Regolamento Commissione Ue 2025/2549/Ue
Condizioni e procedure relative alla qualifica di dichiarante Cbam autorizzato
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento di esecuzione 10 dicembre 2025, n. 2025/2549/Ue
(Guue 22 dicembre 2025)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 8, e l'articolo 17, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ue) 2023/956 è stato modificato dal regolamento (Ue) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio2, che ha semplificato e potenziato il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere rivedendo le procedure per la domanda e la concessione della qualifica di dichiarante Cbam autorizzato e le condizioni che disciplinano tali procedure.
(2) Il regolamento di esecuzione (Ue) 2025/486 della Commissione3 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante Cbam autorizzato. È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (Ue) 2025/486 per tenere conto delle modifiche introdotte dal regolamento (Ue) 2025/2083.
(3) Con il regolamento (Ue) 2025/2083 la procedura di consultazione per la concessione e la revoca della qualifica di dichiarante Cbam autorizzato di cui al regolamento di esecuzione (Ue) 2023/956 è diventata facoltativa e il termine stabilito per tale procedura di consultazione è convertito da giorni lavorativi a giorni di calendario. Di conseguenza le disposizioni del regolamento (Ue) 2025/486 relative a tale procedura dovrebbero rispecchiare tale facoltatività e tale termine.
(4) Con il regolamento (Ue) 2025/2083, il termine per la presentazione delle dichiarazioni Cbam di cui al regolamento (Ue) 2023/956 è stato inoltre prorogato al fine di concedere ai dichiaranti Cbam più tempo per adempiere ai loro obblighi. Il periodo relativo alle dichiarazioni Cbam in caso di revoca dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(5) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'autorità competente che valuta una domanda di qualifica di dichiarante Cbam autorizzato dovrebbe essere autorizzata a recuperare digitalmente le informazioni e i dati pertinenti da altre autorità nazionali competenti, a condizione che il diritto nazionale lo consenta o che il richiedente abbia dato il proprio consenso al trattamento dei dati.
(6) A norma del regolamento (Ue) 2025/2083, l'acquisto dei certificati Cbam deve avvenire a partire dal 2027. È pertanto necessario stabilire una misura alternativa per le conseguenze della revoca e della restituzione dei certificati Cbam per l'anno civile 2026.
(7) Nell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/486 occorre inoltre rettificare un riferimento errato all'articolo 25 anziché al 26 di tale regolamento.
(8) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (Ue) 2025/486.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato Cbam,
Ha adottato Il presente regolamento:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/486
Il regolamento di esecuzione (Ue) 2025/486 è così modificato:
1) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il richiedente fornisce giustificazioni per una richiesta di adeguamento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere da d) a g-bis), del regolamento (Ue) 2023/956 nella suddetta richiesta.";
2) all'articolo 4 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:
"6. Se una domanda risulta registrata nel registro Cbam entro il 31 marzo 2026 a norma dell'articolo 17, paragrafo 7-bis, del regolamento (Ue) 2023/956, il richiedente può continuare provvisoriamente a importare merci fino alla data in cui ha effetto una decisione relativa alla domanda a norma dell'articolo 7.
7. Invece di ottenere dal richiedente le informazioni richieste a norma del presente regolamento per la valutazione della domanda, l'autorità competente può utilizzare strumenti digitali per recuperare le informazioni pertinenti da altre autorità nazionali competenti nello Stato membro a condizione che il richiedente abbia dato il proprio consenso a tale recupero o che il diritto nazionale consenta di recuperare tali informazioni da altre autorità nazionali competenti.";
3) l'articolo 11 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Autorità competente può avviare, in formato elettronico tramite il registro Cbam, la procedura di consultazione che coinvolge le parti consultate di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ue) 2023/956 (la "procedura di consultazione"). Tale procedura di consultazione è completata prima della scadenza del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1.";
b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "Durante la procedura di consultazione l'autorità competente può avviare la consultazione in merito ai seguenti aspetti:";
4) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
Periodo della consultazione
1. L'Autorità competente fissa un termine entro il quale le parti consultate sono tenute a comunicare le loro osservazioni in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3. Tale termine non supera i 15 giorni di calendario.
