Regolamento Commissione Ue 2025/2619/Ue
Informazioni comunicate dalle Autorità doganali alla Ue sulle merci importate ai sensi del meccanismo Cbam (Carbon tax)
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento di esecuzione 16 dicembre 2025, n. 2025/2619/Ue
(Guue 22 dicembre 2025)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere1, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ue) 2023/956 stabilisce l'obbligo per le Autorità doganali di comunicare alla Commissione informazioni specifiche sulle merci dichiarate per l'importazione.
(2) Le informazioni acquisite dalle Autorità doganali devono essere conservate nel registro Cbam istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2023/956 e utilizzate per effettuare un controllo incrociato delle informazioni fornite dai dichiaranti Cbam autorizzati, dagli importatori e dai rappresentanti doganali indiretti a norma dell'articolo 25 di tale regolamento, che comprende informazioni relative alla conformità della portata delle informazioni a norma dell'articolo 2 di tale regolamento e i relativi regimi doganali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, di tale regolamento, come nel caso del regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
(3) Al fine di garantire l'efficace attuazione del regolamento (Ue) 2023/956, è necessario stabilire le informazioni che le Autorità doganali devono comunicare alla Commissione, che devono essere indicate dai dichiaranti Cbam autorizzati, dagli importatori e dai rappresentanti doganali indiretti, al momento della presentazione della dichiarazione doganale per la verifica delle informazioni pertinenti per il Cbam relative alle importazioni di merci elencate nell'allegato I di tale regolamento. Tali informazioni dovrebbero includere l'indicazione del numero di conto Cbam o di altre informazioni pertinenti per il Cbam contenute nelle dichiarazioni doganali, nelle dichiarazioni di riesportazione, nel conto di appuramento, nella dichiarazione di ricevimento o in qualsiasi altro documento pertinente presentato alle Autorità doganali.
(4) Per garantire l'accuratezza dei dati e la verifica tempestiva dei dichiaranti Cbam autorizzati, è opportuno stabilire procedure per i mezzi di comunicazione e il controllo incrociato delle informazioni tra i dichiaranti Cbam autorizzati, le Autorità doganali, le Autorità competenti e la Commissione, utilizzando i sistemi doganali esistenti e il registro Cbam. Qualora i sistemi doganali esistenti non prevedano comunicazioni automatizzate, dovrebbero essere utilizzati mezzi di comunicazione alternativi. Il presente regolamento dovrebbe tenere conto delle procedure già stabilite dalle Autorità doganali e pertanto queste ultime dovrebbero essere autorizzate a condividere le informazioni nel formato a loro disposizione e nella misura in cui tali informazioni sono disponibili e accessibili alle Autorità doganali. Qualora le informazioni non siano disponibili, le Autorità doganali dovrebbero informarne senza ritardo la Commissione.
(5) Al fine di garantire informazioni dettagliate sull'importazione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956, le Autorità doganali dovrebbero comunicare alla Commissione i dati contenuti nelle dichiarazioni doganali pertinenti per il Cbam mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (Ue) n. 952/2013.
(6) Le informazioni e i dati doganali richiesti dovrebbero tenere conto di tutti i pertinenti codici dei regimi doganali relativi al Cbam presentati nella dichiarazione doganale, incluse le informazioni sul perfezionamento attivo a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2023/956 e sul perfezionamento passivo a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
(7) A fini di controllo e per lo svolgimento dei compiti di cui al regolamento (Ue) 2023/956, le Autorità competenti o la Commissione dovrebbero poter chiedere alle Autorità doganali di convalidare le informazioni messe a disposizione dai dichiaranti Cbam autorizzati, dagli importatori, dai rappresentanti doganali indiretti o dalle Autorità doganali.
(8) Le Autorità competenti o la Commissione possono chiedere alle Autorità doganali qualsiasi altro documento o dato pertinente presentato alle Autorità doganali ai fini di una specifica indagine sulla conformità.
(9) Il presente regolamento dovrebbe limitare la periodicità della richiesta di informazioni, qualora tale richiesta sia basata su una valutazione dei rischi o sia giustificata dalla Commissione.
(10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. A tal fine si applicano il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e, se del caso, il regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4.
(11) Le disposizioni del presente regolamento riguardano le informazioni doganali relative alle merci importate a partire dal 1° gennaio 2026. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere da tale data.
