Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2025/2620/Ue

Calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita alle imprese dei certificati Cbam

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 16 dicembre 2025, n. 2025/2620/Ue

(Guue 22 dicembre 2025)

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita del numero di certificati Cbam da restituire

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere1, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) 2023/956 istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam), che mira a sostituire l'assegnazione di quote gratuite utilizzate per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione istituito a norma della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio2 ("Eu Ets"). Per garantire una transizione graduale dall'attuale sistema di quote gratuite nell'Eu Ets al Cbam, quest'ultimo sarà introdotto progressivamente, mentre le quote gratuite nei settori contemplati dal Cbam saranno gradualmente eliminate. L'applicazione combinata e transitoria delle quote Eu Ets assegnate a titolo gratuito e del regolamento (Ue) 2023/956 non dovrebbe in alcun caso tradursi in un trattamento più favorevole per le merci dell'Unione rispetto alle merci importate nel territorio doganale dell'Unione.

(2) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2023/956 prevede pertanto che i certificati Cbam che devono essere restituiti siano adeguati per riflettere l'entità delle quote Eu Ets assegnate a titolo gratuito. La Commissione deve adottare atti di esecuzione che definiscano norme dettagliate per il calcolo di tale adeguamento ("adeguamento dell'assegnazione gratuita").

(3) Per determinare l'adeguamento dell'assegnazione gratuita occorre tenere conto della quantità di merci importate, del fattore di correzione transettoriale della quantità totale di quote gratuite nell'ambito dell'Eu Ets, del fattore Cbam pertinente di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/Ce e di un valore che combini i pertinenti parametri di riferimento dell'Eu Ets per le merci interessate. Per analogia con l'Eu Ets tale valore dovrebbe essere denominato parametro di riferimento Cbam.

(4) I parametri di riferimento dell'Eu Ets, utilizzati per determinare il livello di assegnazione gratuita relativo agli impianti che producono, all'interno dell'Unione, le merci elencate nell'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956, si applicano ai singoli sottoimpianti, mentre l'adeguamento dell'assegnazione gratuita si applica a livello di merci elencate nell'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956. I parametri di riferimento Cbam dovrebbero pertanto essere determinati per ciascun Codice delle merci.

(5) Il regolamento (Ue) 2023/956 consente ai dichiaranti autorizzati di comunicare le emissioni incorporate nelle merci Cbam importate sulla base delle emissioni effettive o di valori predefiniti. L'adeguamento dell'assegnazione gratuita dovrebbe rispecchiare tale principio. Se sono dichiarate le emissioni effettive, anche l'adeguamento dell'assegnazione gratuita dovrebbe prendere in considerazione l'effettivo processo di produzione e la composizione delle merci ("adeguamento effettivo dell'assegnazione gratuita"). Se sono dichiarati valori predefiniti per le emissioni, anche l'adeguamento dovrebbe basarsi su valori predefiniti per l'assegnazione gratuita.

(6) Nell'ambito dell'Eu Ets l'assegnazione gratuita è determinata a livello di impianto, utilizzando un numero limitato di parametri di riferimento di prodotto. Se le emissioni e i prodotti non possono essere assegnati ai parametri di riferimento di prodotto, i parametri di riferimento di calore e di combustibili sono utilizzati come approcci alternativi. Se non è possibile assegnare parametri di riferimento alternativi di calore o di combustibile, ai processi pertinenti sono assegnate quote gratuite nell'ambito di un sottoimpianto con emissioni di processo sulla base dei livelli di attività storica. Ai fini del Cbam, tali parametri di riferimento dell'Eu Ets e approcci alternativi dovrebbero essere combinati per ottenere parametri di riferimento Cbam riferiti a merci specifiche.

(7) La determinazione dell'adeguamento effettivo dell'assegnazione gratuita richiede di prendere in considerazione non solo i processi presso l'impianto in cui le merci sono prodotte, ma anche i processi per produrre i materiali in entrata (precursori) utilizzati dall'impianto. Il Cbam richiede inoltre informazioni più dettagliate rispetto all'Eu Ets, in quanto il concetto di suddivisione dell'impianto in sottoimpianti secondo i parametri di riferimento dovrebbe essere applicato a livello di merci. Infine l'adeguamento effettivo dell'assegnazione gratuita delle merci dipende in larga misura dall'origine dei precursori e dalla composizione delle merci. La determinazione dell'assegnazione gratuita effettiva dovrebbe essere quanto più semplice possibile, pur rispecchiando le condizioni effettive dell'impianto in cui le merci sono prodotte, vale a dire in termini di percorso produttivo, origine dei precursori e composizione delle merci.

