Gli stabilimenti realizzati in area demaniale senza valida autorizzazione paesaggistica possono essere sequestrati in base al "Codice del paesaggio" nazionale, a prescindere da eventuali norme regionali di tenore opposto
È illegittimo il provvedimento di diniego della Pas per un impianto agrivoltaico che arriva una volta decorso il termine per l’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di interdizione
L'impresa che produce energia da biomassa e la fornisce tramite la rete di teleriscaldamento alla propria azienda, gode degli incentivi fiscali previsti dalla normativa sia in quanto fornitore sia come utente finale della fornitura di calore
I requisiti per l'individuazione delle aree idonee agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono alternativi e autonomi, senza necessità di cumulo di un requisito con un altro
La valutazione di impatto ambientale (Via) può essere impugnata separatamente dall'autorizzazione integrata ambientale (Aia) e non costituisce presupposto dell'autorizzazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, per cui l'annullamento della Via non travolge in automatico l'autorizzazione energetica a valle
La normativa regionale che vieta di realizzare impianti di energia da fonti rinnovabili in determinate aree del territorio non può applicarsi retroattivamente ai progetti già autorizzati e non si può tradurre in un divieto assoluto e aprioristico di realizzare gli impianti
La Regione non può introdurre ostacoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio non previsti dal Legislatore statale, né individuare criteri per l'inserimento nel territorio degli impianti i quali spettano al Legislatore statale
La normativa regionale non può introdurre vincoli di tipo soggettivo alla realizzazione di impianti agrivoltaici che non sono stati previsti dalla normativa statale in materia
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 6 e 7, nonché degli allegati B e G, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 20/2024, nella parte in cui prevede un divieto generalizzato di autorizzazione e realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (Fer) nelle aree qualificate come "non idonee"
Gli scarti del legno prodotti dai mobilifici possono essere adoperati per la produzione di energia elettrica negli impianti alimentati da biomassa ammissibile agli incentivi
I requisiti che individuano le aree idonee agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dalla normativa nazionale sono ampi e ricomprendono anche l'assenza di vincoli culturali-paesaggistici e la distanza dai beni vincolati come ipotesi autonome e distinte dagli altri criteri
Il potere di verifica del Gse sui requisiti legali per l'accesso agli incentivi deve riguardare non solo l'impianto di produzione, ma anche le opere di connessione, essendo anch'esse parti integranti dell'impianto considerato nella sua unitarietà
È illegittima per contrasto con la normativa nazionale la disposizione regionale che individua in via generica le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica senza tenere conto dei diversi livelli di tutela ambientale, paesaggistica e storico-artistica
È illegittima la disposizione regionale preesistente che prevede distanze minime di un impianto fotovoltaico a terra da altro impianto del medesimo tipo poiché in contrasto con le disposizioni sopravvenute in materia di aree idonee previste dalla normativa nazionale che mirano a massimizzare la concentrazione degli impianti in zone già fortemente antropizzate
È illegittimo per contrasto con la normativa europea nazionale di settore l'obbligo previsto da una disposizione regionale di allegare alla domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili la dichiarazione con cui il proponente si obbliga con la P.a. alla realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase del suo avvio
Non è legittimo il decreto direttoriale 3 maggio 2022 nella parte in cui limita l'accesso ai certificati bianchi per gli impianti di teleriscaldamento, escludendo il calore prodotto da cogenerazione o da fonti rinnovabili diverse dal solare termico e dalle pompe di calore, in assenza di una base normativa che lo consenta
Il potere di verifica del Gse sui requisiti legali per l'accesso agli incentivi deve riguardare l'impianto considerato nella sua unitarietà, facendo riferimento alla normativa statale sulle procedure autorizzative semplificate piuttosto che a quella regionale
La procedura di autorizzazione unica per l'installazione di un impianto eolico non può essere dichiarata improcedibile per la mancata dimostrazione della disponibilità giuridica delle aree di sorvolo
In caso di violazione delle regole sugli incentivi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il Gestore dei servizi energetici (Gse) può disporre a carico del titolare dello stabilimento una decurtazione di quanto ricevuto, ma non può comminare la decadenza dall'agevolazione, non essendo questa una possibilità prevista attualmente dalla normativa
Energia - Energie rinnovabili - Procedimento di installazione di impianti agrivoltaici in area agricola ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs 199/2021, dell'articolo 5 del Dl 63/2024 - Disposizioni attuative regionali - Indirizzi in merito all'installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole - Deliberazione Giunta regionale Lombardia 15 luglio 2024, n. XII/2783 - Individuazione di requisiti soggettivi (di cui al punto D, paragrafo 6, allegato A della Dgr XII/2783/2024) dell'impresa che presenta il progetto - Contrasto con le Linee guida 27 giugno 2022 approvate dal Ministero dell'ambiente - Sussistenza - Illegittimità parziale della Dgr Lombardia 15 luglio 2024, n. XII/2783 - Sussistenza