportuni indicatori;

— strumenti di raccordo tra gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica, ove esperite, e l'applicazione della regolazione tariffaria oggetto di definizione con il presente procedimento, con specifico riferimento all'applicazione (ai gestori affidatari) di un rinnovato coefficiente di recupero di produttività derivante dalla somma di una quota definita in continuità con le regole di cui al Mtr-2 (Xreg,a), e di un'ulteriore quota corrispondente a quanto offerto in sede di gara (Xcom);

— la conferma del coefficiente CRIα, limitatamente alle annualità 2026 e 2027, per favorire il recupero di costi sostenuti prevalentemente in annualità pregresse, prospettando specifiche casistiche per la relativa valorizzazione, nonché precisandone la quantificazione da parte dell'Ente territorialmente competente, sulla scorta delle medesime valutazioni operate per il coefficiente Kα nei limiti della matrice allo scopo introdotta, rivedendo pertanto l'orientamento del primo documento di consultazione che ne ancorava la valutazione all'indicatore Hα, fermo restando un coefficiente CRIα valorizzabile nei limiti di quanto previsto per ciascuno schema regolatorio e in misura pari alla differenza tra il valore massimo del Kα previsto dalla matrice degli schermi regolatori e il Kα effettivamente valorizzato;

— il superamento del coefficiente C116,a, alla luce del limitato ricorso alla valorizzazione del medesimo nel secondo periodo regolatorio;

— la possibilità di recuperare gli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie annuali generatisi nel secondo e/o nel terzo periodo regolatorio, purché nel rispetto del limite di crescita annuale, consentendo tuttavia la valorizzazione del CRIα e l'eventuale ricomprensione nel valore di subentro unicamente per gli importi eccedenti il limite derivanti dal secondo periodo regolatorio 2022-2025;

— in materia di costi operativi di natura previsionale:

o talune precisazioni legate all'introduzione di una nuova componente di costo operativo a copertura degli eventuali oneri variabili e fissi di natura sistematica per attività da porre in essere entro il periodo regolatorio e a risorse definite ex ante, prospettando altresì gli obblighi di rendicontazione ex post, e la contestuale conferma dello strumento dei costi operativi incentivanti, come attualmente disciplinati dal Mtr-2, per le attività non aventi natura sistematica;

o la conferma, nei termini espressi nel documento per la consultazione 180/2025/R/Rif, dei primi orientamenti legati alla valorizzazione di una nuova componente (denominata CTSΔexpTV,α) per i casi di documentata e verificabile variazione dei costi di trattamento e smaltimento, tale da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

— la conferma della regolazione di accesso agli impianti "minimi" che preveda un limite alla crescita annuale dei corrispettivi, incluse le valutazioni legate alla possibile individuazione di criteri di prossimità e alle caratteristiche tecnologiche e ambientali degli impianti medesimi;

— l'introduzione nella determinazione del Vincolo ai Ricavi dell'Impianto (VRIα) di una componente a conguaglio per il recupero dell'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell'ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità;

— la disciplina degli effetti delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento sui corrispondenti costi riconosciuti, ai fini del calcolo delle entrate tariffarie di riferimento;

— la sostanziale conferma dei primi orientamenti in materia di riconoscimento dei costi di capitale, con particolare riferimento alla modifica dei criteri di riconoscimento dell'accantonamento per crediti nei casi di regime tributario, riducendo l'ammontare massimo da ricomprendere nei costi riconosciuti dall'attuale 80% al 60% di quanto accantonato al Fcde, e ai criteri di remunerazione del capitale investito netto;

— con riguardo all'annualità 2025 e 2027, il recupero del conguaglio (nelle annualità α+2) riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi inizialmente riconosciuti (assumendo un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando l'aggiornamento del tasso di inflazione (rispettivamente I2025 e I2027;

— l'esplicitazione delle modalità con cui procedere, secondo un approccio graduale, alla iniziale enucleazione della componente COrdeffalpha; e successivamente, in sede di aggiornamento biennale 2028-2029, all'eventuale scomputo di una quota di tale componente, in caso di mancato raggiungimento del target connesso all'indicatore Hα, in misura proporzionale alla distanza tra il grado di copertura registrato e il richiamato target, fatti salvi i casi in cui si osservino condizioni ottimali di erogazione del servizio;

• nell'ambito del citato documento, sono stati inoltre sottoposti a consultazione ulteriori profili di semplificazione procedurale, rispetto a quanto già prospettato nel primo documento per la consultazione, con riferimento ai quali l'Autorità ha:

— manifestato l'orientamento volto alla promozione dell'aggregazione della pianificazione economico-finanziaria nei casi di affidamento congiunto del servizio per una pluralità di territori comunali, ciascuno avente differente struttura dei corrispettivi all'utenza, a un gestore che sia responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato dei rifiuti;

— prospettato la possibilità di configurare una approvazione diretta delle predisposizioni tariffarie per i contesti territoriali aventi spiccata maturità gestionale;

— enucleato prime ipotesi al ricorrere delle quali non sia da ammettersi la presentazione di una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;

— evidenziato l'opportunità di meglio chiarire talune fasi dell'iter di approvazione delle predisposizioni tariffarie e del complesso di atti e documenti a corredo, proponendo un rafforzamento delle disposizioni vigenti in materia di procedura partecipata tra Ente territorialmente competente e gestore per l'adozione degli atti di pertinenza a livello locale, nonché chiarendo le determinazioni da assumersi da parte dell'Autorità nei casi in cui la coerenza regolatoria dei dati e degli atti alla medesimi trasmessi non risulti positivamente verificata, rinvenendo carenze tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale.