2. L'Autorità competente può prorogare il termine stabilito per la consultazione conformemente al paragrafo 1 in uno dei seguenti casi:
a) il richiedente chiede adeguamenti a norma dell'articolo 2 che sono accettati dall'autorità competente e pertinenti ai fini della consultazione;
b) la parte consultata chiede più tempo a causa della natura degli esami da effettuare;
c) la proroga di cui alla lettera b) non supera i 15 giorni di calendario.
3. Se le parti consultate non reagiscono entro i termini stabiliti per la consultazione a norma dei paragrafi 1 e 2, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione sono considerati soddisfatti.";
5) l'articolo 21 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Se la data della revoca di cui al paragrafo 1 del presente articolo cade anteriormente al 30 settembre o il 30 settembre di ogni anno, la dichiarazione Cbam comprende le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (Ue) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate prima della data della revoca e non altrimenti coperte da una dichiarazione Cbam.
3. Se la data della revoca di cui al paragrafo 1 del presente articolo cade dopo il 30 settembre di ogni anno, la dichiarazione Cbam comprende le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (Ue) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate tra il 1° gennaio di tale anno e la data della revoca.";
b) è aggiunto il seguente paragrafo 10:
"10. Se, a norma dell'articolo 24 del presente regolamento, la revoca ha effetto nell'anno civile 2026, il numero totale di certificati Cbam di cui al paragrafo 7 del presente articolo deve essere restituito entro il 15 febbraio 2027.";
6) l'articolo 23 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Se la decisione di revoca è stata notificata anteriormente al 30 settembre o il 30 settembre di ogni anno, la dichiarazione Cbam comprende le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (Ue) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate prima della data della notifica della decisione di revoca e non altrimenti coperte da una dichiarazione Cbam.
3. Se la decisione di revoca è stata notificata dopo il 30 settembre di ogni anno, la dichiarazione Cbam comprende le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (Ue) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate nel periodo compreso fra il 1° gennaio di tale anno e la data di notifica della decisione di revoca.";
b) è aggiunto il seguente paragrafo 8:
"8. Se, a norma dell'articolo 24 del presente regolamento, la revoca ha effetto nell'anno civile 2026, il numero totale di certificati Cbam di cui al paragrafo 7 del presente articolo deve essere restituito entro il 15 febbraio 2027.";
7) l'articolo 26 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Autorità competente può avviare la procedura di consultazione con le parti consultate in formato elettronico tramite il registro Cbam e indicare l'intenzione di revocare la qualifica di dichiarante Cbam autorizzato. Se avvia la procedura di consultazione, l'autorità competente chiede, ai fini della decisione, informazioni supplementari sui criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2023/956.";
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'Autorità competente fissa un termine per la procedura di consultazione, che non supera i 15 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui tale autorità competente comunica le condizioni e i criteri che le parti consultate devono esaminare.";
8) all'articolo 27, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) il termine, non superiore a 15 giorni di calendario, entro il quale il dichiarante Cbam autorizzato può presentare osservazioni;
c) se del caso, il termine, non superiore a cinque giorni di calendario, entro il quale il dichiarante Cbam autorizzato oggetto della revoca immediata di cui all'articolo 25 può presentare osservazioni.".
Articolo 2
Rettifica del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/486
All'articolo 22, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"L'Autorità competente può chiedere al dichiarante Cbam autorizzato di fornire informazioni aggiuntive e formulare osservazioni con riguardo alle informazioni sulle quali l'autorità competente intende basare la propria decisione di revocare l'autorizzazione prima di adottare tale decisione o di avviare una procedura di consultazione a norma dell'articolo 26.".
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2025
Note ufficiali
Gu L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.
Regolamento (Ue) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (Ue) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Gu L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/486 della Commissione, del 17 marzo 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante Cbam autorizzato (Gu L, 2025/486, 18.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/486/oj).