Sentenza Corte di Cassazione 16 febbraio 2012, n. 6248
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Sanzione interdittiva - Revoca - Condizioni - Sussistenza contemporanea dei presupposti previsti dalla legge - Necessità
La società esclusa dall'accesso a finanziamenti pubblici come sanzione interdittiva ex Dlgs 231/2001 per reato commesso da dipendenti, non si salva cambiando management e governance, ma deve anche restituire tutto il profitto del reato.
La Cassazione nella sentenza 16 febbraio 2012, n. 6248 chiarisce la portata dell'articolo 17 del Dlgs 231/2001 sulla responsabilità delle organizzazioni collettive per reati di dipendenti e collaboratori, che è stata estesa anche a diversi reati ambientali. Perché il Giudice possa revocare la sanzione interdittiva che ha colpito l'ente, occorre che si realizzino contemporaneamente tutte le condizioni previste dalla norma: risarcimento del danno, eliminazione delle carenze nell'organizzazione aziendale (governance) e predisposizione di un modello organizzativo che prevenga reati dello stesso tipo di quello verificatosi, messa a disposizione del profitto conseguito.
Nel caso di specie l'ultimo adempimento non era stato effettuato, non avendo la società messo a disposizione l'intero ammontare dei contributi pubblici indebitamente percepiti.
Corte di Cassazione
Sentenza 16 febbraio 2012, n. 6248
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