Considerato, anche, che:

• in risposta al documento per la consultazione 249/2025/R/Rif sono pervenuti 24 contributi (da parte di Enti di governo dell'ambito, Comuni, gestori e loro associazioni, associazioni dei consumatori, altri soggetti istituzionali);

• da tali contributi è emersa una generale condivisione dell'impostazione adottata dall'Autorità e degli elementi di regolazione prospettati, proponendo spunti di approfondimento in merito, tra l'altro, alla possibilità di:

— valutare il mantenimento di un fattore di sharing differenziato da applicare ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dalla vendita di materiali rispetto airicavi da energia, nonché rivalutare le soglie previste per la determinazione del menzionato fattore, in ragione del diverso contributo di gestori e utenti al perseguimento dei target di economia circolare, pur con orientamenti di segno contrastante tra i rispondenti;

— prevedere, nell'ambito del limite alla crescita delle entrate tariffarie, la possibilità di valorizzare i coefficienti Kα e CRIα per i casi nei quali per talune gestioni mature siano previsti obiettivi di mantenimento dei livelli di qualità, nonché di estendere all'intero periodo regolatorio la facoltà di valorizzare il coefficiente CRIα al fine di intercettare, oltre agli oneri già individuati dall'Autorità nei primi due documenti per la consultazione, gli eventuali oneri riconducibili al rinnovo della contrattazione collettiva degli addetti del settore;

— adottare le medesime disposizioni per la rimodulazione degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie, indipendentemente dal periodo nel quale queste abbiano avuto insorgenza;

— riconsiderare il prospettato meccanismo di efficientamento delle eccedenze rispetto al limite alla crescita delle entrate tariffarie relative al terzo periodo regolatorio e il mancato riconoscimento di tali partite nel valore di subentro da liquidare al gestore uscente al termine del periodo di affidamento;

— valutare indicatori di efficienza di costo diversi dal fabbisogno standard, non ritenuto del tutto rappresentativo del grado effettivo di efficienza raggiunto dalle gestioni;

— precisare le modalità di rendicontazione delle componenti di natura previsionale per la valorizzazione di costi di natura sistematica, COnewexpTV,α e COnewexpTF,α;

— valutare l'adozione dell'indice Ipca in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi per la rivalutazione del capitale investito netto a fini regolatori;

— modificare i tempi di pagamento rilevanti ai fini del calcolo del capitale circolante netto, in ragione delle tempistiche ravvicinate per le uscite di cassa sostenute per talune categorie di costo quali, in particolare, il carburante e il trattamento dei rifiuti;

— l'opportunità di chiarire le tempistiche per l'individuazione degli impianti "minimi" e la determinazione delle relative tariffe di accesso;

— relativamente ai criteri di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura classificati come "minimi", considerare gli impatti derivanti dalla variabilità dei flussi trattati nelle annualità di interesse per la definizione delle componenti che concorrono alla determinazione del τ, nonché gli effetti derivanti dal meccanismo di aggiornamento delle tariffe per flussi di prossimità e non prossimità nei casi in cui la rispettiva quantificazione dei flussi determini forti squilibri nella determinazione del relativo tasso di incremento tariffario;

— riguardo agli impianti di trattamento "intermedi", la possibilità di distinguere i flussi trattati secondo il principio di prossimità, chiarendo alcune modalità specifiche di applicazione della disciplina regolatoria;

— rivedere le misure prospettate in ordine al meccanismo di efficientamento dei costi della raccolta differenziata, tenendo conto degli impatti delle variabili esogene che influenzano l'indicatore Hα;

— rafforzare le semplificazioni procedurali già prospettate nel primo documento per la consultazione, in particolare richiedendo: i) che la possibilità di predisporre il Pef unitario in presenza di un unico affidamento per bacino gestionale ricomprenda anche ambiti tariffari in regime di prelievo tributario, al fine di alleggerire gli adempimenti in capo ad Etc e gestori; ii) favorire il coordinamento tra le modalità di riconoscimento dei costi previste dal metodo tariffario e le previsioni in materia di affidamento del servizio; iii) semplificare la rendicontazione delle performance rilevanti ai fini dei macro-indicatori di qualità tecnica;

— limitare il perimetro di discrezionalità in capo agli Etc anche al fine di consentire di beneficiare delle ulteriori leve prospettate dall'Autorità per la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, con particolare riferimento al riconoscimento di entrate tariffarie inferiori a quelle determinate in applicazione della metodologia tariffaria vigente, suggerendo di prevedere al riguardo l'accordo del gestore (tale esigenza è stata, in particolare, evidenziata dalle associazioni rappresentative dei gestori);

— con riferimento all'iter di approvazione delle predisposizioni tariffarie, meglio chiarire i profili che connotano la definitività delle determinazioni assunte a livello locale, rispetto ai (diversi) profili che interessano l'attività istruttoria dell'Autorità medesima.

Considerato, infine, che:

• ad integrazione del vasto procedimento partecipativo avviato, l'Autorità, al fine di illustrare dettagliatamente i contenuti del documento per la consultazione 249/2025/R/Rif, ha organizzato una riunione del tavolo tecnico permanente istituito con la citata deliberazione 333/2019/A — cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Associazione nazionale Comuni Italiani – Anci, Associazione nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'idrico e i rifiuti — Anea), e un apposito focus group cui hanno preso parte, in modalità mista, rappresentanti di Anci, ANEA, singoli gestori e le principali associazioni di consumatori e rappresentanti di categoria, nonché dei consorzi di filiera, al fine di raccogliere elementi aggiuntivi e condurre gli ulteriori approfondimenti necessari alla definizione del percorso di graduale implementazione della regolazione in oggetto.

Ritenuto che:

• sia opportuno adottare il Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (Mtr-3), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, confermando la durata quadriennale e l'impostazione generale che hanno contraddistinto il Mtr-2, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie, risultanti dal piano economico finanziario predisposto dal gestore, avvenga sulla base di dati certi, validati dal pertinente organismo competente e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

• sia opportuno confermare che la dinamica per la definizione delle entrate tariffarie sia soggetta ad un limite di crescita, prevedendone la determinazione in funzione del grado di efficienza economica della gestione e degli obiettivi di qualità ambientale, confermando un approccio di responsabilizzazione dei livelli di governance locali;

• fermi restando i criteri di regolazione tariffaria già adottati nel precedente periodo regolatorio — in una visione fondata sulla Circular Economy, unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulla promozione delle infrastrutture — sia necessaria la conferma di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in coerenza con le disposizioni di cui al Pngr;

• sia altresì opportuno, accanto agli obiettivi di cui al precedente alinea, introdurre alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) definire opportune modalità di coordinamento tra il Mtr-3 e la disciplina con la quale l'Autorità ha recentemente adottato lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con particolare riguardo al rispetto delle condizioni alle quali l'operatore si sia aggiudicato l'affidamento del servizio in esito alla procedura ad evidenza pubblica;