(8) L'adeguamento basato su valori predefiniti per l'assegnazione gratuita dovrebbe essere determinato sulla base di parametri di riferimento Cbam predefiniti. Al fine di garantire l'equivalenza tra le emissioni incorporate e l'assegnazione gratuita incorporata, i parametri di riferimento Cbam predefiniti dovrebbero rispecchiare le stesse condizioni utilizzate per la determinazione dei valori predefiniti per le emissioni, vale a dire, in termini di percorso produttivo, l'origine dei precursori e la composizione delle merci. Tuttavia, qualora tale approccio complichi eccessivamente la regola di calcolo, è opportuno semplificare le ipotesi per lo sviluppo dei parametri di riferimento Cbam. In particolare i parametri di riferimento Cbam dovrebbero essere applicabili indipendentemente dal Paese di origine della merce importata o dal precursore utilizzato.

(9) I parametri di riferimento dell'Eu Ets sono determinati per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030. Al fine di garantire la parità di trattamento delle importazioni, i parametri di riferimento Cbam da applicare nel periodo dal 2026 al 2030 dovrebbero basarsi sui parametri di riferimento dell'Eu Ets applicabili durante tale periodo. Il fattore utilizzato per calcolare l'assegnazione gratuita dei sottoimpianti con emissioni di processo nell'Eu Ets a partire dal 1° gennaio 2028 sarà inoltre diverso dal valore utilizzato fino al 2027. I parametri di riferimento Cbam basati su un approccio alternativo alle emissioni di processo dovrebbero pertanto tenere conto di tale modifica.

(10) I parametri di riferimento dell'Eu Ets per il periodo dal 2026 al 2030 saranno disponibili solo all'inizio del 2026. Tuttavia, sulla base dei dati già raccolti, è tuttora possibile effettuare stime con un elevato grado di certezza per la maggior parte dei parametri di riferimento dell'Ets pertinenti per il Cbam, mentre per i restanti parametri di riferimento dell'Ets è possibile effettuare stime con un buon grado di certezza. Al fine di fornire maggiore certezza agli importatori di merci Cbam già all'inizio del 2026, i parametri di riferimento Cbam nel 2026 dovrebbero basarsi sulle stime dei parametri di riferimento Ets da applicare nel periodo dal 2026 al 2030 e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026. Tali parametri di riferimento Cbam dovrebbero essere riesaminati al più tardi un mese dopo la pubblicazione dei parametri di riferimento dell'Eu Ets definitivi per il periodo dal 2026 al 2030. I parametri di riferimento Cbam aggiornati e basati sui parametri di riferimento dell'Ets definitivi per il periodo dal 2026 al 2030 dovrebbero applicarsi alle merci importate dal 1° gennaio 2027. Qualora riceva prove che dimostrano che i parametri di riferimento Cbam sono troppo elevati o troppo bassi, la Commissione dovrebbe rivedere i parametri di riferimento Cbam pertinenti.

(11) L'articolo 10-bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/87/Ce stabilisce che non vengono assegnate quote gratuite per la produzione di energia elettrica. L'adeguamento dell'assegnazione gratuita per l'energia elettrica (NC 2716 00 00) dovrebbe pertanto essere pari a zero.

(12) Per semplificare l'identificazione del periodo di riferimento per le merci, ad eccezione dell'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno presumere che tali merci siano state prodotte durante l'anno di importazione. I dichiaranti Cbam autorizzati dovrebbero avere la possibilità di confutare tale presunzione fornendo prove che dimostrino il periodo effettivo durante il quale le merci sono state prodotte. Poiché i dichiaranti Cbam autorizzati devono restituire i certificati Cbam corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate per la prima volta nel 2027 per l'anno 2026, il periodo di riferimento non dovrebbe coprire alcun periodo anteriore al 2026.

(13) Per i precursori utilizzati nella produzione di una merce complessa, al fine di determinare l'assegnazione gratuita incorporata sulla base delle emissioni effettive, il gestore della merce complessa dovrebbero individuare il periodo di riferimento applicabile durante il quale il precursore è stato prodotto e utilizzare i corrispondenti valori effettivi verificati. Per semplificare l'identificazione del periodo di riferimento applicabile, è opportuno presumere che i precursori utilizzati nella produzione di una merce complessa siano stati prodotti durante il periodo di riferimento in cui è stata prodotta tale merce complessa. I gestori dovrebbero avere la possibilità di confutare tale presunzione fornendo al verificatore prove che dimostrino il periodo effettivo durante il quale il precursore è stato prodotto. Poiché i dichiaranti Cbam autorizzati devono restituire i certificati Cbam corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate per la prima volta nel 2027 per l'anno 2026, il periodo di riferimento non dovrebbe coprire alcun periodo anteriore al 2026.

