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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 24 marzo 2016, n. 12473

Rifiuti - Trasporto non autorizzato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Veicolo noleggiato - Sequestro - Buona fede del terzo proprietario del mezzo - Verifica ex ante autorizzazione con riferimento specifico al veicolo - Necessità

Il soggetto che dà in noleggio un veicolo adibito al trasporto di rifiuti deve preventivamente verificare che lo stesso sia stato specificatamente autorizzato per l'esercizio di tale attività.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 12473/2016) che ricorda come solo la pronta effettuazione di tale accertamento possa adeguatamente fondare una condizione di buona fede del terzo proprietario del mezzo - utilizzato dal noleggiante per un trasporto non autorizzato di rifiuti - e quindi legittimare la sua richiesta di dissequestro dello stesso.
Limitarsi a verificare l'iscrizione all'Albo gestori ambientali della società a cui viene noleggiato il mezzo, secondo la Suprema Corte, non è sufficiente perché ciò che conta “non è la generica iscrizione del soggetto all'Albo ma l'indicazione nell'Albo stesso del singolo veicolo utilizzato”.
E dato che con riferimento al caso giunto in giudizio, l'iscrizione del veicolo all'Albo è intervenuta solo successivamente all'accertamento del reato, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro del mezzo condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione

Sentenza 24 marzo 2016, n. 12473