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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 28 gennaio 2021, n. 3573

Rifiuti - Trasporto di rifiuti non autorizzato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Configurabilità del reato - Perfezionamento anche tramite una sola condotta - Possibilità - Sussistenza - Esclusione dalla responsabilità - Carattere assolutamente occasionale del trasporto - Sussistenza

Anche una sola condotta relativa al trasporto di rifiuti non autorizzato può integrare il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006.
La Cassazione (sentenza 28 gennaio 2021, n. 3573) ha rigettato le doglianze dell'imputato condannato ex articolo 256, comma 1, DIgs 152/2006 per avere in Toscana illecitamente trasportato e stoccato a bordo di un furgone rifiuti speciali non pericolosi per oltre 700 chili. La Suprema Corte ha ricordato quando si configura il reato di trasporto illecito di rifiuti: la condotta sanzionata riguarda chiunque svolga l'attività, per la quale è richiesta una specifica autorizzazione, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa. Solo nel caso di carattere assolutamente occasionale del trasporto si può escludere il reato.
Inoltre, per il perfezionarsi del reato è sufficiente anche una sola condotta, potendosi escludere la assoluta occasionalità della condotta in presenza di dati significativi, come l'ingente quantità di rifiuti, espressione dello svolgimento di un'attività implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali, nonché la predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 28 gennaio 2021, n. 3573