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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 10 settembre 2018, n. 40220

Rifiuti - Attività di trasformazione di bombole di gas in rottami ferrosi - Modificazioni che rendono gli oggetti suscettibili di utilizzo diverso rispetto a quello originario - Configurabilità di operazioni di gestione di rifiuti (recupero) ex articolo 183, comma 1, lettera n), Dlgs 152/2006 - Sussistenza - In assenza di specifica autorizzazione di bonifica degli oggetti - Reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Emissione in atmosfera dei gas provenienti dalle bombole - Reato di getto pericoloso di cose ex articolo 674, Codice penale - Per molestie provocate dai gas a prescindere dal superamento di eventuali limiti ex lege - Sufficienza del superamento del limite di normale tollerabilità ex articolo 844, Codice penale - Sussistenza - Integrazione dell’illecito - Sussistenza - Responsabilità amministrativa Ente - Articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza

(N.d.R.): Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti

 

La trasformazione di rifiuti tale da renderli suscettibili di un diverso utilizzo rispetto ai beni originari rende necessaria un'autorizzazione.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione  con sentenza 10 settembre 2018, n. 40220 che ha ravvisato nel comportamento dell'imputato toscano che era autorizzato alla semplice attività di raccolta di materiali ferrosi, un'attività diversa ed esorbitante che comportava la raccolta di bombole di gas domestico, bombole di ossigeno e serbatoi di gas, la successiva bonifica e rivendita delle stesse come materiale ferroso in assenza di una specifica autorizzazione, presupposto del reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006. I Giudici hanno ravvisato inoltre la configurabilità del reato di getto pericoloso di cose di cui all'articolo 674 C.p., essendo stata accertata l'emissione di gas in atmosfera senza autorizzazione, con la conseguente irrilevanza del superamento dei limiti di legge, "in quanto in tema di getto pericoloso di cose l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge".
Nel caso in esame la Corte Suprema ha confermato la decisione del Tribunale toscano che aveva accertato sia lo svolgimento della attività di bonifica delle bombole e dei serbatoi per gas che venivano svuotati delle sostanze gassose forandole con un piccone dai dipendenti dell'imputato, sia l'emissione di gas, idonei, per qualità e quantità, a molestare le persone.

Corte di Cassazione

Sentenza 10 settembre 2018, n. 40220