(12) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 20 novembre 2025.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato Cbam,
Ha adottato Il presente regolamento:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) "conto di appuramento": il documento di cui all'articolo 175 del regolamento delegato (Ue) 2015/2446 della Commissione5;
(2) "numero di conto Cbam": il numero assegnato al dichiarante Cbam autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2023/956;
(3) "dichiarazione in dogana": l'atto di cui all'articolo 5, punto 12, del regolamento di esecuzione (Ue) n. 952/2013;
(4) "dichiarazione di ricevimento": il documento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2210 della Commissione6;
(5) "mezzi di comunicazione alternativi": qualsiasi mezzo di comunicazione diverso dai sistemi interoperabili con il registro Cbam di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210 della Commissione7.
Articolo 2
Informazioni da comunicare da parte delle Autorità doganali
Le Autorità doganali comunicano al registro Cbam periodicamente, e almeno una volta alla settimana conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2015/24478, le seguenti informazioni sulle merci elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2447 della Commissione, dichiarate per l'importazione:
a) il numero Eori;
b) in assenza di numero Eori, la forma di identificazione dell'importatore, dichiarata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (Ue) 2015/2446;
c) il numero di conto Cbam dell'importatore o del rappresentante doganale indiretto, a meno che l'importatore o il rappresentante doganale indiretto non:
1) abbia invocato l'esenzione di cui all'articolo 2 bis del regolamento (Ue) 2023/956 per giustificare la mancata dichiarazione di un numero di conto Cbam, oppure
2) abbia indicato che una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 7-bis, del regolamento (Ue) 2023/956 è pendente per giustificare la mancata dichiarazione di un numero di conto Cbam;
d) il Codice NC a otto cifre delle merci dichiarate elencate nell'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956;
e) la quantità delle merci;
f) il Paese di origine;
g) la data della dichiarazione doganale;
h) il regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate.
Articolo 3
Mezzi di comunicazione
1. Ai fini del presente regolamento, le Autorità doganali comunicano al registro Cbam i dati di cui all'articolo 2 mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (Ue) n. 952/2013.
2. Qualora la Commissione abbia accesso alle informazioni e ai dati di cui al presente regolamento, conformemente all'articolo 103 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/512 della Commissione9, le informazioni e i dati di cui all'articolo 2 del presente regolamento si considerano comunicati alla Commissione e convalidati ai fini del presente regolamento.
3. Qualora la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento non fosse automatizzata, o qualora le informazioni non fossero disponibili mediante il meccanismo di sorveglianza, le Autorità doganali, su richiesta delle Autorità competenti o della Commissione, trasmettono le informazioni con mezzi di comunicazione alternativi.
4. Le Autorità competenti o la Commissione possono chiedere alle Autorità doganali di convalidare le informazioni trasmesse al registro Cbam conformemente al presente regolamento. La richiesta è motivata e contiene le informazioni pertinenti e necessarie.
Articolo 4
Tempistiche per la comunicazione delle informazioni su richiesta
1. Ai fini del presente regolamento, le Autorità doganali comunicano le informazioni richieste dalla Commissione o dalle Autorità competenti entro la fine del mese successivo a tale richiesta al registro Cbam o con mezzi di comunicazione alternativi.
Le Autorità doganali possono chiedere una proroga del termine di cui al comma precedente se la richiesta comprende una serie complessa di informazioni. Tale proroga non supera i tre mesi dalla data della richiesta di proroga da parte delle Autorità doganali.
2. In deroga al paragrafo 1, le Autorità doganali comunicano le informazioni, se disponibili, entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta, quando le informazioni sono richieste ai fini del monitoraggio della soglia unica basata sulla massa di cui all'articolo 2 bis del regolamento (Ue) 2023/956.
Articolo 5
Portata delle informazioni e mezzi di comunicazione per il perfezionamento attivo
1. Per le merci elencate nell'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956 vincolate al regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica, come merci identiche o come prodotti trasformati ottenuti da tali merci, e per i prodotti trasformati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento, le Autorità doganali, se tali informazioni sono disponibili e accessibili a esse, comunicano alla Commissione, su richiesta, i seguenti documenti o i dati ivi contenuti:
a) le dichiarazioni in dogana di cui all'articolo 2 relative alle merci vincolate o precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo, nella misura in cui tali merci o i prodotti trasformati da esse ottenuti siano successivamente immessi in libera pratica;
b) la dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica;
c) il conto di appuramento conformemente all'allegato 71-06 del regolamento delegato (Ue) 2015/2446 con mezzi di comunicazione alternativi, a condizione che la semplificazione di cui all'articolo 170, paragrafo 1, del regolamento delegato (Ue) 2015/2446 sia applicabile alle merci in questione.
