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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 23 marzo 2018, n. 58

Sicurezza sul lavoro - Sequestro impianto  per reati inerenti la sicurezza dei lavoratori - Prosecuzione attività ex articolo 3, Dl 92/2015 - Conferma ex articolo 21-octies, legge 132/2015 (conversione in legge del Dl 83/2015) - Incostituzionalità - Contrasto con articoli 2, 32, 4, 35 Costituzione - Sussistenza

 

Il proseguimento di attività in stabilimenti interessati da un provvedimento di sequestro per reati in violazione di norme antinfortunistiche è da ritenersi incostituzionale, poiché la sicurezza sul lavoro è un diritto costituzionalmente garantito.
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo 2018, n.58, ha ritenuto incostituzionali l’articolo 3, Dl 92/2015 (cd. Salva-Ilva), gli articoli 1, comma 2 e 21-octies della legge 132/2015 poiché facevano salvi gli atti e i provvedimenti secondo cui  l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazional non è impedito dal provvedimento di sequestro quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
La Consulta ritiene che il Legislatore abbia privilegiato in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 Costituzione), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articolo 4 e 35 Costituzione).

Corte Costituzionale

Sentenza 23 marzo 2018, n. 58

(Gu 28 marzo 2018 n. 13)

Industria - Misure urgenti per l'esercizio di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario - Previsione che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori - Disciplina per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti - Applicabilità delle misure anche ai provvedimenti di sequestro già adottati [nella specie, decreto del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, codice di procedura penale, di sequestro preventivo d'urgenza, senza facoltà d'uso, dell'altoforno "Afo/2" presso lo stabilimento "Ilva" spa di Taranto].