Acque
Normativa Vigente

Delibera Arera 23 settembre 2025, n. 425/2025/R/idr

Avvio di procedimento per la definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/idr

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 23 settembre 2025, n. 425/2025/R/idr

(Pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 24 settembre 2025)

Avvio di procedimento per la definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/idr

L'Autorità per di regolazione per l'energia reti e ambienti

Nella 1354a riunione del 23 settembre 2025

— Premesso che l'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 402/2025/A, opera, a far data dal 10 agosto 2025, in regime di specifica prorogatio;

— ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

Visti:

• la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

• la direttiva 2020/2184/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

• la direttiva 2024/3019/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che rifonde la precedente direttiva 91/271/Cee, del 21 maggio 1991;

• il regolamento (Ue) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio

2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;

• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità";

• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2012)673, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";

• la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Com(2025)280 final, recante "Strategia europea sulla resilienza idrica";

• la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

• la decisione (Ue) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030;

• la decisione di esecuzione della Commissione europea (Ue) 2024/2489 dell'11 settembre 2024, relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei "per un'Europa resiliente e con una gestione intelligente delle risorse idriche";

• il documento della Commissione europea "River basin management in a changing climate — Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive — guidance document No. 24" — pubblicato nel luglio 2024;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte terza;

• il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle Funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 n. 214" (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012);

• il decreto-legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: Dlgs 201/2022);

• il decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, avente ad oggetto le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;

• il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

• il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche";

• il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico" e, in particolare, l'articolo 3;

• la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 586/2012/R/Idr, recante "Approvazione della prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato" e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità (…)";

• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/Idr e il relativo allegato A, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (RQSii)", come successivamente modificato e integrato;

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/Idr (di seguito: deliberazione 917/2017/R/Idr) e il relativo allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Rqti)" (di seguito: Rqti), come successivamente modificato e integrato;

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/Idr e il relativo allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2020-2023 Mti-3. Schemi regolatori";

• la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/Idr, avente ad oggetto "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";

• la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2022, 183/2022/R/Idr, avente ad oggetto "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Rqti) per le annualità 2018-2019. Risultati finali" (di seguito: deliberazione 183/2022/R/Idr);

• la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2023, 440/2023/R/Idr, recante "Avvio di procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Rqti)" (di seguito: deliberazione 440/2023/R/Idr);

• la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/Idr, recante "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Rqti) per le annualità 2020-2021. Risultati finali" (di seguito: deliberazione 477/2023/R/Idr);

• la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/Idr, recante "Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Rqti), nonché modifiche all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/Idr e all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/Idr (RQSii)" (di seguito: deliberazione 637/2023/R/Idr);

• la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/Idr, recante "Approvazione del Metodo Tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI— 4)";

• la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2024, 176/2024/R/Idr, recante "Atto integrativo della deliberazione dell'Autorità 637/2023/R/Idr, secondo le previsioni del protocollo d'intesa tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto in data 24 febbraio 2023";

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 595/2024/R/Idr, recante "Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore di resilienza idrica" (di seguito: deliberazione 595/2024/R/Idr);

• la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 225/2025/R/Idr, recante "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Rqti) per le annualità 2022-2023. Risultati finali" (di seguito: deliberazione 225/2025/R/Idr);

• la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2025, 426/2025/R/Idr, recante "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4";

la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2025, 424/2025/R/Idr, recante "Avvio di procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";

• il "Protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol", sottoscritto il 24 febbraio 2023 tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano.

Considerato che:

• l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

• l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, (...) promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo";

• l'articolo 3, comma 1, del Dpcm 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex lege all'Autorità, disponendo, in particolare, che l'Autorità medesima:

— "definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (…) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso", e che a tal fine "prevede premialità e penalità; (…) determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti" (lettera a);

— "verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici" (lettera e).

Considerato che:

• in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il Dlgs 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:

— restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1);

— "le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi", che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);

-"sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'Anac sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3: (…) c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali" (articolo 31, comma 4).