• sia inoltre opportuno prevedere talune semplificazioni procedurali, avuto riguardo in particolare alla possibilità di:

— promuovere meccanismi di aggregazione della pianificazione economico— finanziaria, nei contesti territoriali ove vi sia un medesimo soggetto gestore affidatario di tutte le fasi del ciclo dei rifiuti urbani, ivi inclusa la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;

— prevedere le condizioni che possono configurare una approvazione diretta da parte dell'Autorità delle predisposizioni tariffarie;

— precisare talune casistiche al ricorrere delle quali è preclusa la possibilità di presentare eventuali revisioni infra periodo della predisposizione tariffaria, fermo restando il requisito che la presentazione della stessa debba essere ritenuta necessaria dall'Ente territorialmente competente al verificarsi di circostanze straordinarie tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario nonché gli obiettivi indicati nel piano;

— affinare talune disposizioni dei meccanismi di garanzia, con specifico riguardo alla disciplina da applicare nei casi di inerzia di un singolo gestore rispetto agli adempimenti di propria pertinenza;

— fornire precisazioni in merito all'iter di adozione delle pertinenti determinazioni a livello locale e alla successiva approvazione delle predisposizioni tariffarie da parte dell'Autorità.

Ritenuto, in particolare, che:

• sia opportuno confermare anche per il terzo periodo regolatorio il limite di crescita delle entrate tariffarie, prevedendo in particolare un aggiornamento dei valori dei coefficienti che determinano tale limite, nello specifico tenendo conto:

— per quanto attiene al coefficiente di recupero di produttività, sia del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il benchmark di riferimento, sia dei risultati raggiunti dalla medesima gestione in terminidi raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo rispetto agli obiettivi comunitari, nonché degli esiti derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, ove esperite;

— con riferimento al coefficiente che esprime il potenziamento del servizio, del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il benchmark di riferimento, nonché degli obiettivi di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità e dell'efficacia del servizio reso, in coerenza con la normativa e/o la pianificazione d'ambito, verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori R1 e R2, gli standard previsti dal Tqrif, nonché l'adozione di sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale, anche in considerazione degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, ove esperite;

• sia opportuno ammettere, per ciascuna annualità del periodo regolatorio 2026— 2029, la possibilità di valorizzazione, da parte dell'Ente territorialmente competente, del coefficiente CRIα, nell'ambito del valore massimo previsto per il coefficiente Kα per ciascuno schema regolatorio;

• sia opportuno prevedere che la valorizzazione soddisfacente del coefficiente γ2,α possa aver luogo, oltre che nei casi in cui il macro-indicatore R1 assuma valore non inferiore a 0.85, anche laddove sia rispettato il target di miglioramento, ovvero di mantenimento, associato al valore del medesimo macro-indicatore, in coerenza con la tabella di cui dall'articolo 6 della Rqtr. Con riferimento al Pef 2026, al fine di favorire l'accesso a tale misura di maggior favore, si assume la vigenza, anche per le annualità 2024 e 2025, degli obiettivi espressi dalla richiamata tabella, considerando la variazione tra il valore del macro-indicatore R1 computato in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, ricalcolato con esclusivo riferimento agli imballaggi, e il valore dichiarato nel Pef 2026-2029;

• sia opportuno confermare l'impiego del fabbisogno standard per la determinazione dei sopra richiamati coefficienti, anche alla luce del dettato normativo, con particolare riferimento al combinato disposto dei commi 653 e 654 dell'articolo 1, legge 147/13, in forza del quale il citato fabbisogno standard deve essere impiegato per la determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

• sia, altresì, opportuno superare l'attuale differenziazione dei fattori di sharing (intesi come fattori di ripartizione dei benefici tra gestori e utenti), prevedendo un rinnovato fattore di sharing, da applicare alle componenti di ricavo AR e ARSC, la cui determinazione, da parte dell'Ente territorialmente competente, avvenga sulla base di un intervallo continuo di valori e in funzione dei risultati raggiunti in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; in merito a tale orientamento, infatti, è opportuno evidenziare come anche i ricavi da energia sono funzionalmente collegati alle performance ambientali, atteso che una raccolta differenziata di elevata qualità e quantità ha effetti positivi, a titolo esemplificativo, sia sui ricavi da termovalorizzazione (ad esempio incrementando il potere calorifico dell'input trattato) sia sui ricavi legati alla valorizzazione del biometano da rifiuti a matrice organica;

• sia opportuno prevedere che il riconoscimento degli importi eccedenti il limite alla crescita avvenga qualora necessario al mantenimento dell'equilibrio economico— finanziario e tenendo conto dell'obiettivo di minimizzare il valore di subentro.

Ritenuto, poi, che:

• con riferimento alla copertura dei costi operativi, sia opportuno:

— introdurre, tra le voci che compongono i costi operativi di gestione CGα per il terzo periodo regolatorio, le componenti ANTV,α e ANTF,α, nelle quali ricomprendere:

o la componente CTSΔexpTV,α, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri variabili (non sistematici) aggiuntivi rispetto alla valorizzazione delle componenti di costo effettuata sulla base dei dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (α-2) che ci si attende di sostenere nei casi di documentata e verificabile variazione dei costi di trattamento e smaltimento, tale da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

o le voci COANT,TV,α e COANT,TF,αlimitatamente alle annualità 2026 e 2027, di natura anticipatoria e destinate alla copertura di eventuali oneri di natura esogena rispetto alla responsabilità del gestore, che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza del la dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettate dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione previsto dal Mtr-3;

o le componenti di costo previsionale COexp116,α e CQalpha;, con riferimento alle quali si ritiene opportuno mantenere l'approccio seguito nel Mtr-2;

— introdurre le componenti COnewexpTV,α e COnewexpTF,α, di natura previsionale, a copertura degli eventuali oneri variabili e fissi (di natura sistematica che si riflettono in costi ricorrenti) che si intende sostenere per attività connesse ad obiettivi misurabili su un arco temporale almeno biennale, da distinguere dalle componenti COIexpTV,α e COIexpTF,α, destinate alla copertura di oneri di natura non sistematica;

