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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 11 maggio 2021, n. 18145

Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Provvedimento autorizzatorio - Inosservanza delle prescrizioni - Articolo 29-quattuordecies, comma 2, Dlgs 152/2006 - Disciplina post Dlgs 46/2014 - Depenalizzazione della condotta - Sussistenza - Altre violazioni dell'autorizzazione integrata ambientale - Articolo 29-quattuordecies, comma 3, lettere a) - Violazione dei valori limite di emissione indicati nell'Aia - Responsabilità penale - Sussistenza - Nozione di "emissione" - Articolo 5, comma 1, lettera i-septies), Dlgs 152/2006 - Qualsiasi scarico nelle tre matrici ambientali: aria, acque, suolo - Sussistenza - Articolo 29-quattuordecies, comma 2, lettera c), Dlgs 152/2006 - Scarichi idrici recapitanti in aree di salvaguardia - Responsabilità penale - Sussistenza - Ipotesi autonome di reato - Sussistenza

Se l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) risulta, dopo il 2014, fondamentalmente depenalizzata, permangono le sanzioni penali per alcune violazioni della stessa.
Il punto lo ha fatto, ancora una volta, la Cassazione con la sentenza 11 maggio 2021, n. 18145 in relazione alla condanna del titolare di uno stabilimento di smaltimento tramite trattamento di rifiuti allo stato liquido per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, con riferimento al superamento di valori limite di emissione di determinate sostanze pericolose. I Supremi Giudici hanno ricordato che la violazione delle prescrizioni dell'Aia ex articolo 29-quattuordecies, comma 2, Dlgs 152/2006 (dopo il Dlgs 46/2014) è stata depenalizzata ma rimane l'eccezione del comma 3, lettera a) che punisce penalmente la violazione dell'Aia con riferimento ai limiti di emissione di determinate sostanze pericolose.
E per "emissione" dicono i Giudici - giusta il tenore dell'articolo 5 comma 1, lettera i-septies), Dlgs 152/2006 - si intendono gli "scarichi" dell'impianto in tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo) non solo nell'acqua. Infine la Cassazione ha puntualizzato come l'altra ipotesi penale del comma 3 dell'articolo 29-quattuordecies, Dlgs 152/2006, quella indicata alla lettera c) riguarda gli scarichi idrici nelle aree di salvaguardia ed è una ipotesi di reato autonoma rispetto a quella sopra citata degli "scarichi" nelle matrici ambientali. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 11 maggio 2021, n. 18145