Rifiuti
Normativa Vigente

Delibera Arera 4 novembre 2025, n. 480/2025/R/rif

Parametri che gli Enti preposti devono utilizzare per il calcolo delle tasse/tariffe del servizio rifiuti per il periodo 2026-2029

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 4 novembre 2025, n. 480/2025/R/rif

(Pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 7 novembre 2025)

Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-3)

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1360a riunione del 4 novembre 2025

— Premesso che l'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;

— ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

Visti:

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";
  • l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";
  • inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

— "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lettera f);

— "fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento" (lettera g);

— "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale per il servizio 3 integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lettera h);

— "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lettera i).

Considerato che:

  • con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la Tari, quale componente dell'imposta unica comunale (Iuc), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
  • in particolare, l'articolo 1 della legge 147/2013:

— al comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

— al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

— al comma 683 dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (…)";

  • l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
  • l'articolo 151 del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
  • l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/2021, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/2022, prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Considerato che:

  • con la deliberazione 443/2019/R/Rif, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario rifiuti (Mtr), introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021);
  • con la deliberazione 363/2021/R/Rif, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario rifiuti (Mtr-2);
  • con la deliberazione 389/2023/R/Rif, l'Autorità ha disciplinato la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Mtr-2.

Considerato che:

  • con la deliberazione 397/2025/R/Rif, predisposta anche sulla base dell'impostazione illustrata nel documento per la consultazione 180/2025/R/Rif e nel documento per la consultazione 249/2025/R/Rif, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3);
  • con la medesima deliberazione (al comma 9.3), l'Autorità ha, tra l'altro, rinviato ad un successivo provvedimento la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché del tasso di inflazione programmata;
  • in particolare, l'Mtr-3 ha demandato ad una successiva deliberazione:

— la quantificazione del valore del tasso di inflazione programmata, rpia, ai fini del calcolo del parametro pa per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (comma 4.2 del Mtr-3);

— l'individuazione dei vettori che esprimono i deflatori degli investimenti fissi lordi, con base 1 rispettivamente nel 2025 e nel 2026, con la precisazione che i deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2027, 2028 e 2029 si assumono, in sede di prima approvazione, pari a 1 (comma 13.9 del Mtr-3);

— anche tenuto conto dell'esito delle verifiche in ordine al meccanismo di trigger del tasso di remunerazione del capitale per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, secondo quanto previsto dalla deliberazione 513/2024/R/Com:

i) la quantificazione del tasso di remunerazione del capitale investito WACCa – differenziato in ragione del diverso livello di rischiosità associato alle attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e alle attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi";

ii) ai fini dell'individuazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, SLIC,a (comma 14.6 del Mtr-3), la quantificazione della soglia massima pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCRID,a e il valore del parametro Kdreala.

Considerato, inoltre, che:

  • con riferimento ai parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, l'Autorità nell'ambito della consultazione 249/2025/R/Rif ha prospettato di:

— mantenere il valore del coefficiente βasset compreso tra 0,45 e 0,50, proponendo l'adozione (confermata nell'ambito del Mtr-3) di un livello differenziato di rischiosità tra le attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e le attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi";

— confermare — sia per le attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani che per le attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" — il livello di gearing adottato per il secondo periodo di regolazione pari a 0,5.

Ritenuto che:

  • per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", nonché ai fini della definizione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del quadriennio 2026-2029, in tempo utile per la determinazione delle stesse secondo le scadenze stabilite dalla legge, sia necessario procedere – secondo quanto previsto dal Mtr-3 – alla determinazione di taluni valori monetari e finanziari, da utilizzarsi per la quantificazione dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 8 del Mtr-3, individuando:

— in coerenza con le più recenti previsioni della Banca centrale europea, il valore del tasso di inflazione programmata, rpia, per la determinazione del parametro pa relativo al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie nonché del parametro pt,a relativo al limite alla crescita delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi";

— i deflatori da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni;