— non accogliere in particolare le richieste, avanzate da taluni partecipanti alla consultazione, di:

o prevedere modalità di gestione degli scostamenti tra i dati economici e patrimoniali computati nei Pef sulla base dei dati di preconsuntivo e le risultanze contabili disponibili ex post, anche mediante eventuali meccanismi di conguaglio, ritenendo necessario valorizzare il carattere pluriennale della pianificazione economico-finanziaria che, peraltro, seppur dispiegata su di un orizzonte quadriennale del periodo regolatorio, è soggetta ad aggiornamento biennale anche per quanto attiene alla base contabile di riferimento;

o introdurre una componente, di natura previsionale, che intercetti anche per la componente CTRα eventuali oneri aggiuntivi rispetto alla valorizzazione delle componenti di costo effettuata sulla base dei dati contabili dell'anno (α-2), stanti le evidenze, presentate nel DCO 180/2025/R/Rif, in base alle quali la componente in questione non ha registrato incrementi comparabili con quanto osservato per la componente CTSα, nonché in ragione dell'attesa entrata in esercizio di nuovi impianti di trattamento e recupero, con potenziali ricadute pro-concorrenziali in merito ai prezzi di conferimento;

• sia opportuno precisare che, in continuità con le misure adottate con deliberazione 389/2023/Rif in ottemperanza alla sentenza n.7196/23 del Consiglio di Stato, sono scomputati dalle predisposizioni tariffarie gli oneri e i proventi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata" e che gli oneri e i ricavi oggetto di tale scomputo non sono quelli attribuibili alle attività funzionali ad ottenere flussi monomateriali di rifiuti attraverso la separazione delle diverse frazioni raccolte con modalità multimateriale;

• sia opportuno non introdurre una componente previsionale che intercetti gli effetti dell'incremento dell'aliquota Iva da applicare ai conferimenti in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia, non essendo state sottoposte all'Autorità evidenze significative né univoche circa gli effetti dell'incremento in questione, emergendo piuttosto un approccio neutrale dei rispondenti in merito al primo orientamento prospettato dall'Autorità;

• con riferimento alla copertura dei costi d'uso del capitale, nel confermare la struttura generale della componente ?Kα sia opportuno:

— mantenere, in un'ottica di semplificazione e in continuità con quanto previsto dal Mtr-2, le medesime disposizioni per la stratificazione dei cespiti e l'individuazione delle relative vite utili regolatorie;

— prevedere una riduzione dei valori assunti per i tempi medi di pagamento ai fini della determinazione del CCNalpha; in considerazione della struttura dei costi riscontrata nel settore;

— confermare l'utilizzo del deflatore degli investimenti fissi lordi – in luogo dell'indice Ipca richiesto da taluni rispondenti – quale parametro monetario da impiegare ai fini della rivalutazione del capitale investito netto a fini regolatori, anche alla luce dello specifico carattere labour intensive del servizio di gestione dei rifiuti che, in una considerazione complessiva delle dinamiche monetarie di settore, orienta l'Autorità, con il presente provvedimento, a prevedere un coefficiente (CRIα) in grado di intercettare la dinamica inflazionistica registratasi nelle precedenti annualità, dovendo contemperare il riconoscimento di detti oneri pregressi con le necessità di miglioramento del servizio, comunque in una dinamica di crescita dei costi complessivi che sia sostenibile per gli utenti finali;

— al fine di introdurre forme di stimolo alla riduzione della morosità, confermare l'orientamento volto alla riduzione del riconoscimento massimo per la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, negli ambiti tariffari nei quali trova applicazione la Tari quale regime di prelievo, prevedendo che questo possa essere valorizzato al massimo in misura pari al 60% della quota oggetto di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

— non introdurre, in questa sede, modalità di riconoscimento parametrico degli oneri legati alla morosità per gli ambiti tariffari in regime di prelievo corrispettivo, differendo le valutazioni a successivi approfondimenti con gli stakeholders volti a consolidare le evidenze disponibili sui tassi di mancato incasso.

Ritenuto, inoltre, che:

• con riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, sia opportuno prevedere:

— la sostanziale conferma delle diverse opzioni regolatorie, già vigenti nel Mtr-2, articolate sulla base del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti (distinguendo tra gestore integrato e gestore non integrato) nonché, per i gestori non integrati, della classificazione, da parte del soggetto competente e sulla base di quanto previsto dal Pngr, in impianti di chiusura del ciclo "minimi" e "aggiuntivi";

— per gli impianti gestiti da operatori integrati, l'adozione di una regolazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario tout court, che ricomprenda — in coerenza con quanto previsto dal Mtr-2 — i costi operativi e i costi d'uso del capitale;

— con riferimento agli impianti gestiti da operatori non integrati identificati come impianti di chiusura del ciclo "minimi":

o l'adozione di una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe di accesso che prevede un limite alla crescita annuale dei corrispettivi;

o la conferma di un fattore che, nell'ambito del vincolo di crescita del ricavo, considera le caratteristiche tecnologiche e ambientali, al fine di promuovere soluzioni sempre più innovative e ambientalmente sostenibili;

o la possibilità, per i soggetti competenti alla loro individuazione, di modulare il limite alla crescita in base a valutazioni di prossimità a beneficio delle Comunità ricadenti in aree limitrofe;

— con riferimento agli impianti gestiti da operatori non integrati identificati come impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", in assenza di una regolazione tout court per la definizione della relativa tariffa di accesso, l'individuazione di obblighi di trasparenza, consistenti in particolare nella pubblicazione, sul sito internet del gestore, del prezzo medio annuo di conferimento praticato dall'impianto, al fine di prevenire eventuali pratiche discriminatorie;

— in linea con quanto prospettato nei due documenti di consultazione, il superamento del meccanismo di perequazione finalizzato a creare un sistema di incentivi al conferimento negli impianti di destino finale coerente con la gerarchia dei rifiuti, in ragione delle complessità implementative di un simile meccanismo e della modifica normativa, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, intervenuta sul regime Iva applicabile ai conferimenti in impianti di discarica e di incenerimento senza recupero energetico, che costituisce ex se un primo segnale di disincentivo al ricorso ad impianti che si collocano in fondo alla menzionata gerarchia; in proposito, anche alla luce della condivisione pressoché unanime dei rispondenti in merito all'importanza di disegnare meccanismi che trasferiscano i più opportuni segnali di prezzo all'utenza finale, l'Autorità valuterà in prospettiva, comunque in un arco temporale congruo, il ricorso al macro-indicatore R3, che ambisce a una valutazione olistica delle attività che costituiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, non concentrandosi esclusivamente sulle modalità di conferimento dei medesimi;

