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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 agosto 2018, n. 38402

Sicurezza sul lavoro – Obblighi del medico competente, ex articolo 25, Dlgs 81/2008 – Collaborazione con datore di lavoro - Attività propositiva e di informazione – Sorveglianza sanitaria – Controllo del documento di valutazione dei rischi -  Sussistenza

Il medico competente è tenuto a collaborare in modo attivo con il datore di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 25, Dlgs 81/2008.
Con sentenza 9 agosto 2018, n. 38402 la Corte di Cassazione ha ricordato che la figura del medico competente deve ben integrarsi nel contesto aziendale non dovendosi limitare a un ruolo passivo, deve anzi creare una stretta collaborazione con il datore di lavoro anche attraverso un'attività propositiva e di informazione con riferimento al proprio ambito professionale, così da apportare specifiche conoscenze tecniche anche in merito alla valutazione dei rischi.
Nel caso in esame è stata confermata dai Giudici della Corte Suprema la colpevolezza dell'imputato toscano per aver omesso di sottoscrivere il documento di valutazione dei rischi e per aver svolto un'attività sporadica di assistenza sanitaria, violando inoltre l'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro sanzionato ai sensi dell'articolo 58, Dlgs 81/2008.

Corte di Cassazione

Sentenza 9 agosto 2018, n. 38402