Sentenza Corte di Cassazione 17 marzo 2022, n. 9006
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Lesioni colpose al lavoratore ex articolo 590, Codice penale in violazione della disciplina antinfortunistica ex articolo 111, Dlgs 81/2008 - Cancellazione dell’Ente dal Registro delle imprese - Conseguenze - Articolo 30 e 70, Dlgs 231/2001 - Estinzione dell’illecito amministrativo - Esclusione
L'estinzione della persona giuridica non estingue l'illecito amministrativo dell'Ente ex Dlgs 231/2001 per reato commesso dai manager o dipendenti nell'interesse o a vantaggio della società.
L'affermazione arriva dalla Sezione IV della Corte Suprema di Cassazione (sentenza 17 marzo 2022, n. 9006) in relazione alla responsabilità di una società per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-septies, comma 3, del Dlgs 231/2001 in relazione al reato di cui all'articolo 590 del Codice penale (lesioni al lavoratore) per violazione della disciplina antifortunistica (lavori in quota ex articolo 111, Dlgs 81/2008). L'Ente lamentava la mancata dichiarazione di estinzione dell'illecito amministrativo per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese che secondo la Giurisprudenza sarebbe pari alla morte della persona fisica (Cassazione, Sezione 2, n. 41082/2019 e Sezione 5, n. 25492/2021).
Un orientamento che la Sezione IV della Cassazione non ha ritenuto di accogliere. È vero, sostengono i Giudici che l'articolo 35, Dlgs 231/2001 estende all'Ente le disposizioni relative all'imputato ma solo "in quanto compatibili". Inoltre, in linea generale, le cause estintive dei reati sono notoriamente un numerus clausus, non estensibile e quando il Dlgs 231/2001 ha voluto disciplinare le cause estintive dell'illecito lo ha fatto espressamente. Infine se è vero l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (25 settembre 2014, n. 11170) per cui il fallimento dell'Ente non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo, non si vede perché debba farlo la cancellazione dal Registro delle imprese.
Quindi la Suprema Corte Sezione IV, consapevole del contrasto con altre Sezioni determina il seguente principio di diritto: "la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell'articolo 25-septies, comma 3, del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all'articolo 590 Codice penale, che si assume commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'Ente, non determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitato." (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 17 marzo 2022, n. 9006
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