— una conferma della regolazione vigente in materia di costi riconosciuti e tariffe di accesso agli impianti di trattamento "intermedi", qualora, nell'ambito dell'attività di programmazione siano indicati flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" provenienti da tali impianti "intermedi", per la parte corrispondente all'incidenza dei flussi indicati sulla quantità totale trattata;

— la disciplina degli effetti delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento sui corrispondenti costi riconosciuti, ai fini del calcolo delle entrate tariffarie di riferimento;

— il recupero dell'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell'ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità;

• sia inoltre opportuno:

— precisare che non risulta ammissibile il superamento del limite alla crescita per le tariffe di accesso agli impianti in quanto il meccanismo stesso di regolazione delle tariffe è finalizzato alla promozione dell'efficienza a tutela dell'utenza finale;

— richiamare i criteri previsti dal Pngr per l'individuazione degli impianti da assoggettare a regolazione tariffaria, quali la "valutazione sul livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa in un determinato territorio" e la "presenza di un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori" , affinché gli strumenti regolatori previsti per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti "minimi" esplichino correttamente i loro effetti, a partire dalla fase di pianificazione dei flussi.

Ritenuto, altresì, che:

• sia necessario confermare quanto prospettato nei richiamati documenti di consultazione in ordine alle modalità per promuovere un miglioramento del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, espresso dall'indicatore Hα;

• tenendo conto delle problematiche sottoposte dai rispondenti, pur non dando seguito alle richieste di rinvio tout court del meccanismo di efficientamento, anche in ragione della necessità di dare attuazione alle attribuzioni di legge conferite all'Autorità in merito al monitoraggio del menzionato grado di copertura, sia comunque opportuno adottare un approccio graduale in forza del quale procedere, nel primo biennio del periodo regolatorio 2026-2029, alla sola enucleazione — nell'ambito della componente di riclassificazione COrdeffalpha; — della misura massima degli importi che potranno essere oggetto di misure di recupero di efficienza, a partire dall'aggiornamento biennale 2028-2029 delle predisposizioni tariffarie, nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi annuali di miglioramento ovvero di mantenimento dell'indicatore Hα;

• sia opportuno prevedere che l'obiettivo di copertura dei costi efficienti sia determinato con cadenza biennale sulla base dei valori che esprimono l'effettivo grado di copertura dei costi nell'annualità (α-2);

• in un'ottica di mitigazione dell'incidenza dei fattori esogeni sul meccanismo incentivante, sia opportuno individuare dei casi in cui, in presenza di un miglioramento, ovvero di un mantenimento, del valore del macro-indicatore R1 computato nell'annualità (a) del Pef rispetto al target per il medesimo anno, secondo gli obiettivi annuali individuati dall'articolo 6 della Rqtr, non abbia luogo lo scomputo dei costi, pur a fronte di un mancato raggiungimento dei target;

• non sia opportuno adottare ulteriori declinazioni del calcolo dell'indicatore Hα, ad esempio evidenziandone i valori per singola filiera Epr, in coerenza con quanto disposto dall'Autorità con deliberazione 373/2025/R/Rif in materia di unbundling per il settore dei rifiuti urbani.

Ritenuto, anche, che:

• sia opportuno prevedere meccanismi di aggregazione della pianificazione economico-finanziaria, nei contesti di frammentazione tariffaria, ove vi sia una pluralità di territori comunali affidati a un medesimo gestore nell'ambito di uno stesso bacino di affidamento, ammettendo la predisposizione di un Pef unitario che aggreghi più territori comunali ricadenti nel medesimo perimetro di affidamento e con riferimento ai quali il gestore affidatario sia responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato;

• ai fini della menzionata semplificazione, sia opportuno precisare che l'aggregazione dei Pef può aver luogo anche laddove non riguardi la totalità dei territori comunali ricadenti nell'affidamento, essendo rilevante l'applicazione del regime tariffario corrispettivo avente natura puntuale (Tcp), non ritenendosi tuttavia opportuna la ricomprensione in tale semplificazione degli ambiti tariffari in regime Tari, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione del regime di prelievo tariffario corrispettivo;

• sia opportuno rafforzare, in un'ottica di tutela degli utenti, i meccanismi di garanzia già previsti dalla deliberazione 363/2021/R/Rif per il superamento di casi di inerzia dei soggetti interessati, in particolare prevedendo, nei casi di mancata collaborazione da parte del gestore (nei tempi utili al rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni), escludere il superamento della quota di entrate tariffarie di propria pertinenza, con la finalità di meglio circoscrivere tale penalizzazione al solo operatore effettivamente inerte;

• sia comunque opportuno confermare che l'organismo competente, nei casi di cui al precedente alinea, possa predisporre il piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e in un'ottica di tutela degli utenti;

• sia opportuno precisare i termini, in capo al singolo gestore, per la trasmissione del Pef all'organismo competente, al fine di garantire a quest'ultimo tempistiche coerenti per la validazione dei dati, l'esperimento della procedura partecipata e l'assunzione delle pertinenti determinazioni, nonché i termini, in capo all'organismo competente medesimo, per la trasmissione delle predisposizioni tariffarie all'Autorità, anche tenendo conto dell'onere amministrativo legato alla molteplicità di ambiti tariffari afferenti a un medesimo Etc;

• sia opportuno introdurre una previsione di approvazione diretta per le predisposizioni tariffarie afferenti a contesti aventi spiccata maturità gestionale e incrementi contenuti delle entrate tariffarie, riscontrabili attraverso il posizionamento nelle classi di mantenimento del macro-indicatore R1, il tasso di raccolta differenziata non inferiore alla soglia prevista dalla normativa primaria, nella compliance alle previsioni del Tqrif per il pertinente schema regolatorio, nonché nella valorizzazione del coefficiente Kα entro gli intervalli previsti dagli schemi I e II.