(14) Per garantire la coerenza, il periodo di riferimento per il calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita dovrebbe corrispondere al periodo di riferimento utilizzato per la determinazione delle emissioni incorporate sulla base dei valori effettivi conformemente al regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547 della Commissione3.

(15) Al fine di rispecchiare i parametri di riferimento dell'Eu Ets, i parametri di riferimento Cbam per le merci semplici sono stati calcolati utilizzando i parametri di riferimento di prodotto dell'Eu Ets per lo stesso tipo di merci. Se non è definito alcun parametro di riferimento di prodotto, per determinare il rispettivo contributo ai parametri di riferimento Cbam, è stata utilizzata la proporzione media tra i parametri di riferimento di calore e i parametri di riferimento di combustibili per il periodo 2021-2025 nell'Eu Ets comunicati per i gruppi di prodotti pertinenti nei dati di riferimento pertinenti. Poiché dai dati Eu Ets non sono disponibili dati sul consumo di energia per tonnellata di merce, i livelli di consumo energetico da applicare a tali parametri di riferimento alternativi nonché il livello delle emissioni di processo, se del caso, sono stati allineati ai dati e alle ipotesi utilizzati per determinare i valori predefiniti per le emissioni incorporate. Al fine di allineare ulteriormente i parametri di riferimento Cbam per le merci complesse ai valori predefiniti per le emissioni incorporate, la qualità e la quantità dei precursori implicite nel calcolo sono state allineate ai dati utilizzati per calcolare i valori predefiniti per le emissioni incorporate. Ciò comprende la selezione dei livelli di riferimento di clinker contenuto nel cemento, la formulazione di miscele di concimi e i gradi di lega per l'acciaio. I parametri di riferimento dell'Eu Ets non sono pienamente allineati ai codici NC o alle categorie aggregate di merci definite nel regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547. In particolare alcuni parametri di riferimento dell'Eu Ets dipendono da determinati percorsi produttivi. Per garantire che, nell'ambito del Cbam, le rispettive merci siano trattate come nell'ambito dell'Eu Ets, sono stati determinati valori specifici per percorso produttivo per l'alluminio primario e secondario nonché per l'acciaio grezzo basati su percorsi produttivi che utilizzano altiforni, ferro ridotto diretto (DRI) e forni elettrici ad arco (EAF).

(16) La politica dell'Unione in materia ambientale si basa sul principio "chi inquina paga", conformemente all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato. Tale principio è applicato anche nell'Eu Ets per l'assegnazione gratuita di quote, come stabilito nel regolamento delegato (Ue) 2019/331 della Commissione4. attualmente il ferro ridotto diretto (DRI) rientra nel parametro di riferimento dell'Eu Ets per il metallo caldo e, senza un'ulteriore differenziazione, le importazioni di acciaio da ferro ridotto diretto basato sul gas naturale riceverebbero un adeguamento dell'assegnazione gratuita superiore alle loro emissioni incorporate per i primi anni in cui è necessario adempiere all'obbligo Cbam, il che significa che non sarebbero necessari certificati Cbam per le merci basate sul ferro ridotto diretto. Rispetto a ciò, le importazioni di acciaio secondario sarebbero soggette a un obbligo Cbam, pur avendo emissioni incorporate effettive inferiori rispetto al DRI. Il potenziale adeguamento dell'assegnazione gratuita derivante dal parametro di riferimento per il metallo caldo creerebbe inoltre una situazione in cui le importazioni di ferro ridotto diretto basato sul gas naturale, che hanno un'intensità di carbonio più alta, riceverebbero un adeguamento dell'assegnazione gratuita maggiore rispetto ai produttori di acciaio secondario, che ricevono un'assegnazione gratuita comparativamente inferiore sulla base dei parametri di riferimento per i forni elettrici ad arco, aumentando così il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per i produttori di acciaio secondario nell'Unione. In linea con i principi da applicare per l'assegnazione di quote gratuite nell'ambito dell'Eu Ets, al fine di garantire l'integrità ambientale del Cbam e affrontare il potenziale rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio della produzione di acciaio secondario nell'Unione, è opportuno creare un parametro di riferimento Cbam specifico per il ferro ridotto diretto basato sul gas naturale. Tenendo conto del livello relativo delle emissioni incorporate, il livello del parametro di riferimento DRI dovrebbe essere scelto per garantire che gli obblighi Cbam per le importazioni di ferro ridotto diretto primario basato sul gas naturale siano inferiori a quelli per l'acciaio primario da altoforno, ma superiori a quelli per l'acciaio secondario.

