Sentenza Corte di Cassazione 28 marzo 2022, n. 11066
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti - Articolo 256, comma 4 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Prescrizione del reato presupposto - Conseguenze sul procedimento in corso a carico dell'Ente - Prosecuzione del giudizio (articolo 60 del Dlgs 231/2001) - Ammissibilità - Sussistenza - Contestazione dell'illecito amministrativo - Effetto interruttivo della prescrizione ex articolo 22 del Dlgs 231/2001 - Sussistenza
In materia di responsabilità amministrativa degli Enti l'eventuale prescrizione del reato contestato alla persona fisica (gestione abusiva di rifiuti) non impedisce la prosecuzione del procedimento in corso a carico dell'Ente.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione che con sentenza 11066/2022 ha ricordato quanto disciplinato dall'articolo 22 del Dlgs 231/2001 a norma del quale le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla consumazione del reato. La contestazione dell'illecito amministrativo interrompe la prescrizione che, in tale ipotesi, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. L'estinzione per prescrizione del reato, prosegue la Corte, impedisce dunque all'accusa di contestare l’illecito amministrativo, "ma non impedisce di portare avanti il procedimento già incardinato" (articolo 60 del Dlgs 231/2001).
Nella specie la Cassazione annulla la sentenza del Tribunale di Brescia nella parte in cui, dopo aver correttamente dichiarato estinto per prescrizione il reato commesso dal socio amministratore ex articolo 256, comma 4 del Dlgs 152/2006 per inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, dichiara estinto anche l'illecito amministrativo nei confronti della società senza tener conto dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla contestazione all'Ente dell'illecito. (IM)
N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 28 marzo 2022, n. 11066
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