Ritenuto, peraltro, che:

• sia necessario chiarire il perimetro delle differenti competenze, e delle connesse responsabilità, che il sistema di governance multilivello di settore – definito dalla legislazione vigente e attuato dalla regolazione dell'Autorità – ripartisce tra gli Enti territorialmente competenti e l'Autorità medesima: se, infatti, all'Autorità compete la verifica della coerenza con la regolazione degli atti di predisposizione tariffaria adottati a livello locale, gli Enti territorialmente competenti, invece, sono responsabili di assicurare concretamente l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguimento dei recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;

• conseguentemente, alla luce delle prerogative (e delle relative responsabilità) di programmazione e di determinazione tariffaria attribuite agli Enti territorialmente competente, sia opportuno:

— ribadire ed esplicitare che a questi ultimi è rimessa l'attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori, da svolgere con procedura partecipata da parte di questi ultimi, richiedendo anche agli Etc di motivare agli operatori le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti dagli stessi prodotti, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

— esplicitare – come da stabile impostazione, in coerenza con la normativa vigente – che i medesimi Etc sono tenuti alla predisposizione e all'adozione del piano economico-finanziario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli obiettivi individuati dallo stesso Etc, nonché alle attività dal medesimo programmate, funzionali a consentirne il conseguimento;

— anche al fine di contemperare le esigenze di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza, confermare l'attribuzione agli Etc — in via esclusiva – la responsabilità delle valutazioni e delle decisioni in ordine alla quantificazione di alcuni parametri (e, segnatamente, del parametro γ1,α riferito al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, del parametro γ2,α, riferito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, del fattore di sharing, bα, e dei parametri – in particolare, il coefficiente di recupero della produttività Xreg,α, il coefficiente Kα per il miglioramento delle performance ambientali e il coefficiente CRIα – da cui dipende il limite di crescita annuale alle entrate tariffarie) purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità;

• sia, pertanto, necessario ribadire che rispetto ai profili di cui al precedente alinea, le decisioni dell'Ente territorialmente competente – qualora siano rispettose dei tetti, dei livelli e dei criteri fissati dall'Autorità – producono immediatamente effetto anche nei confronti di quest'ultima, che deve pertanto tenerne conto ai fini delle determinazioni di propria competenza, ossia ai fini dell'approvazione tariffaria che l'Autorità medesima è chiamata ad adottare a seguito di una verifica inerente, nello specifico, al (solo e diverso) profilo della coerenza con la propria regolazione delle determinazioni assunte dall'Ente territorialmente competente;

• sia opportuno prevedere che, in caso di gravi incoerenze, l'Autorità concluda il procedimento con un provvedimento di esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi al caso di mancata approvazione tariffaria; infatti, in assenza di una documentazione completa anche per carenze e per incongruenze nel corredo di dati e di atti trasmesso, tale da non consentire all'Autorità di compiere le verifiche di competenza o di concluderle con esito positivo, l'Autorità medesima non può che rigettare la proposta attraverso una determinazione d'ufficio della tariffa, basata su criteri a tutela dell'utenza finale;

• sia, inoltre, opportuno:

— esplicitare che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del Mtr-3 sono considerate come valori massimi;

— prevedere, pertanto, la possibilità, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, di applicare – con l'accordo dell'operatore medesimo (accogliendo quanto suggerito in sede di consultazione, in particolare alla luce delle ulteriori leve, anche aventi natura anticipatoria, introdotte con il presente provvedimento per la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni) – valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del Mtr-3, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

— assumere la sussistenza del predetto accordo da parte del gestore qualora l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del Mtr-3 consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica e la stessa applicazione, con quei valori, venga effettuata con esclusivo riferimento alle condizioni economiche di aggiudicazione delle medesime; laddove, infatti, nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio o di una o più attività, l'operatore risultato vincitore abbia presentato un'offerta economica inferiore al valore che la stessa assumerebbe in applicazione dei criteri di regolazione tariffaria, il gestore non ha titolo per conseguire quest'ultima avendovi (implicitamente) rinunciato, nell'ambito della sua offerta ritenuta più vantaggiosa e meritevole di aggiudicazione del servizio.

Ritenuto, infine, che:

• sia opportuno procedere a un aggiornamento dell'allegato A alla deliberazione 596/2024/R/Rif al fine di recepire, nell'ambito dello schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le disposizioni previste dal presente provvedimento, con specifico riferimento ai parametri del limite alla crescita delle entrate tariffarie e alle componenti di costo su cui esercitare pressione competitiva in sede di gara;

• sia opportuno rinviare a successivi provvedimenti:

— con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, le modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite;

— le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati per la proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio, nonché per la redazione del Pefa di cui alle deliberazioni 385/2023/R/Rif e 596/2024/R/Rif;

• con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nei documenti per la consultazione 180/2025/R/Rif e 249/2025/R/Rif, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, diffusamente illustrate nei richiamati documenti per la consultazione;

• si ritiene opportuno provvedere alla trasmissione della presente deliberazione all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4 lett. c) del Dlgs 201/2022

 

Delibera

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029.

1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

a) spazzamento e lavaggio delle strade;

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;

e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Articolo 2

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

2.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento sono definite le seguenti componenti di costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività

di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni, nonché delle componenti di anticipazione associate a specifiche finalità;

b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.

2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.

2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito Mtr-3), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.

2.4 Con successivo provvedimento sono disciplinate:

a) con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, le modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite;

b) le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono la proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio.

Articolo 3

Infrastrutture per la Circular Economy

3.1 Al fine di sostenere lo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della Circular Economy, si applicano le seguenti misure:

a) le regole di riconoscimento dei costi d'uso del capitale, di cui al precedente comma 2.1, lettera b);

b) la previsione di un fattore di sharing in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'output recuperato, valorizzato, dall'Ente territorialmente competente, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, modulabile in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni;

c) la determinazione di tariffe di accesso agli impianti di trattamento in grado di stimolare innovazione tecnologica e migliori performance ambientali.

3.2 La determinazione delle tariffe di accesso, di cui al comma 3.1, lettera c), avviene tramite la modulazione degli strumenti di regolazione, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "integrati", "minimi" e "aggiuntivi", di cui al Titolo VI del Mtr-3, in coerenza con i criteri indicati nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (Pngr) approvato con il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, come eventualmente modificati o integrati.

