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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 6 dicembre 2019, n. 49718

Rifiuti - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza autorizzazione - Responsabilità penale - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Procedura di estinzione della contravvenzione - Articolo 318-bis, Dlgs 152/2006 - Obbligo di attivazione da parte dell'Autorità di controllo - Esclusione - Obbligo di informare i soggetti controllati della possibilità di farvi ricorso - Esclusione - Improcedibilità dell'azione penale - Insussistenza

Non esiste alcun obbligo del ricorso alla procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale ex articolo 318, Dlgs 152/2006 né obbligo di informare della possibilità di ricorrervi.
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 6 dicembre 2019, n. 49718 nell'ambito di una vicenda riguardante la condanna alla contravvenzione ex articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 a carico di due persone in Piemonte per attività non autorizzata di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ai fini di commercio/smaltimento (bombole del gas e rottami ferrosi).
I ricorrenti lamentavano il mancato accesso alla procedura di estinzione della contravvenzione in materia ambientale prevista dagli articoli 318-bis e seguenti dl Dlgs 152/2006. La Suprema Corte da un lato ha ribadito le condizioni per l'accesso alla procedura (nessun danno o pericolo di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche), dall'altro che non esiste un obbligo in capo agli accertatori dell'illecito di procedere alla procedura estintiva della contravvenzione, né un diritto dei soggetti controllati di essere informati sulla possibilità di farvi ricorso. Queste mancanze non rendono improcedibile l'azione penale. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 6 dicembre 2019, n. 49718