— in considerazione degli esiti della consultazione di cui al citato documento 249/2025/R/Rif per quanto attiene ai parametri specifici relativi al settore dei rifiuti:

  • un livello di gearing pari a 0,5;
  • un livello differenziato di rischiosità, ponendo il coefficiente βasset pari a 0,45 per le attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e pari a 0,50 per le attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi";

— anche alla luce dell'esito (riportato nella deliberazione 476/2025/R/Com) delle verifiche in ordine al meccanismo di trigger del tasso di remunerazione del capitale, per l'anno 2026, e alla conseguente conferma (per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas) dei valori dei parametri del WACC di cui alla deliberazione 513/2024/R/Com:

  • il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCa, ai fini del calcolo della componente relativa alla remunerazione del capitale;
  • conseguentemente, ai fini del calcolo della componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso, i valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCRID,a e del parametro Kdreala per la remunerazione delle immobilizzazioni in corso LICa.

Ritenuto, infine, che:

  • l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione della regolazione tariffaria dell'Autorità, cui quest'ultima è vincolata da previgenti disposizioni, al fine di garantire certezza e tutela all'utenza nell'applicazione dei corrispettivi

Delibera

Articolo 1

Adeguamenti monetari e finanziari ai sensi del Mtr-3

1.1 In ciascun anno a = {2026, 2027, 2028, 2029}, il tasso di inflazione programmata, rpia, impiegato per la determinazione del parametro pa, di cui al comma 4.2 del Mtr-3, nonché del parametro pt,a, di cui al comma 24.4 del Mtr-3, è pari a 1,9%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti.

1.2 Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni, secondo quanto previsto al comma 13.9 del Mtr-3, si applicano i vettori, che esprimono il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2025 e nel 2026, di cui alla seguente tabella:

 

 

Anno

 

Deflatore per anno 2025

 

Deflatore per anno 2026

 

Anno

 

Deflatore per anno 2025

 

Deflatore per anno 2026

1977

7,861

7,869

2002

1,401

1,403

1978

6,942

6,949

2003

1,379

1,381

1979

6,036

6,042

2004

1,343

1,344

1980

4,872

4,876

2005

1,304

1,306

1981

3,984

3,988

2006

1,269

1,270

1982

3,463

3,466

2007

1,234

1,235

1983

3,104

3,107

2008

1,195

1,197

1984

2,843

2,846

2009

1,187

1,188

1985

2,607

2,610

2010

1,187

1,188

1986

2,511

2,513

2011

1,169

1,170

1987

2,406

2,408

2012

1,130

1,132

1988

2,279

2,282

2013

1,101

1,102

1989

2,162

2,164

2014

1,088

1,089

1990

2,027

2,029

2015

1,089

1,090

1991

1,916

1,918

2016

1,084

1,085

1992

1,843

1,844

2017

1,081

1,082

1993

1,774

1,776

2018

1,083

1,084

1994

1,716

1,718

2019

1,079

1,080

1995

1,650

1,652

2020

1,071

1,073

1996

1,604

1,605

2021

1,066

1,067

1997

1,561

1,562

2022

1,062

1,063

1998

1,532

1,534

2023

1,027

1,028

1999

1,515

1,516

2024

0,999

1,000

2000

1,472

1,473

2025

1,000

1,001

2001

1,442

1,443

2026

 

1,000

 

1.3 Per gli anni a = {2026, 2027, 2028, 2029}, per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", sono individuati il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCa, di cui al comma 14.1 del Mtr-3, nonché i valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCRID,a e del parametro Kdreala funzionali alla determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, SLIC,a, di cui al comma 14.6 del Mtr-3, come di seguito riportati:

 

 

1.4 Per gli anni a = {2026, 2027, 2028, 2029}, ai fini dell'aggiornamento delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, sono individuati il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCa, nonché i valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCRID,a e del parametro Kdreala funzionali alla determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, SLIC,a, come di seguito riportati:

 

 

Articolo 2

Disposizioni finali

2.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

 

4 novembre 2025