Articolo 4

Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale

4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Mtr-3:

a) del tasso di inflazione programmata;

b) del miglioramento della produttività;

c) degli obiettivi di potenziamento del servizio, in termini di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità attraverso la modifica delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del perimetro gestionale, nonché del coefficiente CRIα, volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

4.3 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del Mtr-3.

4.4 In ciascuna annualità 2026, 2027, 2028 e 2029, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al Mtr-3 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'articolo 7 del Mtr-3.

4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del Mtr-3 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l'accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del Mtr-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:

a) consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;

b) corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure.

Articolo 5

Disposizioni in materia di impianti di trattamento

5.1 L'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo di cui al comma 3.2, nonché degli impianti intermedi, coerentemente trattata nei pertinenti atti di programmazione, avviene sulla base dei criteri indicati dal Pngrdi cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, come eventualmente modificati o integrati, ed è comunicata all'Autorità in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" secondo i termini e le modalità stabiliti dall'Autorità medesima.

5.2 Nella comunicazione di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" di cui al precedente comma 5.1 sono esplicitati, in coerenza con quanto indicato nel Pngr:

c) di flussi che si prevede vengano trattati per impianto;

d) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare;

e) l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti.

5.3 Gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di successivi aggiornamenti. Il venir meno della qualifica di "minimi" non ha effetti sulla copertura dei costi ammessi a riconoscimento per il periodo di validità della qualifica medesima.

5.4 In ciascun anno 2026, 2027, 2028 e 2029, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" di cui al comma 3.2 applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2025, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, determinato sulla base dei costi totali dell'impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del precedente comma 2.2, nonché di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso secondo quanto previsto all'articolo 24 del Mtr-3. Per ciascuna annualità, è definito il limite massimo alla variazione annuale del fattore tariffario di cui al precedente periodo, sulla base:

a) del tasso di inflazione programmata,

b) di un fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto.

5.5 In ciascun anno 2026, 2027, 2028 e 2029, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "aggiuntivo" di cui al comma 3.2 applica condizioni di conferimento non discriminatorie, secondo la normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25 del Mtr-3.

5.6 In ciascun anno 2026, 2027, 2028 e 2029, il gestore dell'impianto "intermedio" di cui all'articolo 26 del Mtr-3 da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", applica le tariffe di accesso determinate secondo le modalità previste al precedente comma 5.4, per quanto di pertinenza.

5.7 A decorrere dal 1 gennaio 2026, il gestore degli impianti di cui ai precedenti commi 5.4 e 5.6:

a) fino alla predisposizione delle proposte tariffarie da parte del soggetto competente di cui al successivo comma 7.2, applica la struttura tariffaria previgente;

b) a seguito della predisposizione da parte del soggetto competente, applica le tariffe dal medesimo determinate, comunque nel rispetto del limite di cui al comma 5.4, secondo periodo.

5.8 La differenza tra le tariffe provvisorie applicate nel periodo di cui al precedente comma 5.7, lettera a) e le tariffe calcolate ai sensi del Mtr-3 di cui alla successiva lettera b) è oggetto di conguaglio.

5.9 Le tariffe di accesso agli impianti di cui ai precedenti commi 5.4 e 5.6, risultanti dai criteri fissati dall'Autorità, sono considerate quali prezzi massimi unitari – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/1995 – e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi del Mtr-3 e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore dell'impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all'impianto medesimo tariffe inferiori a quelle approvate dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

Articolo 6

Copertura dei costi della raccolta differenziata

6.1 Il piano economico-finanziario redatto per ciascuna gestione deve tendere alla copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, in ossequio al principio di responsabilità estesa del produttore.

6.2 In ciascun anno 2026, 2027, 2028 e 2029, il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, espresso dall'indicatore Hα, è calcolato in funzione del rapporto tra i ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio e i costi per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nei termini definiti dal comma 28.1 del Mtr-3.

6.3 In esito alla quantificazione del valore di partenza H, calcolato tenuto conto dei dati del 2022 secondo quanto previsto dalla deliberazione 389/2023/R/Rif, sono determinati gli obiettivi annuali di miglioramento, ovvero di mantenimento, soggetti a rendicontazione a cadenza biennale, secondo quanto disposto dal comma 28.2 del Mtr-3.

6.3 A decorrere dal 1 gennaio 2026, a fronte del mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento o di mantenimento assegnati per le annualità 2024 e 2025, è istituita una componente di costo operativo finalizzata alla riclassificazione dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. In sede di aggiornamento biennale del Mtr-3, tale componente è oggetto di scomputo in caso di mancato conseguimento degli obiettivi annuali, in misura proporzionale alla distanza tra l'effettivo grado di copertura dei costi e il target associato, come disciplinato dal comma 28.4 del Mtr-3 e fatte salve le esenzioni disciplinate dal comma 28.6 del Mtr-3 legate alle performance di qualità ambientale della gestione.

Articolo 7

Predisposizioni tariffarie e procedura di approvazione

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal Mtr-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della Tari riferita all'anno 2026.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal Mtr-3, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato, in tempo utile per il rispetto dei termini di cui ai commi 7.5 e 7.6.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:

a) una dichiarazione, ai sensi del Dpr 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'articolo 30 del Mtr-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;

b) con riferimento agli anni 2025 e 2026, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della Tari riferita all'anno 2026;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 giugno 2026.

7.7 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2028 e 2029, del piano economico finanziario di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

7.8 In esito alla procedura di cui al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità:

a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2028 e 2029;

b) con riferimento agli anni 2027 e 2028, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.9 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 7.8 avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della Tari riferita all'anno 2028;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 giugno 2028.

7.10 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il raggiungimento degli obiettivi, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, possono presentare all'Autorità motivata revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 7.8, comunque nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni di esclusione di cui al comma 30.5 del Mtr-3.

7.11 Le valutazioni e le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente in ordine alla quantificazione dei parametri γ1,α e γ2,α, del fattore di sharing bα e dei coefficienti Xreg,α, Kα e CRIα assumono efficacia definitiva in esito all'adozione, ai sensi dei precedenti commi 7.5 e 7.8, delle pertinenti determinazioni, purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità, e devono assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo quanto previsto dal comma 30.2 del Mtr-3.

7.12 Fermo quanto previsto dal precedente comma 7.11, entro 180 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. Qualora le incoerenze siano tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale ovvero non vengano forniti elementi per superare le gravi carenze riscontrate, l'Autorità dispone l'esclusione di incrementi 44dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria, imponendo i conseguenti conguagli a favore dell'utenza.

7.13 Le predisposizioni tariffarie per le quali il valore del macro-indicatore R1 si posiziona nelle classi di mantenimento, che registrano una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, che risultano conformi agli obblighi di cui al pertinente schema del Tqrif e che valorizzano il parametro Kα negli schemi I e II della tabella di cui al comma 5.2 del Mtr-3 sono soggette ad approvazione diretta da parte dell'Autorità. Con riferimento a tali predisposizioni l'Autorità, verificata la completezza del corredo di atti trasmessi e la presenza della autodichiarazione ex Dpr 445/2000 attestante il pieno rispetto della regolazione dell'Autorità, provvede ad adottare l'atto di approvazione entro 90 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9.

7.14 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

Articolo 8

Meccanismi di garanzia

8.1 In caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 7.7, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità.

8.2 Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

8.3 Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi, nell'ambito del Pef, della quota di entrate tariffarie riferibile al gestore inerte. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

8.4 Nei casi di cui al precedente comma 8.3, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti.

8.5 In caso di inerzia dell'organismo competente, il gestore, una volta predisposto il piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, nonché una volta aggiornato il medesimo piano per agli anni 2028 e 2029 secondo quanto previsto al comma 7.7, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il medesimo organismo.

8.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare l'organismo competente, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

Articolo 9

Modifiche alla deliberazione 596/2024/R/Rif e disposizioni finali

9.1 All'articolo 10, comma 10.4 dell'allegato A alla deliberazione 596/2024/R/Rif sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il miglioramento del valore dei macro-indicatori R1 "Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi" e R2 "Efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica" ai sensi dei commi 6.4 e 7bis.2 della Rqtr rispetto a quello indicato nel bando di gara;";

b) alla lettera e), le parole: "ai sensi all'articolo 8 della delibera di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) rispetto a quello indicato nel bando" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 397/2025/R/Rif di approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 rispetto a quello indicato nel bando di gara".

9.2 All'articolo 11 dell'allegato A alla deliberazione 596/2024/R/Rif sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11.1 è sostituito dal seguente:

"11.1 Ciascun partecipante, in coerenza con la parte tecnica della propria offerta, predispone la parte economica valorizzando nel Pefa di offerta il coefficiente di recupero della produttività (Xcom), il coefficiente di potenziamento del servizio (Kcom,α) e gli eventuali costi operativi incentivanti per interventi di natura sistematica (COnewexpTV,α e COnewexpTF,α ) e non sistematica (COIexpTV,α e COIexpTF,α ) secondo le seguenti modalità:

i) in caso di offerta di cui ai commi 9.2 e 9.4, lett. a), proponendo un eventuale incremento del coefficiente di recupero della produttività (Xcom, anche oltre il valore massimo previsto per la Xreg,α di cui all'articolo 6 del Mtr-3, in ogni caso poi non comprimibile per l'intera durata dell'affidamento) e una possibile riduzione del valore del coefficiente di potenziamento del servizio (Kcom,α) e dei costi operativi incentivanti (COnewexpTV,α e COnewexpTF,α, COIexpTV,α e COIexpTF,α ) rispetto ai valori indicati nel Pefa a base di gara, per l'intera durata del periodo di affidamento;

ii) in caso di offerta di cui al comma 9.4, lett. b), è ammessa una maggiore valorizzazione del coefficiente di potenziamento del servizio (Kcom,α) e degli eventuali costi operativi incentivanti (COnewexpTV,α e COnewexpTF,α, COIexpTV,α e COIexpTF,α ) rispetto ai valori indicati nel Pefa a base di gara, per l'intera durata dell'affidamento.";

b) il comma 11.2 è sostituito dal seguente:

"11.2 In caso di offerta di cui ai commi 9.2 e 9.4, lett. a), il peso assegnato a un incremento del recupero di produttività offerto (Xcom, , anche oltre il valore massimo previsto per la Xreg,α, di cui all'articolo 6 del Mtr-3, in ogni caso poi non comprimibile per l'intera durata dell'affidamento) è non inferiore a quello attribuito alle eventuali riduzioni dei costi operativi incentivanti (COnewexpTV,α e COnewexpTF,α, COIexpTV,α e COIexpTF,α , in ogni caso non riaggiornabili, con riferimento alle attività e agli obiettivi considerati, per l'intera durata dell'affidamento), che, a sua volta, è strettamente superiore a quello assegnato a possibili riduzioni del valore del coefficiente di potenziamento del servizio (Kcom,α, a sua volta non modificabile con riferimento alle attività e agli obiettivi considerati, per l'intera durata dell'affidamento).";

c) il comma 11.3 è sostituito dal seguente:

"11.3 In caso di offerta di cui al comma 9.4, lett. b),il peso attribuito a una eventuale maggiore valorizzazione del coefficiente di potenziamento del servizio (Kcom,α, non modificabile con riferimento alle attività e agli obiettivi considerati, per l'intera durata dell'affidamento) è strettamente superiore a quello attribuito all'eventuale introduzione di costi operativi incentivanti (COnewexpTV,α e COnewexpTF,α, COIexpTV,α e COIexpTF,α, non riaggiornabili con riferimento alle attività e agli obiettivi considerati, per l'intera durata dell'affidamento).".

9.3 Con successiva deliberazione, l'Autorità definisce il tasso di inflazione programmata e, con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, le modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite.1

9.4 Con successiva determinazione, l'Autorità definisce le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, per la proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio, nonché per la redazione del Pefa di cui alle deliberazioni 385/2023/R/Rif e 596/2024/R/Rif.

9.5 Il presente provvedimento è trasmesso all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4 lettera c) del Dlgs 201/2022.

9.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, unitamente all'allegato A alla deliberazione 596/2024/R/Rif, come modificato e integrato dal medesimo provvedimento.

Allegato A

Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (Mtr-3)