(17) Le norme sull'intercambiabilità combustibile/energia elettrica sono state soppresse per determinare l'assegnazione gratuita nell'ambito dell'Eu Ets a partire dal 2026. Ciò significa che l'assegnazione gratuita concessa nell'ambito di alcuni parametri di riferimento di prodotto dell'Ets nel settore siderurgico coprirà in una certa misura le emissioni indirette. Poiché attualmente l'ambito di applicazione del Cbam riguarda solo le emissioni dirette nel settore siderurgico, nel determinare i corrispondenti parametri di riferimento Cbam dovrebbe essere presa in considerazione solo la quota di emissioni dirette dei rispettivi parametri di riferimento dell'Ets. Per tali parametri di riferimento, i tassi di miglioramento a norma dell'[articolo 10-bis, paragrafo 2, terzo comma, lettere c) e d),] della direttiva 2003/87/Ce non riflettono adeguatamente le emissioni dirette che devono essere coperte dai parametri di riferimento Cbam. Pertanto le emissioni dirette medie del 10 % dei migliori impianti nell'ambito di tali parametri di riferimento dell'Ets nei nuovi anni di riferimento 2021 e 2022 dovrebbero fungere da indicatore al posto dei parametri di riferimento Eu Ets ai fini del calcolo dei parametri di riferimento Cbam.

(18) In linea con gli orientamenti della Commissione europea per legiferare meglio e parallelamente alle consultazioni tecniche con gli Stati membri, anche a livello di esperti, la Commissione europea ha svolto ampie consultazioni con i portatori di interessi pertinenti, compresi i rappresentanti dell'industria, per raccogliere contributi durante i lavori preparatori sulle norme stabilite nel presente regolamento. Tra il 28 agosto e il 25 settembre 2025 è stato organizzato un invito a presentare contributi per raccogliere riscontri sui principali elementi del presente regolamento.

(19) Le disposizioni del presente regolamento riguardano l'adeguamento dell'assegnazione gratuita per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026. È opportuno rivedere il presente regolamento nel 2027.

(20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato Cbam,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Calcolo dell'adeguamento del numero di certificati Cbam da restituire

1. L'adeguamento del numero di certificati Cbam di cui all'articolo 31 del regolamento (Ue) 2023/956 ("adeguamento dell'assegnazione gratuita") è calcolato conformemente al punto 2 dell'allegato del presente regolamento.

2. L'adeguamento dell'assegnazione gratuita per l'energia elettrica (Codice NC 2716 00 00) è pari a zero.

Articolo 2

Utilizzo di valori effettivi per il calcolo dell'assegnazione gratuita

L'assegnazione gratuita incorporata specifica di una merce è calcolata sulla base di dati effettivi conformemente al punto 3 dell'allegato.

Articolo 3

Utilizzo di valori predefiniti per il calcolo dell'assegnazione gratuita

In deroga all'articolo 2, se nella dichiarazione Cbam sono utilizzati valori predefiniti per le emissioni incorporate specifiche, l'adeguamento dell'assegnazione gratuita è calcolato sulla base di valori predefiniti conformemente al punto 4 dell'allegato.

Articolo 4

Precursori prodotti in impianti diversi

Se un impianto che produce merci complesse utilizza un tipo di precursore proveniente da più impianti, per la parte dell'assegnazione gratuita incorporata in tale precursore, l'assegnazione gratuita incorporata delle merci complesse è determinata automaticamente come media ponderata delle assegnazioni gratuite incorporate nei precursori di tale tipo utilizzati dai diversi impianti. Se tuttavia esistono prove sufficienti per dimostrare che l'impianto che produce le merci complesse ha utilizzato, per un determinato processo di produzione, solo i precursori provenienti da un unico impianto o da un sottoinsieme di impianti, le assegnazioni gratuite incorporate dei precursori utilizzati nelle merci prodotte attraverso tale processo di produzione sono determinate, rispettivamente, sulla base dell'assegnazione gratuita incorporata dei precursori ottenuti da tale singolo impianto, o come media ponderata delle assegnazioni gratuite incorporate nei precursori ricevuti da tale sottoinsieme di impianti.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2025

Allegato

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Note ufficiali

1

Gu L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

2

Direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio (Gu L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

3

Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2547 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci (Gu L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

4

Regolamento delegato (Ue) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 59 del 27.2.2019, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).