2. Qualora il dichiarante Cbam autorizzato nella dichiarazione Cbam di cui all'articolo 6 del regolamento (Ue) 2023/956 includa informazioni sul conto di appuramento, l'Autorità competente o la Commissione possono chiedere alle Autorità doganali di convalidare il conto di appuramento presentato nei casi seguenti:
a) se vi è ragionevole motivo di ritenere che le informazioni potrebbero essere inesatte, o
b) in base alla valutazione del rischio.
3. La richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 si basa su una valutazione del rischio, è motivata e include le informazioni pertinenti e necessarie o eventuali indicazioni che giustificano tale richiesta. Tali motivazioni sono comunicate alle Autorità doganali. La richiesta è su base trimestrale.
Articolo 6
Portata delle informazioni e mezzi di comunicazione ai fini dell'Eori
1. Se il dichiarante Cbam autorizzato, l'importatore o il rappresentante doganale indiretto indicano il loro numero Eori nella dichiarazione doganale, nel conto di appuramento o in qualsiasi documento pertinente a norma del regolamento (Ue) 2023/956, quando dichiarano le merci elencate nell'allegato I di tale regolamento per l'importazione, le Autorità doganali comunicano al registro Cbam le informazioni di cui all'allegato 12-01 del regolamento delegato (Ue) 2015/2446.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se una richiesta è presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 7, le Autorità doganali comunicano le informazioni richieste al registro Cbam.
3. Se l'importatore non è in possesso di un numero Eori, le Autorità doganali comunicano alla Commissione il numero di identificazione diverso dall'Eori, il nome, l'indirizzo e, se disponibili, le informazioni di contatto dell'importatore attraverso il registro Cbam, quando l'importatore importa merci elencate nell'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956 nel territorio doganale dell'Unione.
4. Se la Commissione ha accesso alle informazioni e ai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo tramite il sistema Eori di cui all'articolo 30 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/512, tali informazioni e dati si considerano comunicati alla Commissione includendo ma non limitatamente ai fini di cui all'articolo 18 e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210.
Articolo 7
Portata delle informazioni e mezzi di comunicazione per le merci o i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva di uno Stato membro
1. Per le merci di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2023/956, se la dichiarazione di ricevimento è presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2210, le Autorità doganali comunicano le informazioni di cui all'allegato I o all'allegato II di tale regolamento, su richiesta delle Autorità competenti o della Commissione, tramite mezzi di comunicazione alternativi nei casi seguenti:
a) se vi è ragionevole motivo di ritenere che le informazioni potrebbero essere inesatte;
b) se la Commissione ritiene che un dichiarante Cbam autorizzato non abbia rispettato l'obbligo di presentare la dichiarazione di ricevimento a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2210, oppure
c) in base alla valutazione del rischio.
2. Per i prodotti trasformati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2023/956, se la dichiarazione di riesportazione è presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2210, le Autorità doganali comunicano alla Commissione, su richiesta, la dichiarazione di riesportazione tramite mezzi di comunicazione alternativi.
Articolo 8
Richiesta di informazioni supplementari
Fatti salvi gli articoli 2 e 3 e limitatamente ai casi in cui i dati disponibili attraverso il meccanismo di sorveglianza sono insufficienti, le Autorità doganali, su richiesta chiaramente definita e debitamente giustificata delle Autorità competenti o della Commissione nell'ambito di un'indagine di conformità Cbam, comunicano altri documenti doganali pertinenti loro trasmessi in relazione alle merci dichiarate per l'importazione.
Articolo 9
Protezione dei dati personali
1. I dati personali di cui al presente regolamento e inseriti nel registro Cbam sono trattati per le finalità indicate nel Capo III del regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210.
2. Ai fini dello scambio di informazioni tra le Autorità doganali, le Autorità competenti e la Commissione non sono trattate categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento (Ue) 2016/679 e all'articolo 10 del regolamento (Ue) 2018/1725.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Esso sarà rivisto al più tardi nel 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2025
Note ufficiali
Gu L 130 del 16.5.2023, pag. 52. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.
Regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione (Gu L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Gu L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
Regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (Ce) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/Ce (Gu L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Regolamento delegato (Ue) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell'Unione (Gu L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2210 della Commissione, del 31 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le merci e i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva degli Stati membri (Gu L, 2025/2210, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2210/oj).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210 della Commissione, del 18 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro Cbam (Gu L, 2024/3210, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3210/oj).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell'Unione (Gu L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/512 della Commissione, del 13 marzo 2025, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L, 2025/512, 20.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj).