Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 febbraio 2021, n. 4480

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Lesioni colpose al lavoratore per violazione di norme antinfortunistiche - Articolo 590, Codice penale - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Scarsa manutenzione dispositivi di protezione individuale - Obbligo del datore di lavoro di mantenere in buono stato i Dpi - Articolo 77, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Obblighi di prevenzione e protezione dei lavoratori - Anche nei confronti del lavoratore distaccato presso l'impresa - Articolo 30, Dlgs 276/2003, articolo 3, comma 6, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Responsabilità dell'impresa distaccante sulla funzionalità dei Dpi - Sussistenza - Responsabilità amministrativa dell'Ente - Interesse o vantaggio - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Risparmio di spesa per la mancata sostituzione o riparazione del Dpi - Sussistenza

Scatta la responsabilità amministrativa della società ex Dlgs 231/2001 per infortunio del lavoratore a causa di un dispositivo di protezione individuale in cattivo stato per risparmiare la manutenzione.
Confermata dalla Cassazione nella sentenza 5 febbraio 2021, n. 4480 la condanna del titolare di un'azienda di lavori edili della Toscana per lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale causate dall'infortunio occorso a un lavoratore mentre eseguiva lavori in quota a causa di un dispositivo di protezione individuale (Dpi) difettoso. La Corte ha sottolineato come ai sensi dell'articolo 77 comma 4, lettera a), Dlgs 81/2008 il datore di lavoro deve mantenere in buono stato i dispositivi di protezione individuale, cosa non avvenuta. L'obbligo del datore di lavoro ex articolo 2087, Codice civile di garantire l'incolumità fisica dei lavoratori si estrinseca non solo nel predisporre le misure antinfortunistiche ma anche nel sorvegliare il loro uso da parte dei lavoratori.
Quanto al fatto che il lavoratore fosse distaccato presso altra impresa ex articolo 30, Dlgs 276/2003, se sono a carico dell'impresa presso cui è distaccato tutti gli obblighi di prevenzione e protezione (articolo 3, Dlgs 81/2008), fatta eccezione la formazione e informazione sui rischi, spetta all'impresa distaccante garantire la funzionalità e la corretta manutenzione dei Dpi di cui il lavoratore distaccato è stato dotato. Quanto alla responsabilità amministrativa della società ex Dlgs 231/2001, l'interesse o vantaggio per l'impresa collegato alla commissione del reato-presupposto (lesioni colpose) risiede nel risparmio di spesa determinato dal non avere sostituito o riparato il dispositivo di protezione individuale, restando irrilevante l'irrisorio costo della riparazione o sostituzione. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 5 febbraio 2021, n. 4480