Delibera Arera 4 novembre 2025, n. 480/2025/R/rif
Parametri che gli Enti preposti devono utilizzare per il calcolo delle tasse/tariffe del servizio rifiuti per il periodo 2026-2029
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 4 novembre 2025, n. 480/2025/R/rif
(Pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 7 novembre 2025)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1360a riunione del 4 novembre 2025
— Premesso che l'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
— ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.
Visti:
- la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;
- la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" (di seguito: decreto legislativo 267/2000);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/2006), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/2013), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/2017), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'articolo 3, comma 5-quinquies (di seguito: decreto-legge 228/2021);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 43, comma 11 (di seguito: decreto-legge 50/2022);
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: decreto legislativo 201/2022);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" (di seguito: deliberazione 443/2019/R/Rif);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif), recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif) e il relativo allegato A (di seguito: Mtr-2);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/Rif);
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/Rif, recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/Rif, e ulteriori disposizioni attuative" (di seguito: deliberazione 7/2024/R/Rif);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/Com, recante "Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 e del parametro beta asset per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas" (di seguito: deliberazione 513/2024/R/Com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 57/2025/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3)";
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 397/2025/R/Rif, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029" (di seguito: deliberazione 397/2025/R/Rif) e il relativo allegato A (di seguito: Mtr-3);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2025, 476/2025/R/Com, recante "Verifica dell'attivazione del meccanismo di trigger del tasso di remunerazione del capitale, per l'anno 2026" (di seguito: deliberazione 476/2025/R/Com);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 180/2025/R/Rif, recante "Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3) — Primi orientamenti" (di seguito: documento per la consultazione 180/2025/R/Rif);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 giugno 2025, 249/2025/R/Rif, recante "Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3) — Orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 249/2025/R/Rif);
- il comunicato dell'Autorità 8 ottobre 2025, recante "Pubblicazione versione preview file TOOL Mtr-3 2026-2029 e file PefA" anche ai fini della predisposizione tariffaria prevista all'articolo 7 della deliberazione 397/2025/R/Rif.
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";
- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
— "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lettera f);
— "fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento" (lettera g);
— "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale per il servizio 3 integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lettera h);
— "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lettera i).
Considerato che:
- con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la Tari, quale componente dell'imposta unica comunale (Iuc), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/2013:
— al comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
— al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
— al comma 683 dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (…)";
- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/2021, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/2022, prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".
Considerato che:
- con la deliberazione 443/2019/R/Rif, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario rifiuti (Mtr), introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021);
- con la deliberazione 363/2021/R/Rif, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario rifiuti (Mtr-2);
- con la deliberazione 389/2023/R/Rif, l'Autorità ha disciplinato la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Mtr-2.
Considerato che:
- con la deliberazione 397/2025/R/Rif, predisposta anche sulla base dell'impostazione illustrata nel documento per la consultazione 180/2025/R/Rif e nel documento per la consultazione 249/2025/R/Rif, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3);
- con la medesima deliberazione (al comma 9.3), l'Autorità ha, tra l'altro, rinviato ad un successivo provvedimento la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché del tasso di inflazione programmata;
- in particolare, l'Mtr-3 ha demandato ad una successiva deliberazione:
— la quantificazione del valore del tasso di inflazione programmata, rpia, ai fini del calcolo del parametro pa per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (comma 4.2 del Mtr-3);
— l'individuazione dei vettori che esprimono i deflatori degli investimenti fissi lordi, con base 1 rispettivamente nel 2025 e nel 2026, con la precisazione che i deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2027, 2028 e 2029 si assumono, in sede di prima approvazione, pari a 1 (comma 13.9 del Mtr-3);
— anche tenuto conto dell'esito delle verifiche in ordine al meccanismo di trigger del tasso di remunerazione del capitale per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, secondo quanto previsto dalla deliberazione 513/2024/R/Com:
i) la quantificazione del tasso di remunerazione del capitale investito WACCa – differenziato in ragione del diverso livello di rischiosità associato alle attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e alle attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi";
ii) ai fini dell'individuazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, SLIC,a (comma 14.6 del Mtr-3), la quantificazione della soglia massima pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCRID,a e il valore del parametro Kdreala.
Considerato, inoltre, che:
- con riferimento ai parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, l'Autorità nell'ambito della consultazione 249/2025/R/Rif ha prospettato di:
— mantenere il valore del coefficiente βasset compreso tra 0,45 e 0,50, proponendo l'adozione (confermata nell'ambito del Mtr-3) di un livello differenziato di rischiosità tra le attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e le attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi";
— confermare — sia per le attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani che per le attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" — il livello di gearing adottato per il secondo periodo di regolazione pari a 0,5.
Ritenuto che:
- per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", nonché ai fini della definizione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del quadriennio 2026-2029, in tempo utile per la determinazione delle stesse secondo le scadenze stabilite dalla legge, sia necessario procedere – secondo quanto previsto dal Mtr-3 – alla determinazione di taluni valori monetari e finanziari, da utilizzarsi per la quantificazione dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 8 del Mtr-3, individuando:
— in coerenza con le più recenti previsioni della Banca centrale europea, il valore del tasso di inflazione programmata, rpia, per la determinazione del parametro pa relativo al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie nonché del parametro pt,a relativo al limite alla crescita delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi";
— i deflatori da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni;
— in considerazione degli esiti della consultazione di cui al citato documento 249/2025/R/Rif per quanto attiene ai parametri specifici relativi al settore dei rifiuti:
- un livello di gearing pari a 0,5;
- un livello differenziato di rischiosità, ponendo il coefficiente βasset pari a 0,45 per le attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e pari a 0,50 per le attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi";
— anche alla luce dell'esito (riportato nella deliberazione 476/2025/R/Com) delle verifiche in ordine al meccanismo di trigger del tasso di remunerazione del capitale, per l'anno 2026, e alla conseguente conferma (per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas) dei valori dei parametri del WACC di cui alla deliberazione 513/2024/R/Com:
- il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCa, ai fini del calcolo della componente relativa alla remunerazione del capitale;
- conseguentemente, ai fini del calcolo della componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso, i valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCRID,a e del parametro Kdreala per la remunerazione delle immobilizzazioni in corso LICa.
Ritenuto, infine, che:
- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione della regolazione tariffaria dell'Autorità, cui quest'ultima è vincolata da previgenti disposizioni, al fine di garantire certezza e tutela all'utenza nell'applicazione dei corrispettivi
Delibera
Articolo 1
Adeguamenti monetari e finanziari ai sensi del Mtr-3
1.1 In ciascun anno a = {2026, 2027, 2028, 2029}, il tasso di inflazione programmata, rpia, impiegato per la determinazione del parametro pa, di cui al comma 4.2 del Mtr-3, nonché del parametro pt,a, di cui al comma 24.4 del Mtr-3, è pari a 1,9%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti.
1.2 Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni, secondo quanto previsto al comma 13.9 del Mtr-3, si applicano i vettori, che esprimono il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2025 e nel 2026, di cui alla seguente tabella:
|
Anno |
Deflatore per anno 2025 |
Deflatore per anno 2026 |
Anno |
Deflatore per anno 2025 |
Deflatore per anno 2026 |
|
1977 |
7,861 |
7,869 |
2002 |
1,401 |
1,403 |
|
1978 |
6,942 |
6,949 |
2003 |
1,379 |
1,381 |
|
1979 |
6,036 |
6,042 |
2004 |
1,343 |
1,344 |
|
1980 |
4,872 |
4,876 |
2005 |
1,304 |
1,306 |
|
1981 |
3,984 |
3,988 |
2006 |
1,269 |
1,270 |
|
1982 |
3,463 |
3,466 |
2007 |
1,234 |
1,235 |
|
1983 |
3,104 |
3,107 |
2008 |
1,195 |
1,197 |
|
1984 |
2,843 |
2,846 |
2009 |
1,187 |
1,188 |
|
1985 |
2,607 |
2,610 |
2010 |
1,187 |
1,188 |
|
1986 |
2,511 |
2,513 |
2011 |
1,169 |
1,170 |
|
1987 |
2,406 |
2,408 |
2012 |
1,130 |
1,132 |
|
1988 |
2,279 |
2,282 |
2013 |
1,101 |
1,102 |
|
1989 |
2,162 |
2,164 |
2014 |
1,088 |
1,089 |
|
1990 |
2,027 |
2,029 |
2015 |
1,089 |
1,090 |
|
1991 |
1,916 |
1,918 |
2016 |
1,084 |
1,085 |
|
1992 |
1,843 |
1,844 |
2017 |
1,081 |
1,082 |
|
1993 |
1,774 |
1,776 |
2018 |
1,083 |
1,084 |
|
1994 |
1,716 |
1,718 |
2019 |
1,079 |
1,080 |
|
1995 |
1,650 |
1,652 |
2020 |
1,071 |
1,073 |
|
1996 |
1,604 |
1,605 |
2021 |
1,066 |
1,067 |
|
1997 |
1,561 |
1,562 |
2022 |
1,062 |
1,063 |
|
1998 |
1,532 |
1,534 |
2023 |
1,027 |
1,028 |
|
1999 |
1,515 |
1,516 |
2024 |
0,999 |
1,000 |
|
2000 |
1,472 |
1,473 |
2025 |
1,000 |
1,001 |
|
2001 |
1,442 |
1,443 |
2026 |
|
1,000 |
1.3 Per gli anni a = {2026, 2027, 2028, 2029}, per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", sono individuati il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCa, di cui al comma 14.1 del Mtr-3, nonché i valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCRID,a e del parametro Kdreala funzionali alla determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, SLIC,a, di cui al comma 14.6 del Mtr-3, come di seguito riportati:
1.4 Per gli anni a = {2026, 2027, 2028, 2029}, ai fini dell'aggiornamento delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, sono individuati il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCa, nonché i valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCRID,a e del parametro Kdreala funzionali alla determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, SLIC,a, come di seguito riportati:
Articolo 2
Disposizioni finali
2.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
4 novembre 2025