Considerato, anche, che:

• con la deliberazione 917/2017/R/Idr l'Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l'identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell'implementazione;

• la regolazione della qualità tecnica (Rqti) di cui alla deliberazione 917/2017/R/Idr è basata su un sistema di indicatori, originariamente composto da:

— prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;

— standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;

— standard generali, ripartiti in macro-indicatori (segnatamente: M1 — "Perdite idriche", M2 — "Interruzioni del servizio", M3 — "qualità dell'acqua erogata", M4 — "Adeguatezza del sistema fognario", M5 — "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 — "qualità dell'acqua depurata") e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;

• al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l'Autorità, nell'ambito della Rqti, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle performance dei gestori;

• il primo quadriennio di applicazione delle disposizioni di qualità tecnica ha permesso di delineare una maggiore completezza del quadro conoscitivo sullo stato delle infrastrutture del settore, nonché sull'efficacia degli obiettivi originariamente previsti e dei meccanismi di incentivazione connessi al loro raggiungimento, rendendo contestualmente necessario un aggiornamento della regolazione in parola, anche al fine di assicurare l'accelerazione del processo di miglioramento qualitativo degli operatori;

• con la deliberazione 440/2023/R/Idr l'Autorità, in considerazione degli esiti delle attività di ricognizione e verifica sopra richiamate, dell'aggiornamento della disciplina eurounitaria di settore, e, soprattutto, dell'evoluzione dello scenario climatico in atto, caratterizzata dal verificarsi di ricorrenti situazioni di crisi idrica e conseguente stress delle fonti, ha avviato un procedimento volto ad aggiornare la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 917/2017/R/Idr, nell'ambito del quale provvedere a:

— integrare il set di indicatori di qualità tecnica con ulteriori standard tesi ad assicurare la garanzia e la sicurezza delle fonti di approvvigionamento e delle infrastrutture ad esse connesse, in particolare allo scopo di mitigare le criticità legate al climate Change;

— tenere conto delle più recenti novità legislative in materia di qualità dell'acqua erogata a fini idropotabili, gestione delle acque reflue urbane e riutilizzo delle acque reflue depurate;

— potenziare il meccanismo di regolazione della qualità tecnica, sia con riferimento alla definizione delle classi e degli obiettivi di miglioramento e mantenimento in capo agli operatori, sia con riferimento al meccanismo incentivante, nell'ottica di assicurare una maggiore efficacia nel raggiungimento dei richiamati obiettivi.

Considerato, altreì, che:

con la deliberazione 637/2023/R/Idr l'Autorità ha aggiornato la disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Rqti), tra l'altro introducendo nell'impianto della Rqti il macro-indicatore "M0 – resilienza idrica" (definito all'articolo 5-bis dell'allegato A alla deliberazione 917/2017/R/Idr), volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, e composto dai seguenti indicatori:

— M0a — resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato, definito, all'articolo 5-ter della Rqti, come rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione medesima;

— M0b — resilienza idrica a livello sovraordinato, definito, all'articolo 5-quater della Rqti, come rapporto tra i consumi per tutti gli usi, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica complessiva del territorio considerato;

• in analogia con quanto già stabilito per gli altri macro-indicatori di qualità, l'Autorità ha previsto che anche per il macro-indicatore M0 – fin dal biennio di valutazione 2024-2025 – l'Ente di governo dell'ambito – per ciascuna gestione – individui: i) la classe di partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del gestore e validati dal medesimo Ente di governo (individuando, in una prima fase, un valore stimato per l'indicatore M0b); ii) l'obiettivo di miglioramento/mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire sulla base dei target fissati in termini di incremento della disponibilità idrica;

• con specifico riferimento all'indicatore M0b, al comma 5-quater.3 l'Autorità ha poi previsto di promuovere, con un successivo provvedimento, la collaborazione con le amministrazioni competenti e gli stakeholder al fine di procedere, nel corso del 2024, alla determinazione puntuale dell'indicatore dell'Ambito territoriale di riferimento, nonché alle modalità di misurazione di dettaglio dei volumi attinenti agli usi diversi dal potabile, secondo le seguenti tempistiche:

— l'avvio di una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore a partire dal 1° gennaio 2025;

— l'applicazione del meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1° gennaio 2026, secondo le disposizioni che verranno definite in successivi provvedimenti;

• con la deliberazione 595/2024/R/Idr l'Autorità ha avviato la fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore di resilienza idrica, precisando che "L'Autorità intende ulteriormente proseguire nella collaborazione con le amministrazioni competenti e gli stakeholder, al fine di addivenire alla costruzione di un macro-indicatore M0 che rifletta le effettive necessità di ciascun territorio in ordine al soddisfacimento dei fabbisogni complessivi, in vista della prevista applicazione del meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1 gennaio 2026".

Considerato, inoltre, che:

• a completamento delle misure prospettate per la regolazione della qualità tecnica, la deliberazione 637/2023/R/Idr, al comma 1.4, stabilisce che: "Al fine di rafforzare l'attività di validazione dei dati trasmessi, a partire dalla raccolta dati da effettuarsi nell'annualità 2026 e successivamente a cadenze biennali, l'archivio di cui al precedente comma 1.3 dovrà essere verificato da un pool di Enti di governo dell'ambito, successivamente definito dall'Autorità, che include quello competente territorialmente per la gestione in considerazione. La mancata asseverazione, anche parziale, deve essere motivata e costituisce causa di esclusione dal meccanismo incentivante, per gli eventuali macro-indicatori interessati. In aggiunta alle motivazioni tecniche, anche la mancata trasmissione dei dati da parte del gestore con tempistiche tali da consentire le attività di validazione può costituire causa di esclusione dal medesimo meccanismo";

• tenuto conto dell'esperienza maturata nelle attività istruttorie svolte nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione del meccanismo incentivante della qualità tecnica, conclusi rispettivamente con le deliberazioni 183/2022/R/Idr, 477/2023/R/Idr e 225/2025/R/Idr – rispettivamente per i bienni 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023 -, al fine di rafforzare i profili di comparabilità dei dati e accrescere la robustezza delle banche dati impiegate nella produzione dei dati oggetto di valutazione, l'Autorità ha previsto di introdurre una forma di verifica, dei dati messi a disposizione dal gestore del servizio idrico, da parte di un pool di Ega di territori diversi, nell'ottica di beneficiare di esperienze diverse e condividere buone pratiche, fermo restando il ruolo istituzionale dell'Ega territorialmente competente.

Ritenuto che:

• sia necessario avviare un procedimento volto a definire le misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione 637/2023/R/Idr, con particolare riferimento a:

— proseguire ulteriormente nella collaborazione con le amministrazioni competenti e gli stakeholder, al fine di addivenire alla costruzione di un macro— indicatore M0 che rifletta le effettive necessità di ciascun territorio in ordine al soddisfacimento dei fabbisogni complessivi, nel pieno rispetto delle distinzioni di ruoli e di responsabilità, tenuto conto anche delle previsioni introdotte con la deliberazione 595/2024/R/Idr di avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore di resilienza idrica;

— portare a compimento il meccanismo di incentivazione per favorire la resilienza idrica, nell'ottica di mitigare — anche tramite lo sviluppo di grandi opere strategiche — gli effetti conseguenti al cambiamento climatico;

— in linea con il quadro strategico tracciato dall'Autorità – promuovere l'obiettivo di miglioramento della qualità e dell'efficienza delle infrastrutture idriche, eventualmente potenziando oppure affinando gli standard vigenti;

— definire le modalità di attuazione della previsione al comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/Idr, che stabilisce l'avvio di un'attività di verifica, dei dati messi a disposizione dal gestore del servizio idrico, da parte di un pool di Enti di governo di diversi territori

 

Delibera

1. di avviare un procedimento volto ad aggiornare la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato al fine di affinare gli standard vigenti, addivenire alla costruzione di un macro-indicatore M0 che rifletta le effettive necessità di ciascun territorio in ordine al soddisfacimento dei fabbisogni complessivi e portare a compimento il meccanismo di incentivazione per favorire la resilienza idrica, nonché a delineare le modalità di attuazione dell'attività di verifica, dei dati messi a disposizione dal gestore del servizio idrico, da parte di un pool di Enti di governo di diversi territori;

2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Divisione ambiente, conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, ancheconvocando eventuali incontri tecnici e focus group;

3. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il termine del 31 dicembre 2025;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.