Sentenza Corte di Cassazione 7 aprile 2022, n. 13218
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto di lesioni personali colpose ex articolo 590 del Codice penale commesso con omessa adozione delle misure antinfortunistiche indicate nel Documento di valutazione del rischio (Dvr) (N.d.R.: articolo 28 del Dlgs 81/2008) - Violazione degli articoli 163, 71 e 15 del Dlgs 81/2008 (in materia, rispettivamente, di segnaletica, attrezzatture di lavoro, misure generali di tutela sui luoghi di lavoro) - Risparmio di spesa "minimo" per l'Ente - Reato commesso nel suo interesse (articolo 5 del Dlgs 231/2001) - Illecito ex articolo 25-septies del Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Principio giurisprudenziale della necessità, in caso di esiguità del risparmio di spesa, di provare l'oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori - Applicabilità limitata a contesti di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza - Sussistenza
Il reato di lesioni commesso in violazione delle misure antinfortunistiche indicate nel Dvr si considera compiuto nell'interesse dell'Ente ex Dlgs 231/2001 anche in presenza di un risparmio di spesa minimo.
Con sentenza 13218/2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da una società toscana il cui amministratore con delega alla sicurezza era stato ritenuto responsabile del reato presupposto di lesioni personali colpose ex articolo 590 del Codice penale commesso ai danni di un lavoratore per omessa adozione delle misure di prevenzione infortuni indicate dallo stesso datore nel Documento di valutazione dei rischi ex Dlgs 81/2008, agendo nell'esclusivo interesse dell'Ente per il conseguimento di un risparmio di spesa.
La Corte esclude che nel caso concreto assuma rilievo l'esiguità del risparmio di spesa conseguito dalla società e ritiene dunque integrato il criterio di imputazione della responsabilità degli Enti ex Dlgs 231/2001 rappresentato dall'interesse. Non ha infatti applicazione generale il principio secondo cui, ove il Giudice accerti l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute, per poter affermare che il reato è stato realizzato nell'interesse dell'Ente "è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori". Principio applicabile, precisa la Corte, solo in contesti di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza e non quando, come nella specie, le misure idonee a prevenire il rischio concretizzatosi, indicate nel Documento di valutazione del rischio, siano state consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 7 aprile 2022, n. 13218
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